15 Marzo 2024

Il cumulo gratuito dei contributi: a cosa bisogna fare attenzione?

Grazie al cumulo contributivo i lavoratori che hanno posizioni contributive in diverse gestioni previdenziali possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi al fine di conseguire un’unica pensione senza dover ricorrere alla ricongiunzione onerosa.

Cos’è il cumulo dei contributi?

Il cumulo è una particolare forma gratuita di “somma” dei periodi contributivi che, in aggiunta alla ricongiunzione onerosa e alla totalizzazione gratuita, permette la valorizzazione della contribuzione mista, ovvero quella contribuzione accreditata in più gestioni della previdenza obbligatoria per coloro i quali hanno avuto carriere lavorative discontinue. La normativa, infatti, consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. A differenza della ricongiunzione il cumulo non opera alcun trasferimento della contribuzione da una gestione previdenziale all’altra e, a differenza di quanto accade di norma con la totalizzazione contributiva, il cumulo non prevede il passaggio automatico al sistema contributivo (attenzione: per quanto riguarda le quote a carico delle casse professionali è necessario verificare i singoli regolamenti di previdenza).

Nel nostro ordinamento possiamo distinguere due tipologie di cumulo contributivo:

1.

L. n. 228/2012 e L. n. 232/2016

Per i lavoratori iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria entro dicembre 1995

 

2.

D.Lgs n. 184/1997

Per i lavoratori iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria dopo dicembre 1995

In questa guida analizzeremo gli aspetti relativi al cumulo contributivo per i lavoratori iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria entro dicembre 1995 così come disposto dalla Legge n. 228/2012 e Legge n. 232/2016.

Di seguito le principali modalità di accesso alla pensione previste dalla normativa vigente:

Pensione di vecchiaia ordinaria

La normativa prevede che il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all’esercizio della facoltà di cumulo e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto e che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Al riguardo, sia l’INPS con la Circolare n. 140/2017, sia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 13919 dell’11 settembre 2017 hanno precisato che la pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse. Di conseguenza, è necessario verificare i requisiti previsti da ogni gestione previdenziale interessata al cumulo, sia ai fini del diritto alla pensione, che ai fini della misura della stessa.

Attenzione all’ultima gestione presso cui risulta iscritto il lavoratore

Se l’ultima gestione risulta la gestione separata INPS

Nei casi in cui l’ultima contribuzione sia stata versata nella gestione separata, l’Inps richiede anche la maturazione di un importo minimo del trattamento, pari ad almeno il valore dell’assegno sociale ovvero per l’anno 2024 € 534,41 lordi mensili. In caso in cui l’importo della pensione risulti inferiore, non sarà possibile chiedere la pensione a 67 anni ma solo a 71 anni di età.

E il cumulo con le casse professionali?

Nei casi di presenza di contribuzione versata presso una cassa dei liberi professionisti, il cui Regolamento di previdenza (importante verificare ogni singolo regolamento in quanto ogni cassa previdenziale ha deliberato in maniera diversa) preveda requisiti minimi per la pensione di vecchiaia più elevati rispetto ai 67 anni di età e ai 20 anni di contribuzione, tali periodi della cassa (quelli non coincidenti) sono validi per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, ma saranno valorizzati ed erogati (insieme a quelli coincidenti) solo quando saranno perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla stessa cassa. In sostanza, in queste situazioni, il trattamento pensionistico viene liquidato in forma progressiva.

Esempio iscritto alla Cassa Nazionale Periti Ragionieri (CNPR) nato il 05.02.1960

 

Anzianità contributiva

Liquidazione quote pensione

 

INPS

CNPR

Totale

QUOTA INPS

QUOTA CNPR

Diritto a pensione

12

18

30

01/03/2027

con 67 anni di età e con almeno 20 anni di contributi in cumulo

01/03/2028

con 68 anni di età ma siccome il lavoratore non raggiunge i 38 anni di contributi in cumulo (previsti dal loro regolamento) perde la quota della Cassa

Misura della pensione

 

Calcolo misto

Calcolo misto

Suggerimento
Al lavoratore conviene procedere con un eventuale totalizzazione contributiva gratuita di cui il D.Lgs n. 42/2006 o ad una ricongiunzione onerosa ai sensi della Legge n. 45/1990 al fine di non “perdere” la contribuzione della Cassa professionale.

Decorrenza pensione di vecchiaia in cumulo

La pensione di vecchiaia in cumulo decorre dal mese successivo a quello di raggiungimento dei requisiti o, in caso di esplicita richiesta da parte dell’interessato, dal mese successivo alla presentazione della domanda. Per i dipendenti a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM, invece, la decorrenza è fissata dall’inizio dell’anno scolastico (1° settembre) o accademico (1° novembre) dell’anno di maturazione dei requisiti.

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Pensione anticipata in cumulo

Per il diritto alla pensione anticipata in cumulo, le donne devono raggiungere almeno 41 anni e 10 mesi di contribuzione mentre gli uomini 42 anni e 10 mesi. Se sono stati versati contributi nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti o in un Fondo sostitutivo dell’AGO, il requisito si perfeziona valutando tutti i contributi accreditati, con la fondamentale verifica del raggiungimento di almeno 35 anni di contributi da lavoro effettivo (a tal fine non deve essere considerata la contribuzione figurativa accreditata per malattia, disoccupazione, ASpI, mini-ASpI e NASpI).

I requisiti per la pensione anticipata non sono stati adeguati all’incremento della speranza di vita e resteranno invariati fino al 31.12.2026. Tuttavia, per chi matura il requisito contributivo a partire dal 1° gennaio 2019 è prevista la cosiddetta “finestra”, ovvero l’attesa di 3 mesi dal perfezionamento di tale requisito. Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM, invece, la decorrenza è fissata dal 1° settembre o 1° novembre dello stesso anno solare in cui si matura il requisito contributivo.

 

Donne

Uomini

Requisito contributivo

41 anni e 10 mesi

42 anni e 10 mesi

Requisito anagrafico

Non necessario

Non necessario

Finestra

3 mesi

3 mesi

 

Attenzione per i dipendenti pubblici

Il TFS/TFR dei dipendenti pubblici, che accedono alla pensione anticipata in cumulo, viene corrisposto dopo 12 mesi, ed entro i successivi 90 giorni decorrenti dal compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 31.12.2026).

Altre tipologie di pensioni conseguibili con il cumulo

Il cumulo contributivo consente la liquidazione della pensione di inabilità e di una pensione indiretta ai superstiti mentre non prevede la possibilità di conseguire l’assegno ordinario di invalidità.

Le gestioni previdenziali interessate al cumulo

Dal 1° gennaio 2017 il cumulo contributivo è esercitabile dai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria:

  • lavoratori dipendenti privati e pubblici
  • lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri)
  • lavoratori scritti alla gestione separata dell’Inps
  • lavoratori iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex Inpdap, ex Enpals, Fondo Volo, Fondo Elettrici, Fondo Telefonici eccetera)
  • lavoratori iscritti alle casse professionali (es. Cassa dei Consulenti del Lavoro, Cassa Forense, Cassa dei Dottori Commercialisti, ecc.).

Come viene calcolata una pensione in cumulo?

L’importo della pensione liquidata mediante il cumulo gratuito è determinato dalla somma dei pro-quota, ovvero da ogni gestione interessata al cumulo. Infatti, ciascuna gestione previdenziale coinvolta determinerà il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni. Ciò significa che, a differenza di quanto avviene normalmente con la totalizzazione contributiva, la pensione viene liquidata con il sistema retributivo/contributivo (più favorevole di solito) in base alle regole di ogni gestione.

Per quanto riguarda l’INPS, il cumulo prevede sempre la liquidazione della relativa quota di competenza dell’istituto in base ad un calcolo retributivo per anzianità fino al 31.12.1995 ed un calcolo contributivo per contribuzione a far data dal 01.01.1996.

Per quanto riguarda invece le casse professionali, è necessario verificare attentamente il rispettivo regolamento di previdenza o regolamento specifico del cumulo adottato in quanto il sistema di calcolo della relativa quota di pensione varia in base alla pensione richiesta (es. vecchiaia o anticipata).

A chi va inviata la domanda?

La domanda di pensione in regime di cumulo deve essere inviata direttamente dal lavoratore (o dai suoi superstiti) presso l’ente previdenziale dove risulta accreditata l’ultima contribuzione. Infatti, l’ultimo ente avvierà il procedimento nei confronti degli altri enti dove il lavoratore avrà dichiarato di possedere ulteriore contribuzione. Il pagamento della pensione sarà sempre a carico dell’Inps, che richiederà le singole quote di pensione alle gestioni interessate

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