Di cosa stiamo parlando?
La legge di bilancio per il 2024 (Legge numero 213/2023, articolo 1, commi da 126 a 130) ha introdotto nuovamente, per il biennio 2024-2025, l’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione così come era stato previsto per il triennio 2019/2021 dal Decreto Legge n. 4/2019 (lo stesso decreto che aveva introdotto la pensione anticipata Quota 100) e disciplinato dalla Circolare Inps n. 106 del 25 luglio 2019. Tale istituto, permette il riscatto di qualsiasi “buco” contributivo tra un periodo di lavoro e l’altro.
Chi può presentare domanda?
La facoltà di riscatto è riconosciuta ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri) e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione diretta in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria
Possono, quindi, beneficiare del riscatto in argomento i soli lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data, iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996.
L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.
Attenzione
- La titolarità di pensione diretta preclude all’interessato di chiedere il riscatto in esame sulla propria posizione assicurativa, ma non preclude allo stesso di chiedere il riscatto in qualità di superstite per incrementare la posizione del de cuius al fine di ottenere la liquidazione della pensione indiretta;
- La titolarità di pensione ai superstiti – sia essa indiretta o di reversibilità – preclude all’interessato di chiedere il riscatto sulla posizione del de cuius, ma non gli preclude di chiederla sulla propria posizione laddove non sia già titolare anche di pensione diretta;
Quanti anni posso riscattare?
Il periodo da riscattare non può superare i 5 anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2024.
Il limite massimo dei cinque anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi chiesti a riscatto ai sensi della precedente possibilità di riscatto prevista dal D.L. 4/2019 per il periodo 2019/2021. Ne consegue che chi abbia già presentato una domanda di riscatto nel periodo 2019-2021 può presentare oggi una seconda domanda, entro il limite di altri cinque anni e che i periodi di riscatto sono quindi cumulabili.
Attenzione
Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è presentata la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati).
Contributi utili per la pensione?
L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione del relativo importo.
Attenzione
Sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Tale preclusione opera necessariamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto. Pertanto, per recuperare periodi di lavoro con obbligo contributivo può essere esercitato il riscatto c.d. rendita vitalizia reversibile (art. 13, Legge 1338/1962).
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Quanto costa il riscatto?
L’onere del riscatto è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto dal D.Lgs 184/1997 (art. 2, comma 5) applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.
Calcolatore on-line
Importo totale riscatto (€) | Beneficio pensionistico mensile (€) |
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Il presente calcolatore rappresenta degli importi puramente indicativi senza generare aspettative di alcun tipo e al solo scopo informativo di carattere generico.
Domanda
La domanda di riscatto è possibile inoltrarla entro il 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).
L’istanza può essere presentata:
- dal diretto interessato;
- dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini;
- per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato, che può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tale caso, l’onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non concorre a formare reddito da lavoro dipendente (articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.
Ai fini fiscali cosa comporta il riscatto?
A differenza di quanto previsto dal precedente riscatto (2019/2021), l’onere versato non è detraibile nella misura del 50% ma l’importo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.
L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Alla data del saldo dell’onere si provvede all’accredito del periodo riscattato e si produrranno i relativi effetti di legge. In caso di interruzione del versamento dell’onere viene comunque riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.
Attenzione
La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione.