Con la Legge di Bilancio 2026, approvata in via definitiva il 30 dicembre 2025 dalla Camera dei deputati, il Governo introduce una nuova stretta sui pensionamenti anticipati. Vanno definitivamente in archivio Quota 103 e Opzione Donna, mentre l’impatto dell’adeguamento alla speranza di vita viene solo parzialmente attenuato dalla diluizione su due anni dei tre mesi di incremento dei requisiti, che scatteranno tra il 2027 (+ 1 mese) e il 2028 (+ 2 mesi).
APE sociale
La manovra dispone la proroga dell’APE sociale per tutto il 2026, confermandone l’accesso alle medesime condizioni previste per il 2025. In particolare, il beneficio resta riconosciuto in presenza di:
Anno | Contributi* | Età | Condizioni |
2026 | 30, 32 o 36 anni in base alla categoria di appartenenza | 63 anni + 5 mesi | Caregivers; Aver terminato fruizione disoccupazione NASpI da almeno 3 mesi; Possedere un’invalidità di almeno il 74%; Svolgere un lavoro gravoso o usurante. |
La prestazione Ape sociale consiste in un assegno di accompagnamento sino alla pensione di vecchiaia erogato dall’Inps per 12 mesi all’anno il cui valore non potrà superare i 1.500,00 € lordi al mese. Dal momento in qui si raggiunge il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia si percepirà la pensione calcolata senza più il limite massimo.
Incumulabilità
Il beneficio dell’ape sociale non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui e fino all’età per la pensione di vecchiaia.
Stop a Opzione Donna e Quota 103
È confermata la cessazione di Opzione Donna e della Pensione Anticipata Flessibile (Quota 103), strumenti che negli ultimi due anni erano già stati oggetto di significative restrizioni.
Resta fermo che i lavoratori e le lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2025 (per quota 103) e entro il 31 dicembre 2024 (per opzione donna) possono continuare ad avvalersi delle relative misure anche in un momento successivo, secondo il principio della c.d. cristallizzazione del diritto.
Incentivo al posticipo del pensionamento
È prevista la proroga dell’incentivo al posticipo del pensionamento, riconosciuto esclusivamente ai lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2026.
Tali soggetti potranno optare per la rinuncia all’accredito contributivo a proprio carico, scegliendo di ricevere direttamente in busta paga, in esenzione fiscale, la quota di contribuzione previdenziale normalmente versata all’INPS (pari, in via ordinaria, al 9,19% della retribuzione), a fronte del differimento dell’accesso alla pensione.
Termini di pagamento del TFS/TFR: dipendenti pubblici
A decorrere dal 1° gennaio 2027, per i dipendenti pubblici che cessano dal servizio per raggiungimento del limite di età (attualmente fissato a 67 anni), i termini di pagamento del TFS/TFR vengono ridotti da 12 a 9 mesi.
Rivalutazione pensioni per l’anno 2026
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 277/2025 del Decreto Ministeriale del 19 novembre 2025 da parte del Ministero dell’Economia di concerto con il Ministero del Lavoro, è stato stabilito che dal 1° gennaio 2026 le pensioni aumenteranno dell’1,4%. La rivalutazione avviene in base a delle fasce così come previsto dall’art. 1, comma 478 della Legge n. 160/2019.
Pensione di vecchiaia
Per i lavoratori in possesso di contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, l’accesso alla pensione di vecchiaia potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Anno | Età | Contributi* |
2026 | 67 anni | 20 anni |
2027 | 67 anni + 1 mese | 20 anni |
2028 | 67 anni + 3 mesi | 20 anni |
*Deroghe ai 20 anni
Possono accedere alla pensione di vecchiaia con solo 15 anni di contributi i lavoratori che:
hanno maturato 15 anni di contributi entro il 31/12/1992;
risultano autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 26/12/1992;
hanno 25 anni di anzianità assicurativa e almeno 10 anni lavorati per periodi inferiori alle 52 settimane (non sono considerati gli anni lavorati interamente in cui risultano meno di 52 contributi settimanali, a causa del fatto che il part-time non arrivi a coprire tutte le 52 settimane per retribuzione inferiore al minimale).
Per i lavoratori in possesso di contribuzione esclusivamente successiva al 31 dicembre 1995, l’accesso alla pensione di vecchiaia potrà avvenire potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Anno | Età | Contributi | Importo soglia |
2026 | 67 anni | 20 anni | Importo pari ad almeno l’assegno sociale: € 546,24 lordi mensili. |
2027 | 67 anni + 1 mese | 20 anni | Importo pari ad almeno l’assegno sociale: importo da definire. |
2028 | 67 anni + 3 mesi | 20 anni | Importo pari ad almeno l’assegno sociale: importo da definire. |
Inoltre, sempre coloro che hanno contributi solo post 1995, in mancanza dei requisiti di cui sopra, potranno accedere alla pensione con i seguenti requisiti:
Anno | Età | Contributi | Importo soglia |
2026 | 71 anni | 5 anni | Non previsto |
2027 | 71 anni + 1 mese | 5 anni | Non previsto |
2028 | 71 anni + 3 mesi | 5 anni | Non previsto |
Pensione anticipata ordinaria
Per i lavoratori che presentano contribuzione sia entro il 31 dicembre 1995 sia successiva, l’accesso alla pensione anticipata ordinaria potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Anno |
| Uomini | Donne |
2026 | Contributi | 42 anni + 10 mesi | 41 anni + 10 mesi |
Finestra* | 3 mesi | 3 mesi | |
2027 | Contributi | 42 anni + 11 mesi | 41 anni + 11 mesi |
Finestra* | 3 mesi | 3 mesi | |
2028 | Contributi | 43 anni + 1 mese | 42 anni + 1 mese |
Finestra* | 3 mesi | 3 mesi |
*Nuove finestre per i dipendenti pubblici
Per i lavoratori la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG la pensione anticipata ordinaria (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e la pensione anticipata precoci (41 anni di contributi per donne e uomini) la finestra sarà pari a
- 4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025;
- 5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;
- 7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;
- 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi.
Attenzione
L’allungamento della finestra non riguarda il personale che accede alla pensione anticipata ordinaria o alla pensione anticipata precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.
Pensione anticipata contributiva
Per i lavoratori in possesso di contribuzione esclusivamente successiva al 31 dicembre 1995, l’accesso alla pensione anticipata contributiva potrà avvenire potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Anno | Età | Contributi | Finestra | Importo soglia |
2026 | 64 anni | 20 anni | 3 mesi | Pari a 3 volte il valore dell’assegno sociale (pari a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale nei confronti delle donne con un figlio e 2,6 volte il valore dell’assegno sociale per le donne con almeno due figli) |
2027 | 64 anni + 1 mese | 20 anni + 1 mese | 3 mesi | |
2028 | 64 anni + 3 mesi | 20 anni + 3 mesi | 3 mesi |
Importo massimo mensile
Il trattamento di pensione è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione (massimo 3.059,25 € mensili) e fino a quando il soggetto non ha compiuto l’età minima per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni).
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Pensione anticipata contributiva: Stop al cumulo con la previdenza complementare
La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina della pensione contributiva, eliminando una novità introdotta nel 2025 ma mai divenuta operativa per la mancata emanazione del decreto attuativo.
Viene infatti abrogata la possibilità, su richiesta dell’interessato, di computare una o più rendite di previdenza complementare (fondi pensione) al fine di raggiungere l’importo soglia necessario per l’accesso alla pensione anticipata contributiva o alla pensione di vecchiaia contributiva.
Come conseguenza diretta della soppressione del cumulo tra previdenza pubblica e previdenza complementare, viene abrogato anche l’innalzamento del requisito contributivo previsto per chi si fosse avvalso di tale facoltà. Non trovano quindi applicazione:
- l’aumento da 20 a 25 anni di contribuzione dal 1° gennaio 2025;
- né il successivo innalzamento da 25 a 30 anni a decorrere dal 2030.
A chi non si applica l’aumento in base all’aspettativa di vita?
Viene confermata l’esenzione dall’adeguamento alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2028 dei requisiti di pensionamento specifici previsti dal D.Lgs. n. 67/2011 per i lavoratori usuranti e notturni. Tali soggetti potranno, pertanto, continuare ad accedere al pensionamento secondo le quote previgenti.
È altresì confermata l’esenzione dall’adeguamento dei requisiti di pensionamento, sia per la pensione di vecchiaia sia per la pensione anticipata, in favore dei lavoratori addetti alle cosiddette mansioni gravose, precisando che tali attività devono essere state svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, ovvero per almeno sei anni negli ultimi sette. Restano fermi il possesso di almeno 30 anni di contribuzione e la non titolarità dell’APE sociale al momento del pensionamento.
Viene inoltre ribadita l’esenzione dall’adeguamento dei requisiti di pensionamento per la pensione di vecchiaia e anticipata in favore dei lavoratori usuranti e notturni di cui al D.Lgs. n. 67/2011, a condizione che abbiano maturato almeno 30 anni di contribuzione e abbiano svolto le predette attività per almeno sette anni negli ultimi dieci, oppure per almeno la metà dell’intera vita lavorativa.
Infine, la norma estende l’esenzione dall’adeguamento del requisito contributivo per la pensione anticipata precoci (41 anni di contribuzione) in possesso di una invalidità civile pari o superiore al 74%.
Pensione anticipata precoci
Per i lavoratori in possesso di contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, l’accesso alla pensione anticipata precoci potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Anno | Contributi* | Finestra** | Condizioni |
2026 | 41 anni | 3 mesi | Caregivers; Aver terminato fruizione disoccupazione NASpI da almeno 3 mesi; Possedere un’invalidità di almeno il 74%; Svolgere un lavoro gravoso o usurante. |
2027 | 41 anni + 1 mese | 3 mesi | |
2028 | 41 anni + 3 mesi | 3 mesi |
* Per i lavoratori in possesso di una invalidità civile pari o superiore al 74%, è prevista l’esenzione dall’adeguamento del requisito contributivo che rimane fermo a 41 anni.
**Nuove finestre per i dipendenti pubblici
Per i lavoratori la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG la pensione anticipata ordinaria (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e la pensione anticipata precoci (41 anni di contributi per donne e uomini) la finestra sarà pari a
- 4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025;
- 5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;
- 7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;
- 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi.
Attenzione
L’allungamento della finestra non riguarda il personale che accede alla pensione anticipata ordinaria o alla pensione anticipata precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.
Riscatto contributivo (c.d. rendita vitalizia)
La Legge di Bilancio 2026 prevede l’aggiornamento delle tariffe della rendita vitalizia, da adottarsi entro il 1° aprile 2026, sulla base dei coefficienti attuariali aggiornati.
È prevedibile che tale aggiornamento comporti un incremento dell’onere di riscatto per i periodi contributivi collocati fino al 31 dicembre 1995, da valorizzare secondo il sistema retributivo.
Addio al TFR in azienda
Dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro privati (con esclusione dei datori di lavoro domestico) che occupano almeno 50 dipendenti sono obbligati a versare al Fondo di Tesoreria INPS le quote di TFR maturate dai lavoratori e non destinate alla previdenza complementare.
Attualmente, l’obbligo riguarda i datori di lavoro che superano la soglia dimensionale dei 50 addetti nel primo anno di attività o che al 01/01/2007 avevano superato già la soglia.
La Manovra 2026 amplia in modo significativo l’ambito applicativo della disciplina. In particolare:
- dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, l’obbligo si estende ai datori di lavoro che raggiungano la soglia di 60 dipendenti in qualsiasi momento, facendo riferimento alla media annuale dell’anno solare precedente;
- dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2031, la soglia viene ridotta a 50 dipendenti;
- dal 1° gennaio 2032, l’obbligo scatterà già al raggiungimento di 40 dipendenti.
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Previdenza complementare
A decorrere dal 1° luglio 2026, i lavoratori del settore privato alla prima assunzione (con esclusione dei lavoratori domestici) aderiranno automaticamente alla previdenza complementare secondo il meccanismo del silenzio-assenso.
L’adesione comporterà il conferimento dell’intero TFR maturando e il versamento dei contributi previdenziali sia a carico del datore di lavoro sia del lavoratore al fondo pensione individuato dalla contrattazione collettiva.
Il contributo a carico del lavoratore non sarà tuttavia dovuto qualora la retribuzione annua lorda erogata dal datore di lavoro risulti inferiore al valore dell’assegno sociale, pari a 539 euro mensili nel 2025.
Resta in ogni caso salva la facoltà, per il lavoratore, di rinunciare all’adesione entro 60 giorni dalla data di assunzione, scegliendo alternativamente di:
- conferire l’intero TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare di libera scelta;
- mantenere il TFR in azienda, con possibilità di revoca successiva della decisione.
A partire dal 1° luglio 2026, con riferimento ai lavoratori che non si trovano al primo impiego, il datore di lavoro sarà tenuto, al momento dell’assunzione, a:
- fornire un’informativa sugli accordi collettivi in materia di previdenza complementare;
- verificare la scelta previdenziale già effettuata dal lavoratore in precedenza, acquisendo apposita dichiarazione.
Qualora il lavoratore non abbia effettuato alcuna scelta pregressa, troverà applicazione il meccanismo del silenzio-assenso, con possibilità di rinuncia entro 60 giorni.
Aumento importo massimo deducibilità annua
Dal periodo d’imposta 2026, il limite annuo di deducibilità sale da 5.164,57 euro a 5.300 euro.
Aumento quota in capitale
Le prestazioni possono essere corrisposte in forma di capitale fino a un massimo del 60% (prima era del 50%) del montante finale accumulato, nonché in forma di rendita vitalizia.
Ai fini del calcolo dell’importo complessivo erogabile in capitale, sono detratte le somme eventualmente percepite a titolo di anticipazione per le quali non sia stato effettuato il reintegro.
Qualora la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione può essere erogata integralmente in capitale.





