Anche quota 103, come quota 100 e quota 102, consiste in una pensione anticipata con requisiti in deroga rispetto alla pensione anticipata ordinaria. Infatti, la pensione verrà liquidata a tutti coloro che entro il 31 dicembre 2025 potranno vantare almeno 41 anni di contributi unitamente al requisito anagrafico, pari a 62 anni di età.
Requisiti
La Quota 103 può essere richiesta da tutti i lavoratori autonomi, dipendenti privati, pubblici e dagli iscritti alla gestione separata Inps anche per il tramite del cumulo gratuito dei periodi contributivi (escluse le casse professionali private di cui al D.lgs. 103/1996 o privatizzate di cui al D.lgs. 509/1994). I requisiti e le condizioni variano a seconda che il requisito sia matura entro il 31 dicembre 2023 o successivamente:
| Quota 103 con requisiti maturati entro il 31.12.2023 | Quota 103 con requisiti maturati dal 01.01.2024 al 31.12.2024 | Quota 103 con requisiti maturati dal 01.01.2025 al 31.12.2025 |
Contributi | 41 anni | 41 anni | 41 anni |
Età | 62 anni | 62 anni | 62 anni |
Finestra | 3 mesi di finestra per i lavoratori del settore privato e 6 mesi di finestra per i lavoratori del settore pubblico | 7 mesi di finestra per i lavoratori del settore privato e 9 mesi di finestra per i lavoratori del settore pubblico | |
Sistema di calcolo | Sistema di calcolo misto. | Sistema di calcolo interamente. Il calcolo contributivo sarà per sempre, ovvero resta anche dopo il compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia (ad oggi 67 anni).
| Sistema di calcolo interamente. Il calcolo contributivo sarà per sempre, ovvero resta anche dopo il compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia (ad oggi 67 anni).
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Tetto all’importo | L’importo lordo mensile della pensione non può eccedere un valore pari a 5 volte il trattamento minimo sino al raggiungimento dell’età di 67 anni. | L’importo lordo mensile della pensione non può eccedere un valore pari a 4 volte il trattamento minimo (2.394,44 € per il 2024) sino al raggiungimento dell’età di 67 anni. | L’importo lordo mensile della pensione non può eccedere un valore pari a 4 volte il trattamento minimo (2.413,59 € per il 2025) sino al raggiungimento dell’età di 67 anni. |
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Finestra
Per la liquidazione della pensione, dalla data di maturazione dei requisiti è necessario aspettare la c.d. finestra:
Lavoratori autonomi e dipendenti privati | 7 mesi |
Lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni | 9 mesi |
Cos’è la finestra mobile?
La finestra mobile è il periodo che intercorre tra la data di maturazione del diritto alla pensione (ovvero i 41 anni di contributi e 62 anni di età) e l’effettiva decorrenza della pensione. In questi mesi non si percepisce la pensione. L’obiettivo delle finestre è quello di contenere la spesa pubblica in quanto pur acquisendo il diritto alla pensione al raggiungimento dei requisiti, il pagamento della pensione decorre trascorsi i 7 o 9 mesi.
Incumulabilità con redditi
La pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di complessivi 5.000 lordi annui. Questo a far data dal primo giorno di decorrenza del trattamento pensionistico e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Da quando il soggetto compie l’età necessaria per conseguire “virtualmente” la pensione di vecchiaia, può svolgere una qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma.
L’unica compatibilità è prevista per il reddito percepito da lavoro autonomo occasionale (di cui all’art. 2222 cc) cumulabile nel limite di 5.000 euro lordi annui per il quale, peraltro, non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps. Se il reddito supera tale cifra la pensione con quota 100 diventa incumulabile.
Tetto all’importo
La pensione, viene calcolata senza penalizzazioni o calcoli contributivi puri ma, diversamente a quanto avveniva con la quota 100 o quota 102, l’importo non può superare i 2.413,59 € (per il 2025) lordi mensili (ovvero 5 volte il trattamento minimo di pensione.
Da quando si compirà l’età per la pensione di vecchiaia vera e propria, sarà posto in pagamento l’importo di pensione corretto.
Sistema di calcolo puro contributivo e tetto all’importo
Chi matura i requisiti da gennaio 2024 a dicembre del 2025 si vedrà calcolate l’assegno con un sistema di calcolo interamente contributivo (anche sulle anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995) e l’importo lordo mensile della pensione non può eccedere un valore pari a 4 volte il trattamento minimo (cioè 2.413,59 € per il 2025) sino al raggiungimento dell’età di 67 anni. Da quando il lavoratore raggiunge il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, verrà posto in pagamento l’importo pieno ma sempre con il sistema di calcolo contributivo.
Attenzione
Il calcolo contributivo sarà per sempre, ovvero resta anche dopo il compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia (ad oggi 67 anni).
Posticipo al pensionamento
I lavoratori dipendenti che scelgono di restare a lavoro possono chiedere il cd. «incentivo al postitico del pensionamento», ovvero l’esonero contributivo sulla contribuzione Inps a loro carico (generalmente pari 9,19% della retribuzione).
E se avevo raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2023?
I nuovi criteri valgono per chi matura i requisiti (62 anni e 41 di contributi) tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025. Chi ha raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2023, anche se accede alla pensione successivamente al 2023, in forza del principio della c.d. cristallizzazione del diritto, mantiene salvaguardate le regole precedenti previste dalla Legge n. 197/2022 (ovvero tetto all’importo pari a 5 volte il trattamento minimo di pensione (e fino a 67 anni di età) e calcolo misto (no contributivo).
Cos’è la cristallizzazione del diritto?
Si tratta di un istituto che tutela i lavoratori che scelgono di restare in servizio anche nel momento in cui si sono maturati i requisiti di accesso ad una o più tipologie di pensione.
Con tale istituto, un lavoratore che matura il diritto ad una pensione (es. Quota 103 entro il 31.12.2023), può esercitare il diritto anche in un periodo successivo (es. nel 2025) in quanto aveva maturato i requisiti nel periodo di validità della norma.