Succede spesso che un lavoratore, nel corso della propria vita, abbia svolto attività diverse e abbia quindi versato contributi in più gestioni previdenziali (come dipendente del settore privato, del pubblico impiego, da autonomo, ecc.).
Oltre agli strumenti già noti – ricongiunzione, totalizzazione e cumulo – esiste anche un’ulteriore possibilità: la pensione supplementare.
Questa prestazione spetta, indipendentemente dal numero di contributi versati, a chi abbia contribuzione INPS che non sia stata utilizzata e che, da sola, non è sufficiente a maturare un diritto autonomo a pensione.
La condizione necessaria è che il lavoratore sia già titolare di una pensione diretta (o anche di assegno di invalidità, al compimento dell’età pensionabile). Rientrano tra queste anche le pensioni liquidate in totalizzazione (Circolare INPS n. 9/2008).
La pensione supplementare può essere richiesta a carico di un’altra forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti (AGO o fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi).
Spetta anche ai:
- titolari di pensione a carico del Fondo Clero per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione;
- pensionati a carico del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) in caso di contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare (salvo nella gestione separata Inps) i titolari di pensione principale a carico delle casse dei liberi professionisti.
A chi non spetta
L’istituto nasce dall’art. 5 della legge 1338/1962, ma non vale in tutti i casi. Non spetta a:
- titolari di pensione a carico della Gestione Separata Inps.
- titolari di pensione a carico di casse e fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.);
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e del Fondo Pensioni Sportivi Professionisti (FPSP) per successiva contribuzione versata nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, poiché la stessa sarà utilizzata per la liquidazione di un supplemento secondo gli accordi vigenti tra le due gestioni;
- titolari di pensione a carico del FPLD in caso di successiva contribuzione versata nella gestione spettacolo e sport professionistico in quanto la stessa sarà utilizzata per la liquidazione di un supplemento a seguito degli accordi vigenti tra le due gestioni;
- titolari di pensione estera di un paese non convenzionato con l’Italia;
- titolari di pensione estera di un paese convenzionato, in quanto godono del diritto alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero e in Italia e alla conseguente liquidazione della pensione pro-rata;
Decorrenza
La pensione supplementare spetta al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia ed ha decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello della domanda. Anche per la pensione supplementare di vecchiaia è richiesta la cessazione – almeno temporanea – di ogni rapporto di lavoro dipendente. È reversibile e spetta anche per contribuzioni autonome (coltivatori – commercianti – artigiani). È calcolata come una normale pensione Inps, ma non fruisce di alcuna integrazione al minimo.
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Requisiti
Per ottenere la pensione supplementare servono:
- il compimento dell’età di vecchiaia (oggi 67 anni sia per uomini che per donne, con adeguamenti in base all’aspettativa di vita),
- la cessazione del lavoro dipendente,
- la presentazione della domanda amministrativa.
La pensione supplementare non può essere integrata al trattamento minimo (L. 155/1981, art. 7).
Focus ex Enpals (spettacolo e sport)
Per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti (ex Enpals, ora confluiti nell’INPS), esiste una particolarità: in base alla convenzione del 1973, le gestioni ex Enpals riconoscono la pensione supplementare anche quando la pensione principale è a carico di gestioni esclusive, sostitutive o autonome (artigiani, commercianti, coltivatori).
Attenzione: non c’è pensione supplementare tra FPLD e gestioni Enpals, perché i contributi si sommano d’ufficio (Circolare INPS 83/2016 e Messaggio Inps n. 4075/2018).
Focus Gestione Separata Inps
Anche la Gestione Separata INPS prevede la pensione supplementare, ma con una regola più “generosa” rispetto all’AGO; infatti possono ottenerla anche i titolari di una pensione a carico delle Casse professionali. Il D.M. 282/1996 (art. 1, comma 2) stabilisce infatti che, se non si raggiunge il diritto autonomo, ma si possiede già una pensione AGO, autonoma o professionale, è possibile chiedere la liquidazione supplementare.
Importo
Il calcolo segue le regole ordinarie del sistema pensionistico (retributivo, misto o contributivo), ma con una particolarità:
- per stabilire il sistema applicabile (ante/post 1995), si considerano solo i contributi della gestione che eroga la supplementare, non quelli della gestione principale.
- Non si possono sommare i contributi delle altre gestioni ai fini del calcolo del sistema.
Pensione supplementare ai superstiti
Se il titolare della pensione muore, i familiari aventi diritto possono ottenere la pensione supplementare ai superstiti (reversibilità o indiretta).
Quanto è utile oggi la pensione supplementare?
Con l’introduzione del cumulo gratuito (L. 228/2012, art. 1, comma 239 e ss.), l’interesse per la pensione supplementare è calato.
Il cumulo consente di:
- utilizzare subito tutta la contribuzione in un’unica pensione,
- evitare di lasciare contributi non valorizzati nelle gestioni che non hanno la pensione supplementare (es. Casse professionali, dipendenti pubblici ex INPDAP).
Oggi quindi, la pensione supplementare rimane utile solo in situazioni specifiche, quando non conviene o non è possibile fare cumulo o ricongiunzione.
No alla cristallizzazione dei requisiti
Il regime dell’età pensionabile dev’essere individuato con riferimento non alla data in cui si sono verificati i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa per la pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, così impedendo che il diritto possa ritenersi «cristallizzato» in epoca precedente. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 9293/2016.





