Quali periodi si possono riscattare
Per poter riscattare la laurea, il titolo di studio deve essere riconducibile ad uno dei titoli di cui all’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari.
Diploma universitario (DU); diploma di laurea (DL); diploma di specializzazione (DS); dottorato di ricerca (DR); titoli accademici di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 503. Sono altresì compresi i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.
L’Ordinamento prevede anche la possibilità di riscatto dei periodi di studio universitario compiuti all’estero, a condizione che il titolo universitario conseguito all’estero abbia valore legale in Italia (Inps, messaggio 22 luglio 2014, n. 6208). In via generale, il riscatto è ammissibile con riferimento ad un titolo di studio accademico estero rilasciato in uno Stato aderente alla Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997.
Non possono essere riscattati i periodi universitari fuori corso e i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto. Non sono riscattabili le borse di studio concesse dalle Università per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (Circolare Inps n. 101/1999), né gli assegni concessi da alcune scuole di specializzazione (Circolare Inps n. 133/2003).
I contributi accreditati a seguito del riscatto del titolo accademico, hanno la stessa validità ai fini pensionistici, di quelli versati in costanza di attività lavorativa.
Riscatto della laurea: metodi di calcolo
Il riscatto ordinario
Art. 2, commi 4, 5 e 5-bis D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184
La parte di periodo di laurea collocato entro il 31 dicembre 1995 viene determinato con l’applicazione della riserva matematica, quindi con un costo elevato, soprattutto se la domanda viene trasmessa molto tardi. In tal caso, prima viene determinata la differenza tra la misura dell’ipotetica prestazione pensionistica calcolata alla data della domanda di riscatto (includendo il periodo oggetto di riscatto) e la misura della prestazione che sarebbe stata ipoteticamente riconosciuta, senza considerare il periodo oggetto di riscatto. Tale differenza, rapportata ad anno, è poi moltiplicata per l’apposito coefficiente individuato in base al sesso, all’età anagrafica e all’anzianità contributiva del richiedente e reperibile nelle tabelle di cui al DM 19 febbraio 1981.
Il riscatto contributivo
Art. 2, comma 4-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184
La parte di periodo di laurea collocato successivamente al 31 dicembre 1995 (o previa opzione al contributivo, anche per periodi ante 1° gennaio 1996) viene determinato con un calcolo contributivo. In questo modo, l’onere del riscatto è individuato risalendo alle ultime 52 settimane di contributi di lavoro effettivo e applicando al relativo imponibile previdenziale l’aliquota pari al 33%. Se la domanda di riscatto non è trasmessa contestualmente alla domanda di pensione, è possibile provvedere al versamento dell’onere in un’unica soluzione o mediante un piano rateale di 120 rate mensili, senza che sia applicato alcun interesse.
Riscatto per soggetti inoccupati
Art. 2, comma 5-bis, comma 5-quater del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184
La facoltà di riscatto secondo il sistema contributivo può essere esercitata anche da un soggetto inoccupato che non sia mai stato iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbia ancora iniziato un’attività lavorativa. In questo caso l’onere del riscatto è calcolato sulla base del minimale degli artigiani e commercianti (18.555,00 e per l’anno 2025) vigente nell’anno di presentazione della domanda, moltiplicato per il 33% (pari all’aliquota contributiva delle prestazioni pensionistiche dell’AGO per i lavoratori dipendenti).
Il riscatto agevolato c.d. “light”
Art. 2, comma 5-quater, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184
A decorrere dal 29 gennaio 2019 è possibile riscattare i periodi del corso legale di studi universitari, tramite la stessa modalità di calcolo prevista per il sistema di calcolo per i soggetti inoccupati. In tale ipotesi, i periodi che si collochino temporalmente nel sistema di calcolo contributivo e, quindi, successivamente al 31 dicembre 1995, possono essere oggetto di riscatto non con riferimento alla retribuzione percepita nelle ultime 52 settimane di contributi di lavoro effettivo ma con riferimento al minimale della gestione artigiani e commercianti (18.555,00 e per l’anno 2025) moltiplicato per il 33%.
Possono essere oggetto di riscatto “agevolato” anche i periodi che si collocano anteriormente a gennaio 1996, qualora si scelga la liquidazione della pensione con il calcolo interamente contributivo (ad esempio per effetto dell’opzione al sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995).
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Calcola ora il tuo riscattoIl riscatto “light” e le condizioni per optare al sistema contributivo
La legge 335/1995 (Art. 1) consente ai lavoratori iscritti presso le gestioni INPS in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di optare per la liquidazione della pensione secondo le regole del regime contributivo.
Per l’esercizio dell’opzione, i lavoratori devono rispettare tre condizioni:
1) avere meno di 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995;
2) avere almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 nel sistema contributivo (ovvero successivi al 31 dicembre 1995);
3) essere in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995.
Con l’opzione che ha carattere irrevocabile, al lavoratore è applicato il massimale contributivo dal mese successivo a quello in cui si è esercitata l’opzione.
Il riscatto light della laurea è utile solo ai fini della misura o anche ai fini del diritto a pensione? Si può utilizzare questa facoltà anche per accedere alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna?
L’art. 1, comma 7, della Legge 335/1995 prevedeva che, per le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo, in caso di maturazione di un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, si applicasse il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni anche se l’età anagrafica fosse inferiore. Ai fini del calcolo di tale anzianità, però, non erano conteggiati né i periodi derivanti dal riscatto di studio, né quelli della prosecuzione volontaria dei contributi.
In altre parole, all’epoca il riscatto di periodi ricadenti nel sistema contributivo era utile solo per la misura della pensione, ma non per il diritto alla stessa.
Il legislatore si è poi accorto della lacuna e l’ha corretta con l’art. 2, comma 5-ter, del D.lgs. 184/1997, che ha stabilito una deroga: “In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione”.
Con questa modifica, quindi, il riscatto ordinario nel sistema contributivo e il riscatto laurea per gli inoccupati sono divenuti validi sia per il diritto sia per la misura della pensione.
Di conseguenza, tali periodi possono oggi essere utilizzati anche per accedere alla pensione anticipata con la massima anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne) come chiarito anche dalla lettura della Circolare Inps n. 106/2019 e della Circolare Inps n. 6/2020.
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Modalità di pagamento
L’importo da pagare all’Inps a seguito della domanda di riscatto può essere versato in unica soluzione o in maniera rateale in un massimo di 10 anni (120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione). Per le rate successive alla prima, il loro pagamento effettuato oltre la scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito per non più di cinque volte ai sensi del Messaggio Inps n. 31936/2010. I versamenti effettuati oltre i termini assegnati potranno essere, su esplicita richiesta dell’interessato, considerati come nuova domanda e comporteranno la rideterminazione dell’importo da pagare. Si può interrompere il pagamento dell’onere in qualsiasi momento e in tal caso l’Inps accrediterà il periodo relativo a quanto versato (ai sensi del Messaggio Inps n. 22427/2008 non si può chiedere la restituzione di quanto versato).
Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato dall’Inps come rinuncia alla domanda. La rinuncia comunque non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda per lo stesso titolo e periodo. In quest’ultimo caso, ovviamente, l’onere andrà calcolato in base alla data della nuova domanda.
Aspetti fiscali
L’onere è fiscalmente deducibile e qualora l’interessato non abbia un reddito personale, il contributo può essere posto in detrazione, nella misura del 19%, dall’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico.
SOGGETTO GIA’ ISCRITTO AD UNA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA | SOGGETTO NON ISCRITTO AD UNA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA | ||
Fiscalmente non a carico | Fiscalmente a carico | Fiscalmente non a carico | Fiscalmente a carico |
Deduzione al 100% | Deduzione al 100% | Deduzione al 100% | Detrazione al 19% |





