27 Maggio 2024

La pensione con la gestione separata Inps

La Gestione separata è un fondo previdenziale istituito presso l’INPS nel 1995 con la L. 335/95 e successivo DM 282/96, per assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino a quel momento escluse. Sono iscritti alla gestione separata Inps gli amministratori di società, i liberi professionisti senza cassa di riferimento, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ecc. Vediamo insieme quali pensioni è possibile chiedere.

Di cosa stiamo parlando?

La Gestione separata è un fondo previdenziale istituito presso l’INPS nel 1995 con la L. 335/95 e successivo DM 282/96, per assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino a quel momento escluse. Sono iscritti alla gestione separata Inps gli amministratori di società, i liberi professionisti senza cassa di riferimento, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sindaci o componenti di collegi e commissioni, gli incaricati di vendita a domicilio, gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego (art. 1 legge 230/97), gli studenti e dottorandi titolari di borse di studio e assegni di ricerca o altri compensi erogati dalle Università e/o da scuole di specializzazioni (come i medici in formazione specialistica), i volontari del servizio civile nazionale. 

Attenzione
Pur partendo dal 1° gennaio 1996, l’obbligo di versare la contribuzione alla gestione separata Inps scaturisce dal 01.04.1996. questo significa che nell’anno 1996, il massimo di mesi accreditabili è pari a 9.

Attenzione alle prestazioni occasionali

La mancanza di abitualità nello svolgimento della professione non esonera completamente il soggetto dall’obbligo di iscrizione: l’articolo 44 co. 2 del decreto legge 269/2003 come convertito con legge 326/2003 ha esteso l’obbligo assicurativo anche ai soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale a condizione che il reddito annuo derivante dalle predette attività risulti superiore a 5.000 euro lordi annui.

Il riscatto dei contributi ante 1996

I lavoratori iscritti alla gestione separata possono chiedere il riscatto dei periodi di lavoro coordinato e continuativo antecedente al 1996 nel limite massimo di cinque anni sia ai fini del diritto che della misura della pensione (Art. 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488).

Attenzione
La richiesta di riscatto deve essere corredata da atti aventi data certa per lavori prestati come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Non può essere esercitato il riscatto per un periodo di attività lavorativa prestata in qualità di libero professionista (es. con partita iva). La facoltà è concessa a condizione che per detti periodi non risulti alcuna forma di copertura contributiva, presso altre forme di assicurazione obbligatoria e può esercitata, dal diretto interessato ovvero ai suoi superstiti.

Le prestazioni previdenziali

La Gestione separata eroga tutte le prestazioni che generalmente sono riconosciute dai fondi previdenziali obbligatori. È possibile quindi chiedere pensioni dirette (come la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, l’assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità) sia indirette (come la pensione di reversibilità e la pensione indiretta). Con la gestione separata è possibile chiedere anche la pensione supplementare di vecchiaia e il supplemento di pensione.

La pensione supplementare di vecchiaia

La pensione supplementare è una prestazione economica erogata al pensionato, a domanda, al fine di far valere la contribuzione accreditata in una gestione diversa da quella in cui è divenuto titolare di pensione, se tale contribuzione non è sufficiente a perfezionare un diritto autonomo a pensione.

Pensione di vecchiaia 1

Requisiti

  • Almeno 20 anni di contributi
  • Almeno 67 anni di età più aspettativa di vita
  • Importo soglia di pensione pari al valore dell’assegno sociale Inps (ovvero o si raggiunge un importo di pensione di almeno 534,41 € (importo per l’anno 2024) o si accede alla pensione quando si raggiungerà l’importo soglia)
Il sistema di calcolo della pensione è esclusivamente quello contributivo.

Pensione di vecchiaia 2

Requisiti

  • Almeno 5 anni di contributi da lavoro effettivo

  • Almeno 71 anni di età più aspettativa di vita

  • Indipendentemente dall’importo maturato

Il sistema di calcolo della pensione è esclusivamente quello contributivo.

Pensione anticipata 1

Requisiti

  • 20 anni di contributi

  • 64 anni di età

  • Importo soglia pari a 3 volte il valore dell’assegno sociale nella generalità dei casi (minimo € 1.603,23 lordi mensili); Importo soglia pari a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale nei confronti delle donne con un figlio (minimo € 1.496,35 lordi mensili); Importo soglia pari a 2,6 volte il valore dell’assegno sociale per le donne con almeno due figli (minimo € 1.389,46 lordi mensili).

  • 3 mesi di finestra

Novità 2024

Il trattamento di pensione anticipata per i puri contributivi con almeno 64 anni di età, è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione (massimo 2.993,05 € mensili) e fino a quando il soggetto non ha compiuto l’età minima per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni). Inoltre, il requisito contributivo dei 20 anni sarà adeguato biennalmente (dal 2025) in base all’aspettativa di vita come avviene per la pensione anticipata con 41 anni e 10 mesi (donne) o 42 anni e 10 mesi (uomini).

Il sistema di calcolo della pensione è esclusivamente quello contributivo.

Pensione anticipata 1

Requisiti

  • 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne

  • 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini

    Indipendentemente dall’importo maturato e dall’età anagrafica

  • 3 mesi di finestra

Il sistema di calcolo della pensione è esclusivamente quello contributivo.

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Quando si hanno contributi anche in altre gestioni previdenziali?

La maggio parte dei lavoratori, oramai, presenta una carriera lavorativa frammentata con periodi contributivi accreditati in più gestioni previdenziali. In questi casi è possibile chiedere un cumulo, una totalizzazione o un computo.

Attenzione
I contributi versati in Gestione Separata non possono essere ricongiunti. Tale contribuzione, può essere sommata gratuitamente a quella delle altre gestioni previdenziali tramite gli istituti del cumulo, della totalizzazione e del computo, ma non ricongiunti.

Cumulo

Dal 2012 è possibile cumulare gratuitamente i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un’unica pensione. Il cumulo dei periodi assicurativi non comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato né il trasferimento di contributi da una gestione all’altra. Ogni gestione che interviene nel cumulo determina, per la parte di competenza, il trattamento pro-quota in rapporto ai propri periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento. Per fruire del cumulo il lavoratore non deve essere già titolare di pensione in una delle gestioni interessate.

Tramite il cumulo L. 228/12 e L. 232/16 è possibile ottenere le seguenti pensioni:
Pensione Anticipata
  • 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini
  • 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne
Pensione di Vecchiaia
  • 67 anni di età
  • 20 anni di contributi

Attenzione
Attenzione: La pensione di vecchiaia può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi di liquidazione (Circolare Inps 140/2017). Infatti, se si cumulano i periodi di una cassa professionale, dove è previsto che l’età per la pensione di vecchiaia è pari a 68 anni e con almeno 30 anni di contributi, l’Inps a 67 anni erogherà la sua quota e, successivamente, a 68 anni (se in possesso di 30 anni di contributi), la cassa pagherà la propria quota.

Quota 103
  • 62 anni di età
  • 41 anni di contributi

Attenzione
Non possono essere oggetto di cumulo i periodi casse professionali.

Totalizzazione

Al pari del cumulo gratuito dei contributi, la totalizzazione di cui il Decreto Legislativo 42/2006 consente ai lavoratori di unificare tutti i periodi di lavoro in modo gratuito ed ottenere l’erogazione di un’unica pensione formata da più quote. Per fruire della totalizzazione il lavoratore non deve essere già titolare di pensione in una delle gestioni interessate dal sistema della totalizzazione e non deve aver richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della L. 29/79 e L. 45/90.

Tramite la totalizzazione di cui il Decreto Legislativo 42/2006 è possibile ottenere le seguenti pensioni:
Pensione di Anzianità
  • 41 anni di contributi per uomini e donne
  • 21 mesi di finestra da quando si raggiungono i 41 anni di contributi

Ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva dovranno essere esclusi i periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione.

Pensione di Vecchiaia
  • 66 anni di età 
  • 20 anni di contributi
  • 18 mesi di finestra da quando si raggiunge l’ultimo requisito tra età e contributi

Computo gestione separa DM 282/96

I lavoratori iscritti alla gestione separata Inps possono riunire gratuitamente nella gestione separata tutti i contributi versati nella loro carriera lavorativa, al fine di conseguire un’unica prestazione pensionistica. Si tratta della possibilità di computo, riconosciuta dall’articolo 3 del Dm 282/1996 che può essere esercitata da tutti coloro che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi (escluse le casse professionali).

Pensione Anticipata 1
  • 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini
  • 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne
  • 3 mesi di finestra
Pensione Anticipata 2
  • 64 anni di età per gli uomini e le donne
  • 20 anni di contributi
  • Pensione pari ad almeno 3 volte l’assegno sociale (ridotto fino a 2,6 volte per le donne con 2 o più figli)
  • 3 mesi di finestra
Pensione di Vecchiaia 1
  • 67 anni di età per uomini e donne
  • 20 anni di contributi
  • Pensione pari ad almeno l’assegno sociale
Pensione di Vecchiaia 2
  • 71 anni di età per uomini e donne
  • 15 anni di contributi

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