26 Giugno 2023

La pensione con i lavori usuranti

La normativa italiana (Decreto Legislativo n. 67/2011) prevede alcuni benefici per coloro i quali sono impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti. Infatti, per questa categoria di lavoratori è prevista la possibilità di anticipare il diritto di accesso al trattamento pensionistico, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni.
Attenzione

La normativa ai sensi del D.Lgs. n. 67/2011 non è da confondere con la Legge n. 205/2017 che riguarda i lavori gravosi che permettono l’accesso alla pensione con requisiti diversi dai lavori usuranti.

La pensione con i lavori usuranti

Chi può accedere alla pensione?

I soggetti destinatari sono solo i lavoratori dipendenti (sia del settore privato che del settore pubblico) che abbiano svolto nell’arco della propria vita lavorativa attività riconducibili ad una o più delle categorie di seguito elencate.

Attenzione

Il beneficio previsto per i lavori usuranti riguarda solo i lavoratori dipendenti. In ogni modo, possono presentare la domanda anche i lavoratori dipendenti che raggiungono il requisito contributivo minimo dei 35 anni, cumulando la contribuzione versata anche come lavoratori autonomi, come commercianti o artigiani. In questo caso i requisiti anagrafici che vedremo successivamente sono innalzati di un anno e la decorrenza della pensione avviene trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti.

1° Categoria

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999. Sono i lavoratori che hanno svolto lavori in galleria, cava o miniera; i lavori ad alte temperature; i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l’asportazione dell’amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti.

2° Categoria

Lavoratori notturni come definiti nel D.Lgs 67/2011:

  • lavoratori a turni che prestano lo loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;
  • lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
3° Categoria

Lavoratori addetti alla linea di catena: lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro indicati nell’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 del D.Lgs 67/2011, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del c.c., impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si sostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo qualità.

4° Categoria

Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Periodo minimo di lavoro usurante

Il beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che, in possesso dei requisiti di età e di contribuzione, abbiano svolto una o più delle attività usuranti per un tempo pari:

  • Almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, compreso l’anno di maturazione dei requisiti;
  • Almeno la metà della vita lavorativa.

Requisiti anagrafici e contributivi

Domanda entro il 1° maggio

Per richiedere tale beneficio, i lavoratori interessati devono presentare una domanda all’Inps entro il 1° Maggio dell’anno precedente a quello in cui si maturano i requisiti agevolati volta ad ottenere il riconoscimento di lavoro usurante. Dunque, chi matura i requisiti nel 2024 dovrà produrre domanda di accertamento dello svolgimento dell’attività usurante entro il 1° maggio 2023.

La domanda di riconoscimento del beneficio non è da confondere con la domanda di pensione che sarà presentata solo in un momento successivo, previa comunicazione di accoglimento della domanda di accertamento di aver svolto lavoro usurante.

In caso di domanda dopo il 1° maggio?

La presentazione della domanda oltre il termine del 1° maggio comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza da uno a tre mesi a seconda dei mesi di ritardo. In particolare, il differimento è pari a:

  • 1 mese, per un ritardo della presentazione massimo di un mese;
  • 2 mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
  • 3 mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

L’INPS successivamente, entro il 30 Ottobre di ogni anno comunicherà:

  1. a) l’accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
  2. b) l’accertamento del possesso dei requisiti dello svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza della pensione in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l’accesso alla pensione verrà indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio delle risorse;
  3. c) il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti sullo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Le Circolare Inps in materia di lavori usuranti

Messaggio Inps n. 1100 del 21/03/2023

Messaggio Inps n. 1201 del 16/03/2022

Messaggio Inps n. 1169 del 19/03/2021

Messaggio Inps n. 793 del 28/02/2020

Circolare Inps n. 59 del 29/03/2018

Circolare Inps n. 90 del 24/05/2017

Messaggio Inps n. 22647/2011

Messaggio Inps n. 16762/2011

Messaggio Inps n- 12693/2011

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