Dal 1° luglio 2023 tutti i lavoratori sportivi titolari di un rapporto di lavoro subordinato, sia nel settore professionistico sia in quello dilettantistico, sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP) e rientrano, quindi, nella relativa disciplina previdenziale. Il 22 settembre 2025 l’INPS ha pubblicato la Circolare n. 127, che riepiloga la normativa alla luce del d.lgs. 36/2021 e delle modifiche introdotte dal d.lgs. 163/2022.
Chi rientra nella disciplina
Dal 1° luglio 2023 il Fondo Pensione Sportivi Professionisti ha assunto la nuova denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), al quale devono essere obbligatoriamente iscritti:
- i lavoratori sportivi professionisti con rapporto di lavoro subordinato;
- i lavoratori sportivi professionisti con rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 409 c.p.c.;
- i lavoratori sportivi dilettantistici con rapporto di lavoro subordinato (mentre i dilettanti con rapporto di lavoro autonomo o co.co.co. rientrano nella Gestione separata INPS).
I profili dei lavoratori sportivi, individuati dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 36/2021, comprendono: atleta; allenatore; istruttore; direttore tecnico; direttore sportivo; preparatore atletico; direttore di gara; ogni altro tesserato che, verso corrispettivo, svolga mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, come previsto dai regolamenti tecnici della singola disciplina.
Il calcolo dell’anzianità contributiva
Dal punto di vista previdenziale, l’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP) comporta l’applicazione della disciplina prevista dal d.lgs. n. 166/1997, già propria del Fondo Pensione Sportivi Professionisti. Una delle principali caratteristiche riguarda la modalità di calcolo dell’anzianità contributiva, che viene espressa in giornate e non in mesi o settimane.
Un aspetto rilevante è che l’anzianità contributiva non coincide automaticamente con l’anzianità assicurativa, intesa come il tempo trascorso tra la prima iscrizione al Fondo e la data di decorrenza della pensione. Infatti:
- ai fini del diritto, l’annualità contributiva si perfeziona con 260 contributi giornalieri annui;
- il limite massimo annuo è fissato convenzionalmente in 312 giornate.
Ne consegue che un lavoratore potrebbe raggiungere prima il requisito dei 5.200 contributi giornalieri (necessari per la pensione di vecchiaia anticipata) senza aver ancora maturato i 20 anni di iscrizione assicurativa richiesti. In questi casi, il diritto alla prestazione non può essere riconosciuto fino al raggiungimento anche di questo secondo requisito.
Per quanto riguarda le tipologie di pensione erogabili, la circolare chiarisce che occorre distinguere tra lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (sistema misto) e quelli che hanno il primo accredito successivo a tale data (sistema contributivo).
Sistema misto
Per i lavoratori sportivi che possiedono anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, è possibile accedere alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 157/2013:
- 54 anni di età,
- almeno 20 anni di assicurazione e contribuzione e 5.200 contributi giornalieri
- purché l’intera contribuzione sia stata versata al FPSP nella qualifica di sportivo.
Il calcolo avviene con il sistema misto.
L’INPS precisa che, ai fini del perfezionamento del requisito dei 20 anni, non possono essere considerate:
- la contribuzione al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (art. 16 D.P.R. 1420/1971),
- la contribuzione nella Gestione CD/CM (art. 4-ter L. 63/1993),
- la contribuzione al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo,
- la contribuzione ricongiunta al Fondo (L. 29/1979 o L. 45/1990).
Questi contributi possono rilevare solo ai fini della misura della pensione, una volta accertato il diritto sulla base della contribuzione al FPSP. In pratica, per chi ha iniziato l’iscrizione al Fondo solo dal 1° luglio 2023, questo canale di pensionamento rimane difficilmente raggiungibile.
Per valorizzare i contributi versati in altre gestioni ai fini del diritto occorre attendere i requisiti ordinari:
- pensione anticipata: 42 anni e 10 mesi (uomini) / 41 anni e 10 mesi (donne);
- pensione di vecchiaia: 67 anni di età e 20 anni di contributi.
In tali casi è possibile ricorrere, oltre che al D.P.R. 1420/1971 e alla L. 63/1993, anche al cumulo dei periodi assicurativi previsto dalla L. 228/2012 (utile, ad esempio, per contributi residui nel pubblico impiego).
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Sistema contributivo
Se l’assicurato non ha contribuzione al 31 dicembre 1995, ricade interamente nel sistema contributivo. I requisiti sono quelli previsti dall’articolo 24 del D.L. 201/2011:
- Pensione anticipata: 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini) / 41 anni e 10 mesi (donne) + finestra di 3 mesi;
- Pensione anticipata contributiva: 64 anni + 20 anni di contribuzione effettiva + finestra di 3 mesi, con importo soglia di almeno 3 volte l’assegno sociale (2,8 volte per le madri con un figlio, 2,6 volte per le madri con due o più figli; dal 2030 la soglia salirà a 3,2 volte);
- Pensione di vecchiaia ordinaria: 67 anni + 20 anni di contribuzione a qualsiasi titolo, con importo soglia almeno pari all’assegno sociale;
- Pensione di vecchiaia contributiva: 71 anni + 5 anni di contribuzione effettiva, senza alcun vincolo sull’importo soglia.
Lo “sconto” di anzianità per gli sportivi
Per le ultime tre prestazioni contributive opera un beneficio specifico: è possibile aggiungere un anno di anzianità per ogni 4 anni di lavoro effettivo da sportivo, fino a un massimo di 5 anni, senza applicazione di coefficienti di trasformazione più sfavorevoli.
In concreto:
- la pensione anticipata contributiva può essere liquidata già a 59 anni, mantenendo il coefficiente dei 64 anni;
- la pensione di vecchiaia ordinaria può scendere a 62 anni, con coefficiente dei 67 anni;
- la pensione di vecchiaia contributiva può decorrere da 70 anni, mantenendo il coefficiente dei 71 anni.
Questo beneficio, in vigore dal 1° luglio 2023, si applica sia agli sportivi professionisti sia a quelli dilettantistici.
📌 Attenzione
- lo sconto non si applica in caso di pensione liquidata in regime di cumulo (D.lgs. 184/1997 o L. 228/2012);
- per le lavoratrici madri, lo sconto è alternativo alla riduzione di 4 mesi per figlio prevista dall’art. 1, comma 40, lett. c), L. 335/1995.
In ogni caso, i requisiti di 5 o 20 anni di contribuzione nel FPSP devono essere soddisfatti con la sola contribuzione effettiva accreditata al Fondo, potendo eventualmente sommare solo quella ricongiunta (L. 29/1979 o L. 45/1990) o quella proveniente dal Fondo Spettacolo. Rimane invece esclusa la possibilità di valorizzarla ai sensi del D.P.R. 1420/1971, che costituirebbe un’ipotesi di cumulo.
Cumulo tra pensioni e redditi da lavoro sportivo
L’INPS chiarisce che, a partire dal 1° luglio 2023, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi nel settore dilettantistico non sono più qualificati come redditi diversi, ma come:
- redditi da lavoro dipendente o assimilato;
- oppure redditi da lavoro autonomo.
Questa riclassificazione comporta che tali redditi diventano incumulabili, secondo la disciplina prevista per ciascuna prestazione, con:
- assegni ordinari di invalidità;
- pensione anticipata dei lavoratori precoci;
- pensioni “quota 100” e successive misure analoghe;
- APE sociale;
- indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
In alcuni casi, tuttavia, la cumulabilità può essere ammessa entro il limite di 5.000 euro annui, ricondotti alla categoria del lavoro autonomo occasionale. Per stabilire se ciò sia possibile è necessaria una verifica del contratto di lavoro da parte delle strutture territoriali dell’Istituto.
Regime transitorio
L’articolo 51, comma 1-bis, del d.lgs. n. 36/2021 ha introdotto una regola transitoria:
i compensi fino a 15.000 euro complessivi, derivanti da attività sportive dilettantistiche iniziate prima del 1° luglio 2023, non incidono sulla cumulabilità con le prestazioni citate per l’anno 2023.





