Per poter riscattare la laurea, il titolo di studio deve essere riconducibile ad uno dei titoli di cui all’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari. Diploma universitario (DU); diploma di laurea (DL); diploma di specializzazione (DS); dottorato di ricerca (DR); titoli accademici di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 503. Sono altresì compresi i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.
L’Ordinamento prevede anche la possibilità di riscatto dei periodi di studio universitario compiuti all’estero, a condizione che il titolo universitario conseguito all’estero abbia valore legale in Italia (Inps, messaggio 22 luglio 2014, n. 6208). In via generale, il riscatto è ammissibile con riferimento ad un titolo di studio accademico estero rilasciato in uno Stato aderente alla Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997.
Nota bene 1
Non possono essere riscattati i periodi universitari fuori corso e i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto. Non sono riscattabili le borse di studio concesse dalle Università per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (Circolare Inps 101/1999), nè gli assegni concessi da alcune scuole di specializzazione (Circolare Inps 133/2003).
Nota bene 2
I contributi accreditati a seguito del riscatto del titolo accademico, hanno la stessa validità ai fini pensionistici, di quelli versati in costanza di attività lavorativa.
Calcolatore on-line
Tipologia di riscatto | Importo totale riscatto (€) | Beneficio pensionistico mensile (€) |
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Il presente calcolatore rappresenta degli importi puramente indicativi senza generare aspettative di alcun tipo e al solo scopo informativo di carattere generico.
Il riscatto ordinario
Art. 2, commi 4, 5 e 5-bis D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184
La parte di periodo di laurea collocato entro il 31 dicembre 1995 viene determinato con l’applicazione della riserva matematica, quindi con un costo elevato, soprattutto se la domanda viene trasmessa molto tardi. In tal caso, prima viene determinata la differenza tra la misura dell’ipotetica prestazione pensionistica calcolata alla data della domanda di riscatto (includendo il periodo oggetto di riscatto) e la misura della prestazione che sarebbe stata ipoteticamente riconosciuta, senza considerare il periodo oggetto di riscatto. Tale differenza, rapportata ad anno, è poi moltiplicata per l’apposito coefficiente individuato in base al sesso, all’età anagrafica e all’anzianità contributiva del richiedente e reperibile nelle tabelle di cui al DM 19 febbraio 1981.
Il riscatto contributivo
Art. 2, comma 4-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184
La parte di periodo di laurea collocato successivamente al 31 dicembre 1995 (o previa opzione al contributivo, anche per periodi ante 1° gennaio 1996) viene determinato con un calcolo contributivo. In questo modo, l’onere del riscatto è individuato risalendo alle ultime 52 settimane di contributi di lavoro effettivo e applicando al relativo imponibile previdenziale l’aliquota pari al 33%. Se la domanda di riscatto non è trasmessa contestualmente alla domanda di pensione, è possibile provvedere al versamento dell’onere in un’unica soluzione o mediante un piano rateale di 120 rate mensili, senza che sia applicato alcun interesse.
Riscatto per soggetti inoccupati
Art. 2, comma 5-bis, comma 5-quater del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184
La facoltà di riscatto secondo il sistema contributivo può essere esercitata anche da un soggetto inoccupato che non sia mai stato iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbia ancora iniziato un’attività lavorativa. In questo caso l’onere del riscatto è calcolato sulla base del minimale degli artigiani e commercianti (17.504,00 e per l’anno 2023) vigente nell’anno di presentazione della domanda, moltiplicato per il 33% (pari all’aliquota contributiva delle prestazioni pensionistiche dell’AGO per i lavoratori dipendenti).
Il riscatto agevolato “light”
Art. 2, comma 5-quater, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184
A decorrere dal 29 gennaio 2019 è possibile riscattare i periodi del corso legale di studi universitari, tramite la stessa modalità di calcolo prevista per il sistema di calcolo per i soggetti inoccupati. In tale ipotesi, i periodi che si collochino temporalmente nel sistema di calcolo contributivo e, quindi, successivamente al 31 dicembre 1995, possono essere oggetto di riscatto non con riferimento alla retribuzione percepita nelle ultime 52 settimane di contributi di lavoro effettivo ma con riferimento al minimale della gestione artigiani e commercianti (17.504,00 e per l’anno 2023) moltiplicato per il 33%.
Attenzione
Possono essere oggetto di riscatto “agevolato” anche i periodi che si collocano anteriormente a gennaio 1996, qualora si scelga la liquidazione della pensione con il calcolo interamente contributivo (ad esempio per effetto dell’opzione al sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995).
Il riscatto “light” e le condizioni per optare al sistema contributivo
La legge 335/1995 (Art. 1) consente ai lavoratori iscritti presso le gestioni INPS in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di optare per la liquidazione della pensione secondo le regole del regime contributivo. Le condizioni per l’opzione sono 2:
- non aver già maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995;
- possedere almeno 15 anni di anzianità contributiva di cui successivi al 31 dicembre 1995.
Con l’opzione che ha carattere irrevocabile, al lavoratore è applicato il massimale contributivo dal mese successivo a quello in cui si è esercitata l’opzione.
Attenzione
L’esercizio dell’opzione al sistema di calcolo contributivo consente di chiedere una prestazione pensionistica alle stesse regole dei lavoratori assicurati successivamente al 31 dicembre 1995. In alcuni casi può anche produrre un beneficio sull’importo dell’assegno (soprattutto per coloro che avevano retribuzioni alte fino a dicembre 1995) e le donne potrebbero godere di un anticipo di quattro mesi per ogni figlio sino ad un massimo di un anno. Si segnala che nel caso in cui si opti per il sistema di calcolo contributivo non contestualmente alla presentazione della domanda di pensione, è precluso l’accesso alla pensione con il computo presso la gestione Separata (art. 3, D.M. n. 282/1996) e l’opzione donna (art. 16. D.L. n. 4/2019) in quanto queste tipologie di pensione comportano già un calcolo integralmente contributivo della pensione.
L’opzione per il sistema contributivo è irreversibile ed ha fondamentalmente due effetti importanti sulla pensione:
- limita al massimale il versamento della contribuzione dal mese successivo alla data di opzione;
- nel medio-lungo periodo, comporta il calcolo della pensione interamente nel sistema contributivo.
Le conseguenze di una scelta del genere sono molto complesse e delicate.
CHECK-UP PENSIONE
Modalità di pagamento
L’importo da pagare all’Inps a seguito della domanda di riscatto può essere versato in unica soluzione o in maniera rateale in un massimo di 10 anni (120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione). Per le rate successive alla prima, il loro pagamento effettuato oltre la scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito per non più di cinque volte ai sensi del Messaggio Inps n. 31936/2010. I versamenti effettuati oltre i termini assegnati potranno essere, su esplicita richiesta dell’interessato, considerati come nuova domanda e comporteranno la rideterminazione dell’importo da pagare. Si può interrompere il pagamento dell’onere in qualsiasi momento e in tal caso l’Inps accrediterà il periodo relativo a quanto versato (ai sensi del Messaggio Inps n. 22427/2008 non si può chiedere la restituzione di quanto versato).
Attenzione
Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato dall’Inps come rinuncia alla domanda. La rinuncia comunque non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda per lo stesso titolo e periodo. In quest’ultimo caso, ovviamente, l’onere andrà calcolato in base alla data della nuova domanda.
Aspetti fiscali
L’onere è fiscalmente deducibile e qualora l’interessato non abbia un reddito personale, il contributo può essere posto in detrazione, nella misura del 19%, dall’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico.
SOGGETTO GIA’ ISCRITTO AD UNA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA |
SOGGETTO NON ISCRITTO AD UNA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA |
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Fiscalmente non a carico |
Fiscalmente a carico |
Fiscalmente non a carico |
Fiscalmente a carico |
Deduzione al 100% |
Deduzione al 100% |
Deduzione al 100% |
Detrazione al 19% |