12 Luglio 2023

Contratto di espansione 2023

Cos’è, come funziona e come viene calcolato l’importo dell’assegno? Con questa guida cercheremo di approfondire tutti gli aspetti legati a questo strumento di ricambio generazionale previsto dal D.Lgs. 148/2015.
Non è stato prorogato nel 2024

Cos’è?

Il contratto di espansione è rivolto alle imprese in crisi con almeno 50 dipendenti (per gli anni 2022 e 2023) che intendono avviare piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica per il tramite di un accordo sindacale in sede governativa. Il numero dei dipendenti va calcolato con riferimento al semestre antecedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione e si può raggiungere anche con una rete di imprese. L’accordo del contratto di espansione deve comprende le seguenti iniziative:

  • cassa integrazione straordinaria
  • esodo anticipato fino a 5 anni dei lavoratori con assegno ponte a carico dei datori di lavoro
  • piano di formazione e riqualificazione per i lavoratori che rimangono
  • eventuale piano di assunzioni per agevolare il turn-over generazionale e di competenze con agevolazione prorogata per ulteriori 12 mesi

Requisiti del lavoratore

Possono beneficiare dell’indennità mensile i lavoratori che abbiano manifestato esplicito consenso di adesione all’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e che, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, si trovino a non più di 5 anni dalla prima decorrenza utile di pensione e che quindi cessino il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023.

Salvaguardia

Il lavoratore deve raggiungere il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia entro 5 anni. Nel caso in cui per gli anni tra il 2023 ed il 2025 risultasse un adeguamento della speranza di vita diverso da quello previsto, l’indennità sarà corrisposta fino al perfezionamento della prima decorrenza di pensione e, nell’ipotesi in cui si perfezioni per primo il diritto alla pensione anticipata, la contribuzione è dovuta fino alla maturazione del requisito contributivo.

Quanto prende il lavoratore?

A fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è corrisposta un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS (a carico del datore di lavoro). Viene rogata per 13 mensilità, non c’è perequazione annuale e non spettano gli Assegni al Nucleo Familiare. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

L’indennità mensile è assoggettata alla tassazione ordinaria. Viene applicata d’ufficio la detrazione per redditi personali. Le detrazioni per familiari a carico vengono attribuite a seguito della presentazione della relativa dichiarazione.

Cumulo con periodi di lavoro all’estero

Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. È altresì utile la contribuzione versata nel Regno Unito sia ante che post il 31 dicembre 2020.

Pensioni conseguibili

Il lavoratore dovrà maturare entro 5 anni il diritto ad una delle seguenti pensioni:

Pensione di vecchiaia
(67 anni unitamente a 20 anni di contribuzione);

Pensione anticipata
(41 anni e 10 mesi di contributi le donne; 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini;+ 3 mesi di finestra mobile).

Attenzione

Lo ‘‘scivolo’’ non può essere utilizzato per l’acquisizione di altre prestazioni previdenziali (es. quota 103, opzione donna, pensione per i precoci, ape sociale).

Cumulabilità con un nuovo lavoro?

La norma in esame non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il cumulo dell’indennità mensile con eventuali redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale. Ne consegue che l’Istituto, ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia, non provvederà a modificare l’importo dell’indennità mensile in caso di percezione di redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa.

Quanto costa al datore di lavoro?

In caso di pensione di vecchiaia
Il datore di lavoro corrisponde, per il tramite dell’INPS, solo l’indennità mensile in misura pari alla pensione maturata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro senza versare alcun contributo figurativo e il costo del prepensionamento è sgravato di un bonus corrispondente alla NASpl a cui teoricamente avrebbe avuto diritto il lavoratore.

In caso di pensione anticipata
L’azienda deve versare anche la contribuzione correlata nella misura fissata per il calcolo della naspi, cioè sulla media degli stipendi degli ultimi quattro anni, con uno sconto corrispondente al valore della contribuzione figurativa Naspi che sarebbe stata riconosciuta al lavoratore (nei limiti di 1,4 volte il massimale Naspi).

Cosa deve fare il datore di lavoro?

L’accesso alla prestazione è subordinato alla sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali (o quelle maggiormente rappresentative sul piano nazionale) e alla successiva adesione da parte del lavoratore. La cessazione del rapporto di lavoro si configura come una risoluzione consensuale.

Cosa deve contenere l’accordo

Il numero dei lavoratori da assumere e i relativi profili professionali; la programmazione temporale delle assunzioni; l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante; la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento di indennità mensile; la stima dei costi previsti a copertura del beneficio per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore.

Polizza fidejussoria

Il datore di lavoro deve assolvere gli oneri (indennità e contribuzione correlata ove prevista) mensilmente all’INPS con la stipula di una polizza di fideiussoria bancaria (come avviene per l’isopensione Fornero). Il datore di lavoro non è tenuto al versamento del ticket NASpI dato che l’indennità di disoccupazione non viene erogata al lavoratore (ma viene utilizzata esclusivamente come parametro convenzionale per quantificare lo sconto sui costi di prepensionamento riconosciuto all’impresa esodante a carico dello Stato).

Domanda

Il datore di lavoro deve presentare domanda all’INPS con allegato l’accordo, il “Modello di accreditamento e variazioni” e l’elenco dei lavoratori interessati, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è altresì tenuto a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione, nonché la relativa contribuzione figurativa, (ove dovuta). L’INPS per ciascuno dei lavoratori interessati procede alla certificazione della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata. Il datore dovrà comunicare i soggetti che hanno aderito all’esodo, attraverso l’accettazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e i dati necessari per il calcolo della contribuzione correlata e trasmettere le domande telematiche di prestazione per ciascun lavoratore.

Computo dei lavoratori

Devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) e per il computo delle singole fattispecie contrattuali (lavoratori a tempo determinato, a tempo parziale, ecc.) si rinvia ai criteri precisati nel D. Lgs 81/2015.

Obbligo di assumere

Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Cassa integrazione

Per i lavoratori interessati dal piano di formazione e di riqualificazione e che non si trovano nella condizione di beneficiare dello scivolo pensionistico è prevista una cassa integrazione per un massimo di 18 mesi in cui la riduzione media oraria non può superare il 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.

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Cosa deve contenere l’accordo

Il numero dei lavoratori da assumere e i relativi profili professionali; la programmazione temporale delle assunzioni; l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante; la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento di indennità mensile; la stima dei costi previsti a copertura del beneficio per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore.

Polizza fidejussoria

Il datore di lavoro deve assolvere gli oneri (indennità e contribuzione correlata ove prevista) mensilmente all’INPS con la stipula di una polizza di fideiussoria bancaria (come avviene per l’isopensione Fornero). Il datore di lavoro non è tenuto al versamento del ticket NASpI dato che l’indennità di disoccupazione non viene erogata al lavoratore (ma viene utilizzata esclusivamente come parametro convenzionale per quantificare lo sconto sui costi di prepensionamento riconosciuto all’impresa esodante a carico dello Stato).

Domanda

Il datore di lavoro deve presentare domanda all’INPS con allegato l’accordo, il “Modello di accreditamento e variazioni” e l’elenco dei lavoratori interessati, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è altresì tenuto a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione, nonché la relativa contribuzione figurativa, (ove dovuta). L’INPS per ciascuno dei lavoratori interessati procede alla certificazione della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata. Il datore dovrà comunicare i soggetti che hanno aderito all’esodo, attraverso l’accettazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e i dati necessari per il calcolo della contribuzione correlata e trasmettere le domande telematiche di prestazione per ciascun lavoratore.

Computo dei lavoratori

Devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) e per il computo delle singole fattispecie contrattuali (lavoratori a tempo determinato, a tempo parziale, ecc.) si rinvia ai criteri precisati nel D. Lgs 81/2015.

Obbligo di assumere

Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Cassa integrazione

Per i lavoratori interessati dal piano di formazione e di riqualificazione e che non si trovano nella condizione di beneficiare dello scivolo pensionistico è prevista una cassa integrazione per un massimo di 18 mesi in cui la riduzione media oraria non può superare il 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.

Contratto di espansione vs Isopensione

 

Isopensione

Contratto di espansione

Aziende interessate

Con almeno 16 dipendenti

Imprese con almeno 50 dipendenti. Dal 2024 con almeno 251 dipendenti. Tale numero può essere raggiunto anche con una rete di imprese. 

Requisiti prepensionamento

7 anni di distanza dalla decorrenza della pensione (fino al 2026) poi 4

5 anni

Costi per il datore di lavoro

Assegno “ponte” mensile + contribuzione correlata calcolata sulla retribuzione degli ultimi 4 anni

(Più costoso)

Per pensione di vecchiaia
solo assegno “ponte” fino alla decorrenza

Per pensione anticipata
Assegno ponte + (contribuzione – valore della NASpI) per 2 anni poi assegno “ponte” + contribuzione

Tipologia accordo

Accordo sindacale

Accordo sindacale in sede governativa

Tutela per i lavoratori da modifiche normative future

Salvaguardia solo se prevista nell’accordo

Salvaguardia a norma di legge

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