2 Ottobre 2025

Pignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche: chiarimenti dall’INPS

Con la Circolare n. 130 del 30 settembre 2025, l’INPS ha fornito un quadro organico e dettagliato sulle regole che disciplinano la pignorabilità delle prestazioni previdenziali non pensionistiche, ossia quelle somme erogate dall’Istituto a sostegno del reddito dei lavoratori in caso di disoccupazione, malattia, maternità, cassa integrazione, ecc. e sull’applicazione delle relative trattenute.

Il quadro normativo di riferimento

L’articolo 2740 del Codice civile stabilisce che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, ma ammette limitazioni solo nei casi previsti dalla legge. Proprio per questo, le norme sulla pignorabilità dei crediti hanno carattere eccezionale e non possono essere estese per analogia.

Il riferimento principale è l’articolo 545 del Codice di procedura civile, che distingue tra:

  • crediti assolutamente impignorabili (es. sussidi di maternità, congedo parentale);
  • crediti parzialmente pignorabili (es. stipendi, NASpI, pensioni e indennità sostitutive della retribuzione), con limiti specifici.

Prestazioni impignorabili in modo assoluto

Restano fuori da qualsiasi azione esecutiva, salvo eccezioni per debiti verso l’INPS:

  • indennità di malattia, maternità, paternità e congedi parentali;
  • prestazioni antitubercolari;
  • permessi e congedi straordinari per assistenza a disabili;
  • assegni familiari e assegno per il nucleo familiare (salvo recupero di indebiti o crediti alimentari per gli stessi beneficiari).

La ratio è chiara: queste somme hanno natura vitale e assistenziale, e devono restare integre per garantire la dignità del beneficiario.

Se invece si tratta di crediti alimentari il pignoramento è possibile nella misura stabilita dal giudice.

Prestazioni parzialmente pignorabili

Sono comprese tutte le indennità sostitutive della retribuzione, come:

  • NASpI, DIS-COLL, ALAS/IDIS;
  • cassa integrazione (CIGO, CIGS, assegno ordinario dei Fondi di solidarietà);
  • indennità di mobilità;

Queste somme possono essere pignorate:

  • per crediti alimentari, nella misura fissata dal giudice;
  • per tributi o altri crediti, fino a un quinto dell’importo netto.

Se concorrono più cause di credito, il prelievo può arrivare fino alla metà dell’importo complessivo.

Pensioni

La legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del decreto Aiuti-bis, ha modificato il limite di impignorabilità delle pensioni: sale a 1.000 euro il “minimo vitale” sotto il quale non si possono pignorare le pensioni. Le somme dovute a titolo di pensione, di indennità o altri assegni di quiescenza, non possono quindi essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente resta pignorabile entro i limiti di legge (art. 545 c.p.c. commi 3, 4, 5).

Circolare Inps n. 38/2023

Focus sull’anticipazione NASpI

Un chiarimento importante riguarda l’anticipo NASpI: quando l’indennità di disoccupazione viene liquidata in unica soluzione per favorire l’avvio di un’attività autonoma o di impresa, perde natura previdenziale e diventa un incentivo finanziario.

Conseguenza: non si applicano i limiti del quinto o della metà, ma la somma diventa pienamente pignorabile fino a capienza del debito.

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Modalità operative delle trattenute

Le regole principali sono:

  • le trattenute vanno calcolate sulla prestazione netta, dopo le ritenute fiscali;
  • eccezione: per gli assegni periodici di mantenimento al coniuge, la trattenuta si applica sul lordo (perché fiscalmente deducibili per chi li versa e tassati per chi li riceve);
  • in caso di concorso di più pignoramenti, si rispettano i limiti complessivi (un quinto o la metà), dando priorità cronologica alle ordinanze già notificate.

Ruolo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Quando a procedere è l’Agente della riscossione (ex Equitalia), i limiti cambiano:

  • un decimo se la prestazione netta è fino a 2.500 euro;
  • un settimo se tra 2.500 e 5.000 euro;
  • un quinto oltre i 5.000 euro.

Si tratta di un regime speciale che deroga in parte all’art. 545 c.p.c.

Obblighi fiscali sulle somme pignorate

L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, deve applicare una ritenuta del 20% a titolo di acconto IRPEF sulle somme riversate ai creditori pignoratizi, salvo che si tratti di assegni per i figli (non tassabili) come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 34755 del 2010 e la circolare n. 8/E del 2011. Non tutti i creditori, però, rientrano in questo meccanismo. La ritenuta si applica infatti solo se il creditore pignoratizio è un soggetto IRPEF e non un ente o società soggetto a IRES. Inoltre, il terzo erogatore deve avere la qualifica di sostituto d’imposta.

Particolare attenzione riguarda gli assegni periodici di mantenimento:

  • Assegni al coniuge: sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente e quindi soggetti a ritenuta. Per il debitore, tali importi sono deducibili dal reddito complessivo.
  • Assegni per i figli: non costituiscono reddito imponibile e non sono soggetti a ritenuta, né risultano deducibili.

In caso di mancata distinzione da parte del giudice tra quota per coniuge e quota per figli, l’INPS non può operare alcuna ritenuta, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate, salvo diversa indicazione nel provvedimento giudiziario. Inoltre l’istituto ricorda che dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il decreto legislativo n. 33/2025 che uniformerà la disciplina: i pagamenti eseguiti tramite pignoramento presso terzi saranno soggetti a ritenuta del 20%, qualora si tratti di somme imponibili e il terzo rivesta il ruolo di sostituto d’imposta.

Recuperi e compensazioni per debiti verso l’INPS

Oltre ai pignoramenti richiesti da terzi, l’INPS può recuperare direttamente gli indebiti erogati (es. NASpI non spettante, malattia, maternità, ecc.) e i contributi omessi, mediante compensazione e trattenuta sulle prestazioni correnti, entro il limite di un quinto.

Sono comprese:

  • indennità di disoccupazione e mobilità;
  • indennità straordinarie (ISCRO, ALAS, DIS-COLL, ecc.);
  • trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, assegni di solidarietà);
  • indennità di malattia e maternità/paternità;
  • prestazioni integrative dei Fondi di solidarietà.
Anche i trattamenti di famiglia sono pignorabili nei limiti di un quinto ma, in tal caso, solo ai fini del recupero di prestazioni aventi la stessa natura (ai sensi del D.P.R. n. 797/1955) cioè solo per il recupero dell’indebita percezione degli assegni familiari e degli assegni al nucleo familiare.

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