18 Marzo 2024

Ape Sociale 2024

Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, per poter accedere alla prestazione Ape sociale occorrono 63 anni e 5 mesi e non più 63 anni come avveniva fino al 2023. Inoltre, per coloro che presentano la domanda nel 2024, non è più possibile cumulare la prestazione con redditi da lavoro dipendente o autonomo (con la sola esclusione del lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5.000€ annui).

Di cosa stiamo parlando?

Con l’approvazione della legge di bilancio per l’anno 2024, il governo ha deciso la proroga con restyling dell’Ape sociale (Anticipo PEnsionistico) fino 31 dicembre 2024. L’Ape sociale, introdotta nel 2017, consiste in un’indennità mensile, erogata per 12 mensilità annue (non è prevista la tredicesima) fino a quando il lavoratore non ha compiuto l’età necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni di età fino al 31 dicembre 2026).

Requisito anagrafico

Per potere accedere all’APE Sociale è necessario aver compiuto almeno 63 anni + 5 mesi di età ed essere in possesso di una delle 4 condizioni previste dalla legge (oltre al requisito contributivo minimo che va dai 30 ai 36 anni di contributi a seconda della tipologia di condizione).

L’interessato, inoltre, per ottenere l’assegno, deve cessare l’attività lavorativa e non risultare già titolare di una pensione diretta.

Le quattro categorie di lavoratori interessati

Disoccupati

Lavoratori in possesso di almeno 30 anni di contribuzione che si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (art. 7 L. 604/1966 a seguito ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo) ed abbiano integralmente esaurito la prestazione di disoccupazione NASpI. Sono inclusi anche i lavoratori la cui disoccupazione sia conseguenza della scadenza di un contratto a termine a condizione che nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto, abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.

Caregivers

Lavoratori in possesso di almeno 30 anni di contribuzione che, al momento della richiesta, assistono da almeno 6 mesi, un familiare convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92. Per familiare si intende il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Invalidi civili

Lavoratori in possesso di almeno 30 anni di contribuzione che sono stati riconosciuti invalidi civili di grado almeno pari al 74%.

Lavori gravosi

Lavoratori in possesso di almeno 36 anni di contribuzione che, alla data di presentazione della domanda di accesso all’Ape sociale, abbiano svolto uno o più lavori gravosi (All. A al DPCM 88/2017, come integrato dall’All. 3 della L. 234/2021) per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci. Dal gennaio 2022, inoltre, per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell’anzianità contributiva è ridotto a 32 anni

Bonus per le donne

Le donne hanno diritto alla riduzione del requisito contributivo dei 30, 32 o 36 anni in misura pari a 1 anno per ogni figlio, sino a un massimo di 2.

Importo

Il valore dell’Ape sociale è pari all’importo della pensione maturata alla data di accesso alla prestazione ma in ogni modo non può superare i 1.500,00 € lordi mensili, non rivalutabili ed erogata per 12 mensilità e non 13. Dal punto di vista fiscale l’indennità è assimilata al reddito di lavoro dipendente e non dà luogo all’accredito di contributi figurativi.

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Posso lavorare con l’Ape sociale?

Dal 2024 è prevista la totale incumulabilità della prestazione Ape sociale con i redditi di lavoro autonomo e dipendente, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale entro un massimo di 5.000,00 € annui lordi (stessa regola prevista per la quota 100, quota 102, quota 103).

Attenzione
In caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo, si decade dall’ape sociale e l’Inps procederà al recupero dell’indennità erogata nell’intero anno in cui risulta lo svolgimento dell’attività lavorativa dipendente o autonoma. Ai fini della decadenza, come chiarito dall’Inps, rilevano solo le attività di lavoro dipendente o autonomo svolte dalla data di decorrenza della prestazione sino al compimento dell’età necessaria per la pensione di vecchiaia. Per il raggiungimento del limite dei 5.000 € di lavoro autonomo occasionale, invece, rileva l’intero reddito annuale conseguito nel periodo di godimento dell’ape sociale, cioè anche quello relativo ai mesi dell’anno anteriori alla decorrenza della prestazione e quelli successivi al compimento dell’età di vecchiaia. La prestazione Ape sociale è incompatibile con la disoccupazione NASpI, con le prestazioni per disoccupazione assimilate e con qualsiasi tipologia di pensione diretta.

Salvaguardia 2023

Valgono le vecchie regole di cumulabilità per coloro che hanno presentato domanda di Ape sociale entro il 31 dicembre 2023 e per coloro che hanno ottenuto la certificazione del beneficio entro tale data (ancorché presentino domanda di accesso alla prestazione nel 2024). Infatti, in questi casi il la cumulabilità con l’indennità Ape è ammessa:

  • nel limite di 8.000,00 € annui lordi, con i redditi derivanti da lavoro subordinato o assimilati;
  • nel limite di 4.800,00 € annui lordi, con i redditi derivanti da lavoro autonomo.

Due domande da presentare

Prima dell’invio della domanda vera e propria di Ape sociale, i lavoratori devono trasmettere una domanda di certificazione del diritto alla prestazione. Qualora risultino perfezionati tutti i requisiti, l’Ape sociale decorre dal primo giorno del mese successivo all’invio della domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività lavorativa. Per non perdere ratei di trattamento, coloro che, al momento della presentazione della domanda di certificazione, risultano già in possesso di tutti i requisiti, possono presentare contestualmente anche la domanda di Ape sociale (Messaggio Inps n. 163/2020). I lavoratori che matureranno i requisiti per l’Ape sociale entro dicembre 2024 possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso entro il 31 marzo 2024, entro il 15 luglio 2024 e come termine ultimo dell’istanza tardiva entro il 30 novembre 2024. A seconda del periodo in cui è stata inviata la domanda di certificazione, i termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

–    30 giugno 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2024;

–    15 ottobre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2024;

–    31 dicembre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Decorrenza

L’ape sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di accesso previa cessazione dell’attività lavorativa dipendente, autonoma o parasubordinata, svolta sia in Italia che all’estero. Per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste, dovranno presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

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