Di cosa stiamo parlando?
Gli avvocati svolgono una professione complessa, caratterizzata da un lungo percorso di studi e da anni di attività lavorativa, che spesso si protrae fino a tarda età. In Italia, gli avvocati sono iscritti ad un ente previdenziale autonomo e specifico: la Cassa Forense.
In questo articolo, esploreremo a fondo le varie tipologie di pensione offerte dalla Cassa Forense e analizzeremo i meccanismi di cumulo e totalizzazione, fondamentali per chi ha versato contributi in più gestioni previdenziali.
La Cassa Forense
La Cassa Forense è l’ente previdenziale autonomo a cui devono obbligatoriamente iscriversi tutti gli avvocati iscritti all’albo professionale in Italia. Fondata nel 1952, la Cassa Forense ha il compito di gestire il sistema previdenziale e assistenziale della categoria, garantendo agli avvocati il diritto a una pensione e ad altre forme di assistenza sociale. Essendo un ente autonomo, la Cassa Forense si autofinanzia tramite i contributi versati dagli iscritti e gestisce in modo indipendente i fondi previdenziali sotto il controllo della Corte dei Conti.
L’adesione alla Cassa Forense è obbligatoria per tutti gli avvocati, a partire dall’anno di iscrizione all’albo professionale. Il sistema previdenziale della Cassa Forense si basa sul principio della contribuzione obbligatoria, secondo il quale gli avvocati sono tenuti a versare una percentuale del loro reddito professionale annuale, che va a costituire il montante contributivo per il calcolo della pensione futura.
Le tipologie di pensione della Cassa Forense
Coloro i quali hanno versato contributi presso la Cassa Forense possono chiedere una delle seguenti pensioni:
Pensione di Vecchiaia ordinaria
La pensione di vecchiaia è il trattamento previdenziale principale, erogato agli avvocati che hanno raggiunto l’età pensionabile stabilita dalla legge.
Requisito età | Requisito contributivo |
70 anni | 35 anni |
Pensione di Vecchiaia anticipata
La pensione di vecchiaia anticipata rappresenta una possibilità di accesso alla pensione prima del compimento dell’età pensionabile standard di 70 anni.
Requisito età | Requisito contributivo |
65 anni* | 35 anni |
*Per un numero di anni di anzianità contributiva da 35 a 39 è prevista una decurtazione definitiva dell’importo di pensione pari allo 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all’età anagrafica prevista (70 anni). In presenza di 40 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa e comunque non prima del 65° anno di età, non si applica alcuna riduzione dell’importo della pensione.
A seguito della Riforma della Previdenza Forense, per le pensioni di vecchiaia, con decorrenza 01/02/2010 e successiva, non è più prevista la automatica corresponsione di una pensione minima.
Pensione di Anzianità
Un’altra opzione di pensionamento anticipato è la pensione di anzianità, che si distingue dalla pensione di vecchiaia anticipata per i requisiti di accesso. Attualmente, un avvocato può richiedere la pensione di anzianità a partire dai 62 anni di età, purché abbia maturato almeno 40 anni di contributi versati alla Cassa Forense.
Requisito età | Requisito contributivo |
62 anni | 40 anni |
La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dagli albi forensi (albo ordinario e albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori) ed è incompatibile con la reiscrizione agli albi. Nel caso di reiscrizione agli albi la pensione è sospesa.
La pensione di vecchiaia contributiva
La pensione di vecchiaia con calcolo contributivo spetta, a domanda, al professionista che raggiunta l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, ovvero 70 anni, non potendosi avvalere, al fine del riconoscimento del trattamento di vecchiaia retributiva, né della ricongiunzione né della totalizzazione o del cumulo può vantare almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione.
Requisito età | Requisito contributivo |
70 anni | 5 anni |
La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.
Pensione in CUMULO
Il cumulo dei contributi è un’opzione gratuita introdotta dalla Legge di Stabilità 2017, che permette di sommare i periodi contributivi maturati in diverse gestioni previdenziali, senza dover trasferire i contributi da una cassa all’altra. Questa soluzione è particolarmente utile per chi ha versato contributi sia alla Cassa Forense sia a gestioni come l’INPS, poiché consente di raggiungere i requisiti per la pensione combinando i vari periodi contributivi.
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Pensione anticipata in cumulo – Requisiti
La decorrenza della pensione è fissata al mese successivo alla domanda. Per la Cassa Forense non è richiesta la cancellazione dall’Albo ed il titolare di pensione anticipata in regime di cumulo può proseguire lo svolgimento dell’attività professionale per il riconoscimento del supplemento di pensione.
Donne | ||
Età anagrafica | Anzianità contributiva | Finestra* |
Requisito non previsto | 41 anni + 10 mesi | 3 mesi |
Uomini | ||
Età anagrafica | Anzianità contributiva | Finestra* |
Requisito non previsto | 42 anni + 10 mesi | 3 mesi |
*La finestra è il periodo che intercorre tra la maturazione dei requisiti per accedere alla pensione e la prima data utile per poter ottenere il pagamento. Si tratta di un periodo di slittamento che permette allo stato di “risparmiare” 3 mesi di pensione in quanto pur avendo maturato i requisiti con 41 anni e 10 mesi se donne (o 42 anni e 10 mesi se uomini) il pagamento della pensione avverrà dopo 3 mesi.
Calcolo della pensione
La pensione viene calcolata con riferimento al sistema di calcolo di ogni gestione interessata al cumulo. Con riferimento alla quota di competenza di Cassa Forense la pensione anticipata in cumulo decorre dal 1° del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il calcolo della pensione in cumulo è contributivo con anzianità contributiva della sola Cassa inferiore ai 35 anni e retributivo con anzianità contributiva della sola Cassa pari almeno a 35 anni. In ogni caso la quota di pensione in cumulo a carico di Cassa Forense non può comunque essere inferiore a quella prevista in caso di totalizzazione.
Pensione di vecchiaia in CUMULO – Requisiti
La decorrenza della pensione è fissata al mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti ovvero, a requisiti raggiunti, al mese successivo di presentazione della domanda. Il pensionato di vecchiaia in regime di cumulo può proseguire lo svolgimento dell’attività professionale per il riconoscimento del supplemento di pensione. A differenza della pensione anticipata in cumulo, dove successivamente ai 3 mesi di finestra dal raggiungimento dei 41 anni e 10 mesi se donne (o 42 anni e 10 mesi se uomini) viene pagata subito un’unica pensione formata da più quote, la pensione di vecchiaia in cumulo invece, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse (Nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13919/2017 e Circolare Inps n. 140/2017). In poche parole, è possibile cumulare tutti i periodi contributivi al fine di ottenere un’unica pensione ma, la liquidazione di ogni singola quota di pensione avverrà quando si raggiungono i requisiti contributivi e anagrafici di quella singola gestione.
Requisiti (esempio cumulo con quota INPS e quota Cassa Forense)
QUOTA INPS | QUOTA Cassa Forense |
| ||
Requisito età | Requisito contributivo | Requisito età | Requisito contributivo | |
67 anni | 20 anni | 70 anni | 35 anni |
Calcolo della pensione
La pensione viene calcolata con riferimento al sistema di calcolo di ogni gestione interessata al cumulo. Con riferimento alla quota di competenza di Cassa Forense la pensione di vecchiaia in cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti o, su richiesta dell’interessato, dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se successiva alla maturazione dei requisiti. Il calcolo della pensione in cumulo è contributivo con anzianità contributiva della sola Cassa inferiore ai 35 anni e retributivo con anzianità contributiva della sola Cassa pari almeno a 35 anni. In ogni caso la quota di pensione in cumulo a carico di Cassa Forense non può comunque essere inferiore a quella prevista in caso di totalizzazione.
Pensione in TOTALIZZAZIONE
Per coloro che hanno versato contributi in più gestioni previdenziali, è possibile chiedere oltre al cumulo gratuito dei periodi contributivi, anche una totalizzazione (sempre gratuita) dei periodi contributivi. I periodi coincidenti concorrono a determinare la misura della quota pensionistica a carico di ogni gestione ma non vengono sommati doppiamente. Anche in questo caso la pensione totalizzata è pagata direttamente dall’Inps, restando ovviamente a carico di ciascuna gestione l’onere delle singole quote.
Pensione di anzianità in totalizzazione – Requisiti
Età anagrafica | Anzianità contributiva | Finestra |
Requisito non previsto | 41 anni | 21 mesi* |
*La finestra è il periodo che intercorre tra la maturazione dei requisiti per accedere alla pensione e la prima data utile per poter ottenere il pagamento. Si tratta di un periodo di slittamento che permette allo stato di “risparmiare” 21 mesi di pensione in quanto pur avendo maturato i requisiti con 41 anni di contributi il pagamento della pensione avverrà dopo 21 mesi ma senza arretrati. Se la domanda di pensione di anzianità in totalizzazione viene presentata successivamente alla c.d. “finestra di accesso” la decorrenza è fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Pensione di vecchiaia in totalizzazione – Requisiti
Età anagrafica | Anzianità contributiva | Finestra* |
66 anni | 20 anni | 18 mesi |
*La finestra è il periodo che intercorre tra la maturazione dei requisiti per accedere alla pensione e la prima data utile per poter ottenere il pagamento. Si tratta di un periodo di slittamento che permette allo stato di “risparmiare” 18 mesi di pensione in quanto pur avendo maturato i requisiti contributivi e anagrafici, il pagamento della pensione avverrà dopo 18 mesi dal raggiungimento dell’ultimo requisito tra età e contributi.
Calcolo della pensione
Il trattamento pro quota della Cassa per le prestazioni liquidate in regime di totalizzazione é determinato con il metodo contributivo, senza adeguamento ad alcun trattamento minimo.
La quota di pensione derivante da totalizzazione viene calcolata con il sistema misto. L’importo del proquota a carico della Cassa potrà tendere maggiormente al calcolo retributivo o contributivo a seconda del numero di anni di iscrizione e integrale contribuzione maturati in Cassa Forense. Nel caso in cui l’iscritto possa vantare un periodo di iscrizione a Cassa uguale o superiore al requisito minimo dei 35 anni previsti il calcolo sarà totalmente retributivo (sempre con riferimento alla quota di competenza della Cassa).
Se si continua a lavorare dopo la pensione?
Ai sensi dell’art. 62 del Regolamento di Previdenza, dal 1° gennaio 2021 non sono liquidati i supplementi per le pensioni con decorrenza successiva.
Nel periodo transitorio per le pensioni di vecchiaia e vecchiaia anticipata, decorrenti dal 1° febbraio 2019 al 01 gennaio 2021 verrà liquidato a domanda un unico supplemento, dopo un anno dal pensionamento, con sistema di calcolo contributivo.