La ricostituzione delle Prestazioni di Esodo
Le prestazioni di esodo, regolate dall’art. 4 della Legge n. 92/2012 (isopensione), dall’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015 (contratto di espansione) e n. 26 del D.Lgs. n. 148/2015 (assegno straordinario erogato dai fondi di solidarietà), possono ora essere ricostituite in determinate circostanze. In particolare, si è chiarito che è possibile ricostituire una prestazione se:
- Vengono erogate retribuzioni relative al periodo lavorativo precedente alla cessazione del rapporto di lavoro, che non erano state considerate nella liquidazione definitiva;
- Emerga una contribuzione non presente nell’estratto conto contributivo al momento della liquidazione della prestazione di esodo.
Queste ricostituzioni devono essere richieste dal datore di lavoro, con l’accordo del lavoratore.
Presentazione della domanda
La domanda di ricostituzione delle prestazioni deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro tramite PEC. Questa domanda dovrà essere accompagnata da documentazione aggiuntiva:
A differenza di una pensione “tipica” come la pensione anticipata ordinaria o di vecchiaia, l’assegno di esodo è finanziato dal datore di lavoro esodante e, pertanto, è necessario il suo consenso al farsi carico degli oneri aggiuntivi per il pagamento della prestazione.
Se la nuova contribuzione determinasse una scadenza anticipata dell’assegno di esodo l’Inps provvederà ad avvisare il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l’anticipo della scadenza della prestazione e il relativo versamento della contribuzione correlata. Il nuovo modello “TE08” di liquidazione recherà la nuova scadenza della prestazione di accompagnamento a pensione per consentire al lavoratore di presentare in tempo utile la domanda di pensione.
Importante la collaborazione tra Lavoratore e Datore di lavoro
È essenziale che il datore di lavoro e il lavoratore collaborino strettamente, poiché la ricostituzione della prestazione non può essere richiesta d’ufficio né su iniziativa del solo lavoratore. Ogni intervento deve essere effettuato congiuntamente, con un’adeguata comunicazione tra le parti e la trasmissione delle domande nelle modalità stabilite.