26 Gennaio 2025

Pensione casalinghe per il 2025: guida completa

In base a quanto disposto dall’art. 2, comma 33 L. 335/1995, con il D.Lgs 565/1996 è stato istituito il “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori non retribuiti derivanti da responsabilità familiari” per offrire a questi lavoratori e lavoratrici una forma di tutela previdenziale. Vediamo nel dettaglio i requisiti, le condizioni e le modalità di versamento.

Il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori non retribuiti derivanti da responsabilità familiari (Fondo Casalinghe) è un fondo previdenziale non obbligatorio dell’AGO (assicurazione generale obbligatoria) istituito dal 1° gennaio 1997 con il D.Lgs 565/1996.

Pensioni

Coloro che versano al Fondo possono beneficiare solo di due tipologie di pensione ovvero la pensione di vecchiaia (che a sua volta prevede due tipologie di pensione in base ai requisiti) e la pensione di inabilità. La pensione del fondo non è reversibile ai superstiti e non è oggetto di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici.

Pensione di vecchiaia tipo 1

Requisito contributi

5 anni

Requisito età

57 anni

Requisito importo soglia

Pari ad almeno 1,2 volte l’assegno sociale (€ 646,40 per il 2025)

I requisiti anagrafici non sono soggetti agli incrementi speranza di vita previsti dalla Legge 122/2010.

Cos’è l’importo soglia?

L’importo soglia è l’importo minimo che una pensione, calcolata con sistema integralmente contributivo, deve raggiungere per poter essere liquidata dall’Inps. In caso in cui l’importo della pensione non raggiunga la soglia prevista nell’anno di decorrenza, pur essendo in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, la pensione non può essere liquidata.

Pensione di vecchiaia tipo 2

Requisito contributi

5 anni

Requisito età

65 anni

Requisito importo soglia

Non previsto

I requisiti anagrafici non sono soggetti agli incrementi speranza di vita previsti dalla Legge 122/2010.

Pensione di inabilità

Requisito contributi

5 anni

Requisito età

Non previsto

Requisito importo soglia

Non previsto

Requisito sanitario

Assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa

Soggetti interessati

Possono iscriversi a questo fondo sia gli uomini che le donne impiegati nei lavori di responsabilità familiari. L’adesione al fondo è una scelta facoltativa così come è di libera scelta l’importo da versare annualmente al fondo.

Il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori non retribuiti derivanti da responsabilità familiari è la naturale evoluzione della gestione “Mutualità pensioni” istituita con la Legge 389/1963 e armonizzata con il D.Lgs 565/1996 come sancito dall’art. 2, comma 33 della L. 335/1995.

Condizioni per l’iscrizione al fondo

Possono iscriversi al fondo le donne e gli uomini che rispettano i seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 16 e i 65 anni
  • svolgere lavori non retribuiti derivanti da responsabilità familiari
  • non essere titolari di pensione diretta (è possibile invece essere titolari di pensione ai superstiti, Circolare Inps 223/2001).
  • non svolgere attività lavorativa come dipendenti (salvo part-time) o autonomi.

Attenzione
In caso di svolgimento di lavoro dipendente, l’iscrizione al Fondo è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa part-time, anche se prestata con carattere di continuità.

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Per usufruire delle pensioni sono obbligati a iscriversi all’INAIL i componenti del nucleo familiare, di età compresa fra i 18 e i 67 anni compiuti (requisito anagrafico innalzato con la Legge 145/2018 a partire dal 1° gennaio 2019), che svolgono, in via esclusiva e non occasionale, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività in ambito domestico per la cura del proprio nucleo familiare.

Importo dei versamenti

Anche se la norma ha previsto che sia il soggetto a decidere l’importo dei versamenti, è stato comunque indicato un importo minimo mensile di 25,82 € per il riconoscimento da parte dell’INPS di un mese intero di contributi. Non è previsto alcun termine per il versamento dei contributi, dunque, il soggetto interessato può decidere liberamente in quale momento dell’anno effettuare il versamento.

Importo minimo mensile

25,82 €

Importo minimo annuale

309,84 €

Attenzione
Qualora, nell’anno solare, risultasse versato un importo complessivo inferiore a tale cifra, non verrà riconosciuto alcun contributo mensile ai fini del diritto a pensione, ma la contribuzione, in presenza, dei requisiti per il diritto alla prestazione, sarà comunque utilizzata ai fini del calcolo dell’importo pensionistico. Inoltre, i contributi non sono rimborsabili.

Calcolo della pensione

Il calcolo della pensione avviene con un sistema di calcolo puramente contributivo così come previsto dalla L. 335/1995. In particolare si prende come base di calcolo il 98% del versamento contributivo annuo effettuato (il restante 2% è una quota utilizzata dall’INPS per la gestione del fondo) e lo si rivaluta annualmente per il tasso di capitalizzazione (ovvero la media quinquennale del PIL al pari delle gestioni previdenziali obbligatorie). Il risultato finale viene moltiplicato per un coefficiente di trasformazione che varia in base all’età del soggetto.

La pensione non è integrabile al trattamento minimo.

Esempio

Lavoratore che ha versato

5 anni di contributi al fondo

Età pensionamento

65 anni

Coefficiente quota contributiva

5,250%

Importo annuo

309,84 €

Totale versamenti

1.549,20 €

Montante contributivo

1.900,00 €

Importo pensione mensile

7,67 € lordi mensili

Aspetti fiscali

I contributi versati al fondo sono oneri deducibili dal reddito complessivo anche se il versamento è effettuato per conto di familiari a carico.

No al cumulo, alla ricongiunzione o alla totalizzazione

Nel caso in cui non si raggiungesse il requisito contributivo di 5 anni, la contribuzione versata non potrà essere rimborsata. Inoltre, nel caso in cui ci fossero contributi versati come dipendente, autonomo, ecc, i contributi versati nel predetto fondo, non potranno essere utilizzati né con la ricongiunzione, né con la totalizzazione e nemmeno con il cumulo contributivo.

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