Di cosa stiamo parlando?
In base all’articolo 1, comma 184-bis, della legge 208/2015 i contributi alla previdenza complementare versati in sostituzione del premio di risultato soggetto a imposta sostitutiva beneficiano di un doppio vantaggio:
- tali versamenti non concorrono al raggiungimento del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo (pari a 5.164,57 euro)
- la parte della prestazione pensionistica a essi riferibile non sarà soggetta a imposta sul reddito.
Al fine di vedersi applicata la norma in esame, il lavoratore che ha chiesto di versare in tutto o in parte il premio al proprio fondo pensione, deve comunicare entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono versati, l’importo. Questo affinché il fondo possa effettivamente rispettare la normativa di cui sopra. Ora, grazie all’interpello n, 154/2024 la comunicazione si ritiene possa essere effettuata anche dal datore di lavoro.
Doppio vantaggio
I contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione del premio di risultato (soggetto a imposta sostitutiva del 10% o del 5%) non concorrono al raggiungimento del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo (pari a 5.164,57 euro) e la parte della prestazione previdenziale riferita a tali versamenti, non sarà soggetta a prelievo fiscale.
Comunicazione obbligatoria
Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del versamento, è obbligatorio comunicare al fondo pensionistico l’ammontare dei contributi non dedotti e dei contributi sostitutivi del premio di risultato.
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Novità 2024
L’agenzia delle Entrate con l’interpello n. 154/2024 conferma che la comunicazione al fondo pensione da parte del datore di lavoro, dando separata evidenza contabile dei contributi ordinari e di quelli risultanti dalla conversione del premio, possa esonerare il dipendente da tale obbligo informativo, in quanto riportati nella Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro.