Di cosa stiamo parlando?
La totalizzazione dei contributi è una delle misure più rilevanti introdotte in Italia per garantire una maggiore equità e flessibilità nel sistema previdenziale. Questa normativa, regolata dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 rappresenta uno strumento fondamentale per i lavoratori che, durante la loro vita lavorativa, hanno versato contributi in diverse gestioni previdenziali. In questo articolo esploreremo in dettaglio i meccanismi della totalizzazione, le sue implicazioni per i lavoratori e le opportunità che essa offre per garantire una pensione adeguata.
Cosa prevede il D.Lgs. 42/2006?
La totalizzazione permette di sommare i periodi contributivi non coincidenti, accumulati in diverse casse previdenziali, al fine di raggiungere i requisiti necessari per l’accesso alla pensione. Questo strumento è applicabile sia per il conseguimento della pensione di vecchiaia, sia per quella anticipata, di inabilità e ai superstiti.
Anche per i puri contributivi
Ai sensi dell’art. 1, comma 76 della L. 247/2007, i lavoratori che hanno iniziato a versare contribuzione previdenziale solo a far data dal 1° gennaio 1996, potranno totalizzare qualsiasi periodo contributivo a prescindere dalla durata e dalla gestione di appartenenza. Ciò vale anche per la gestione separata Inps e anche se è stato maturato un diritto autonomo a pensione in una gestione previdenziale.
Requisiti per la Totalizzazione
Per poter usufruire della totalizzazione, è necessario rispettare alcuni requisiti specifici. Innanzitutto, il lavoratore deve aver versato contributi in almeno due gestioni previdenziali diverse. È importante sottolineare che la totalizzazione è gratuita e può essere richiesta anche se i contributi sono stati versati in gestioni previdenziali non coordinate tra loro.
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Inoltre, la totalizzazione può essere esercitata a patto che l’interessato:
- non sia titolare di pensione diretta erogata da una delle gestioni che possono essere coinvolte nel processo di totalizzazione stessa (l’eventuale raggiungimento dei soli requisiti non è preclusivo);
- successivamente al 3 marzo 2006, non abbia richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi delle Leggi n. 29/1979 e n. 45/1990 (la ricongiunzione si intende accettata all’atto del primo pagamento rateale o dell’intero onere).
Le pensioni che possono essere richieste sono:
Pensione di anzianità in totalizzazione
Requisito età | Requisito contributi | Finestra |
Non previsto | 41 anni | 21 mesi |
Pensione di vecchiaia in totalizzazione
Requisito età | Requisito contributi | Finestra |
66 anni | 20 anni | 18 mesi |
Nota bene
La totalizzazione è preclusa in caso di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia.
Come funziona la totalizzazione
Il calcolo della pensione tramite totalizzazione avviene pro-rata, ovvero ogni gestione previdenziale coinvolta calcola la quota di pensione spettante in base ai contributi effettivamente versati in quella gestione. Successivamente, l’importo totale della pensione viene determinato sommando le diverse quote.
È importante considerare che la pensione totalizzata viene erogata dall’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) che funge da ente erogatore anche per i contributi versati in gestioni diverse, come quelle delle casse professionali o della gestione separata. Questo avviene anche se non ci sono quote a carico dell’Istituto.
Importo e calcolo
L’importo della pensione viene determinato secondo il metodo pro-quota da ciascuna gestione interessata, considerando i periodi di iscrizione maturati. Le quote di pensione liquidate da enti previdenziali pubblici vengono calcolate secondo il sistema contributivo; però, se il lavoratore iscritto prima del 1996 ha già raggiunto in una di tali gestioni i requisiti richiesti per il conseguimento del diritto la facoltà di richiedere il sistema di calcolo più favorevole.
Nota bene
Grazie al Messaggio Inps n. 16583 del 12/10/2012 è possibile chiedere che la pensione in totalizzazione D.Lgs n. 42/2006, sia liquidata con il sistema di calcolo contributivo, ove più favorevole anche nei casi in cui sia stato raggiunto il diritto ad un’autonoma pensione in una gestione ed il sistema di calcolo del pro-quota secondo le regole della gestione sarebbe stato retributivo o misto.
Vantaggi e limiti della totalizzazione
Il principale vantaggio della totalizzazione è rappresentato dalla possibilità di accedere alla pensione anche in caso di carriere lavorative discontinue e frammentate, superando così l’ostacolo dei contributi minimi richiesti dalle singole gestioni. Questo strumento si rivela particolarmente utile per i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e coloro che hanno cambiato spesso lavoro o tipo di inquadramento contrattuale.
Tuttavia, la totalizzazione presenta anche alcuni limiti. In primo luogo, la pensione calcolata tramite questo meccanismo può risultare inferiore rispetto a quella ottenibile attraverso altre modalità di cumulo dei contributi, come il cumulo gratuito (introdotto dalla Legge di Bilancio 2017). Inoltre, i tempi di liquidazione della pensione possono essere più lunghi, poiché il processo richiede il coordinamento tra diverse gestioni previdenziali.
Esempio pratico
Per comprendere meglio il funzionamento della totalizzazione dei contributi prevista dal D.Lgs. 42/2006, vediamo un esempio pratico che illustra come un lavoratore con una carriera frammentata possa beneficiare di questo strumento.
Scenario di Base
Immaginiamo un lavoratore, Mario Rossi, che durante la sua vita lavorativa ha maturato i seguenti periodi contributivi:
- 10 anni di contributi versati nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’INPS, lavorando come impiegato.
- 8 anni di contributi versati nella Gestione Separata INPS, durante un periodo di attività come libero professionista.
- 5 anni di contributi versati nella Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti, durante un altro periodo della sua carriera.
Mario Rossi ha quindi accumulato complessivamente 23 anni di contributi, ma questi sono distribuiti in tre gestioni previdenziali diverse. Se non utilizzasse la totalizzazione, Mario non avrebbe diritto a una pensione in nessuna delle gestioni, poiché non ha raggiunto il minimo richiesto.
Applicazione della Totalizzazione:
Mario decide di ricorrere alla totalizzazione dei contributi per poter accedere alla pensione. Ecco come si procederà:
- Somma dei periodi contributivi
In base alla totalizzazione, i 10 anni nel FPLD INPS, gli 8 anni nella Gestione Separata e i 5 anni nella Cassa dei Commercialisti vengono sommati. Questo consente a Mario di totalizzare 23 anni di contributi complessivi. - Verifica dei requisiti
Mario non ha raggiunto i 42 anni e 10 mesi necessari per la pensione anticipata, ma ha superato il requisito minimo di 20 anni per la pensione di vecchiaia. Inoltre, se ha raggiunto l’età pensionabile prevista dalla legge (ad esempio, 67 anni), Mario può richiedere la pensione di vecchiaia anche per il tramite del cumulo contributivo. - Calcolo della pensione pro-rata
Ogni gestione previdenziale calcola la quota di pensione spettante a Mario in base ai contributi versati al proprio interno:
- IL FPLD calcola la pensione per i 10 anni di contributi.
- La Gestione Separata calcola la sua quota per gli 8 anni.
- La Cassa dei Commercialisti calcola la quota per i 5 anni.
Supponiamo che dalle tre gestioni previdenziali emergano le seguenti quote di pensione:
- FPLD: 600 euro al mese.
- Gestione Separata: 450 euro al mese.
- Cassa dei Commercialisti: 300 euro al mese.
Sommando queste quote, Mario avrebbe diritto a una pensione totale di 1350 euro al mese.
- Erogazione della pensione
L’INPS funge da ente erogatore per la totalizzazione e sarà l’ente che pagherà a Mario la pensione mensile di 1350 euro.