Il lavoro sportivo nei settori del professionismo e del dilettantismo
Con il Dlgs n. 36/2021 che ha riformato in modo significativo il diritto del lavoro sportivo, particolare rilevanza assume l’indicazione di eliminare il divario di tutele previste tra i lavoratori sportivi del settore del professionismo e del settore del dilettantismo, riconoscendo anche a questi ultimi le tutele sotto il profilo previdenziale, assistenziale e assicurativo. Dal punto di vista giuslavoristico, nel settore professionistico “la regola” sarà costituita dal rapporto di lavoro subordinato, salvo che:
- la prestazione non si riferisca ad una singola manifestazione sportiva,
- lo sportivo non sia contrattualmente vincolato a frequentare sedute di allenamento
- la prestazione contrattuale non superi 8 ore settimanali o 5 giorni mensili ovvero 30 giorni in un anno:
In questi casi il rapporto costituisce oggetto di lavoro autonomo.
Nel settore dilettantistico, invece, la prestazione si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co. quando la durata delle prestazioni non superi le 24 ore settimanali e siano svolte in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Enti di Promozione Sportiva (EPS) e Discipline Sportive Associate (DSA).
Chi è il lavoratore sportivo?
La nuova normativa individua il lavoratore sportivo nelle figure specifiche quali l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico. L’attività sportiva deve essere esercitata a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
Esclusioni
Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Inoltre nei confronti di tutte le altre figure in forza a società ed enti sportivi professionistici e dilettantistici (ad esempio, i custodi, addetti alle pulizie, ai posti di ristoro, ecc.) e per coloro che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale, non trova applicazione la nuova disciplina sul lavoro sportivo.
Il rapporto di lavoro sportivo
L’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di:
- un rapporto di lavoro subordinato
- un rapporto di lavoro autonomo
- un rapporto di lavoro autonomo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. È possibile riconoscere un solo rimborso spese a seguito di presentazione di autocertificazione nel limite mensile di € 150,00 qualora l’Organo sociale competente abbia deliberato le tipologie di spese per cui è possibile concedere il rimborso. Per i volontari vige l’obbligo di assicurarli con una polizza di responsabilità civile verso terzi.
Il rapporto di lavoro subordinato sportivo
Viene prevista una disciplina speciale del rapporto di lavoro subordinato, valida sia per il settore professionistico sia per il settore dilettantistico ossia che al contratto di lavoro subordinato sportivo non si applicano le disposizioni relative al licenziamento collettivo, al licenziamento individuale per giustificato motivo o per giusta causa, alle connesse tutele reali o obbligatorie (reintegra nel posto di lavoro o risarcimento del danno), al rito speciale per le relative controversie, nonché alcune norme in materia di autorizzazione per gli impianti audiovisivi, di divieto di accertamenti sanitari, di tutela delle mansioni e di procedimento disciplinare. Inoltre per i contratti a tempo determinato, il contratto può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto ed è ammessa “la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti, nonché “la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte. Infine il contratto può contenere una clausola compromissoria con la quale vengono deferite a un collegio arbitrale le controversie concernenti l’attuazione del contratto e non può contenere clausole di non concorrenza o limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso, né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
Settore professionistico
In relazione alla prestazione lavorativa dell’atleta vige la presunzione circa la natura subordinata del rapporto di lavoro prestato nei settori professionistici, nei casi in cui lavoro sportivo degli atleti è prestato in via principale, ovvero prevalente e continuativa salvo che la prestazione non si riferisca ad una singola manifestazione sportiva, lo sportivo non sia contrattualmente vincolato a frequentare sedute di allenamento, la prestazione contrattuale non superi 8 ore settimanali o 5 giorni mensili ovvero 30 giorni in un anno. In questi casi il rapporto costituisce oggetto di lavoro autonomo.
Settore dilettantistico
In relazione alla prestazione lavorativa dell’atleta vige la presunzione di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, al ricorrere di alcuni requisiti nei confronti del medesimo committente, e precisamente:
- la durata della prestazione prevista nel contratto non supera le 24 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive);
- la prestazione sportiva risulta coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo, così come previsto dai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.
Possibile instaurare rapporti di lavoro subordinato o rapporti di lavoro autonomo diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative.
Come comunicare il rapporto di lavoro
In merito alla comunicazione di avvenuta costituzione del rapporto di lavoro sportivo è prevista la possibilità per le associazioni o società di adempiere alcuni obblighi di comunicazione tramite il portale del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo equivale a tutti gli effetti alla comunicazione al Centro per l’impiego e la stessa è resa disponibile sia all’INPS che all’INAIL.
Chi deve iscriversi alla gestione separata Inps?
Lavoratori parasubordinati
I lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel settore dilettantistico sono assicurati alla Gestione separata Inps ed è previsto l’obbligo contributivo al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000,00 € annui, secondo il regime di cassa e sulla parte di compenso eccedente il suddetto importo. Concorrono al raggiungimento del limite della franchigia anche i compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali di cui il DL n. 269/2003, art. 44.
L’aliquota da applicare per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24%. Per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota IVS da applicare è pari al:
- 35,03% per i compensi erogati nei mesi di luglio e agosto 2023 (33% IVS + 2,03% a titolo di contributi per maternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL)
- 27,03% per i compensi erogati dal mese di settembre 2023 (25% IVS + 2,03% a titolo di contributi per maternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL)
L’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore
Lavoratori autonomi provvisti di partita IVA
Sempre nel settore dilettantistico, anche per i lavoratori autonomi che svolgono attività sportiva nei settori dilettantistici provvisti di partita IVA è previsto l’insorgenza dell’obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell’importo di reddito prodotto ai fini fiscali pari a 5.000,00 € annui secondo il regime di cassa e sulla parte di compenso eccedente il suddetto importo.
I lavoratori autonomi con partita Iva saranno soggetti ad un’aliquota del 24% se già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e del 26,23% per i non iscritti (25,00% + 1,23% di aliquota aggiuntiva per le tutele ISCRO, maternità, malattia e degenza ospedaliera).
Novità fino al 31.12.2027
Sia per lavoratori inquadrati come collaboratori che per i lavoratori con partita iva professionisti, è prevista una riduzione dell’imponibile su cui applicare l’aliquota contributiva, ovvero le aliquote si applicheranno al 50% dei compensi.
Tale riduzione avrà riflessi ai fini dell’accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico.
Diversamente, per i collaboratori la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche – maternità, malattia, degenza ospedaliera, DIS-COLL (per le quali è dovuta l’aliquota complessiva pari al 2,03% per le collaborazioni coordinate e continuative) – deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 €. Per i professionisti con partita IVA la contribuzione utile per il pagamento delle prestazioni non pensionistiche – quale maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO (per la quale è applicata l’aliquota complessiva pari allo 1,23% per i lavoratori autonomi) deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 €.
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
Per i lavoratori che svolgono attività amministrativa e gestionale è prevista l’assicurazione previdenziale e assistenziale presso la Gestione separata Inps, secondo la disciplina previdenziale prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Per questi soggetti è previsto l’obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000,00 € annui, secondo il regime di cassa. Pertanto, le aliquote contributive ai fini previdenziali sono calcolate sulla parte di compenso eccedente il suddetto importo di compenso.
L’aliquota da applicare per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24%. Per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota IVS da applicare è pari al:
- 35,03% per i compensi erogati nei mesi di luglio e agosto 2023 (33% IVS + 2,03% a titolo di contributi per maternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL)
- 27,03% per i compensi erogati dal mese di settembre 2023 (25% IVS + 2,03% a titolo di contributi per maternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL)
L’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.
Novità fino al 31.12.2027
La contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo.
Tale riduzione avrà riflessi ai fini dell’accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico.
Diversamente, la contribuzione utile per il pagamento delle prestazioni non pensionistiche, quali maternità, malattia, degenza ospedaliera, DIS-COLL (per le quali si applica l’aliquota 2,03 per cento per le collaborazioni coordinate e continuative) deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 €.
Chi deve essere iscritto al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi?
A decorrere dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021 il “vecchio” Fondo Sportivi Professionisti gestito dall’Inps ex-Enpals, cambia nominazione e assume il nuovo nome di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. Sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (ex Fondo Pensione Sportivi Professionisti) gestito dall’INPS:
- lavoratori sportivi subordinati a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico
- lavoratori autonomi operanti nel settore professionistico
- i lavoratori autonomi nella forma di collaborazioni coordinate e continuative operanti nel settore professionistico
L’obbligo contributivo IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore. L’aliquota contributiva è pari al 33% della retribuzione/compenso ed è suddivisa con la medesima ripartizione operata presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti (art. 1, commi 1 e 2, del D.lgs n. 166/1997):
- 23,81% a carico del datore di lavoro (o committente)
- 9,19% per cento a carico del lavoratore (subordinato o autonomo).
È altresì dovuto il contributo + 1% a titolo di contribuzione aggiuntiva a carico del lavoratore ai sensi del DL n. 384/1992) + il 3,1% a titolo di contributo di solidarietà (1% a carico del datore e 2,1% a carico dell’assicurato) ove dovuto ai sensi del Dlgs n. 166/1997. Si pagano anche le cd. contribuzioni minori (e si hanno diritto alle relative tutele) tra cui: 1,61% a titolo di Naspi; 0,20% a titolo di Fondo di Garanzia del TFR; 0,46% maternità; 2,22% malattia; 0,68% Cuaf e 0,50% come contributo FIS (0,80% oltre i cinque dipendenti).
A differenza di quanto previsto per l’area del dilettantismo, in questo caso non viene stabilita alcuna franchigia di esenzione, con la conseguenza che la contribuzione sarà dovuta sulla base della retribuzione effettivamente percepita e nel rispetto del minimale contributivo e del massimale INPS qualora previsto. In particolare, per gli sportivi privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 il contributo IVS è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il massimale annuo previsto dalla L. 335/95. Per gli sportivi in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 il contributo IVS è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, diviso per 312.
NASpI
Ai lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpl) con conseguente obbligo contributivo a carico del datore di lavoro del versamento del contributo aggiuntivo dell’1,61% dell’imponibile contributivo sia per i lavoratori a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato (di cui lo 0,30% a titolo di contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua). In caso di licenziamento non è dovuto il ticket Naspi.
Per i contratti a tempo determinato è escluso espressamente l’applicazione del contributo addizionale dell’1,41% e il contributo aggiuntivo dello 0,50% previsto per ogni rinnovo.
Tabella riepilogativa gestioni previdenziali dei Lavoratori sportivi
| Settore professionistico | Settore dilettantistico |
Lavoro subordinato | Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi | |
Lavoro autonomo o collaborazioni coordinate e continuative | Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi | Gestione Separata Inps
|
Lavoro amministrativo-gestionale | Gestione Separata Inps
|
Iscriviti alla nostra newsletter
Diritto di opzione
Limitatamente alle sole figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali sono attualmente assicurati presso il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) con riferimento a compensi o retribuzioni percepiti dagli stessi, riconducibili a redditi da lavoro e a prescindere dalla natura giuridica, subordinata, parasubordinata o autonoma, del relativo rapporto di lavoro.
Al fine di salvaguardare la continuità d’iscrizione alla medesima gestione previdenziale è stata prevista la facoltà di opzione, entro 6 mesi dalla entrata in vigore del decreto, del regime previdenziale. Tali soggetti potranno esercitare la facoltà di opzione per il mantenimento del predetto regime previdenziale, entro la data del 31 dicembre 2023, direttamente dal sito www.inps.it. I lavoratori optanti sono tenuti a darne comunicazione al datore di lavoro dell’avvenuto esercizio del diritto di opzione.
Nel caso di mancato esercizio del diritto di opzione, a decorrere dal 1° luglio 2023, tali lavoratori saranno assicurati secondo la nuova disciplina prevista dal Dlgs n. 36/2021.
Aspetti fiscali
Dal punto di vista fiscali, il reddito percepito dai lavoratori autonomi sarà considerato come reddito da lavoro autonomo, per i collaboratori coordinati e continuativi sportivi e per quelli amministrativo – gestionale il reddito sarà reddito assimilato a lavoro dipendente e infine, per i lavoratori dipendenti, il reddito sarà quello da lavoro dipendente.
Settore dilettantistico
Viene previsto un regime di favore per la sola area del dilettantismo e per tutti i lavoratori: non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.
All’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia al committente autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.
Settore professionistico
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro subordinato nel settore professionistico, il reddito percepito sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali. Non sono previste soglie di esenzione in quanto l’agevolazione fiscale per il settore dilettantistico, non si applica al settore professionistico.
Viene solo previsto un regime fiscale agevolato per il settore professionistico ma fino a 23 anni: le retribuzioni, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Il beneficio trova applicazione, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.
Per i collaboratori amministrativo-gestionali non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.
La pensione
L’ENPALS è stato soppresso nel 2011 ed è confluito nell’INPS tra le forme previdenziali sostitutive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) con la denominazione di Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e di Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP), come ridenominato a seguito dell’emanazione del Dlgs n. 36/2021. I decreti legislativi 30 aprile 1997 n. 166 e n. 182 hanno modificato la disciplina pensionistica rivolta ai lavoratori iscritti al FPLS e al FPSP con l’introduzione di nuove regole per il calcolo e per i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali gestite dai fondi. I lavoratori sono stati distinti in tre diversi gruppi:
Gruppo A
Lavoratori che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli | per la copertura di un anno di contribuzione occorrono 90 contributi giornalieri. Fino al 30 giugno 2021 erano necessari 120 contributi giornalieri.
|
Gruppo B
Lavoratori che prestino a tempo determinato attività al di fuori dell’ipotesi prevista al punto precedente | per la copertura di un anno di contribuzione occorrono 260 contributi giornalieri. |
Gruppo C
Lavoratori che prestino attività a tempo indeterminato | per la copertura di un anno di contribuzione occorrono 312 contributi giornalieri. |
Pensione anticipata di vecchiaia
Coloro che svolgono attività sportiva con mansioni di atleta, allenatore, direttore tecnico-sportivo, preparatore atletico possono accedere alla pensione anticipata di vecchiaia con delle regole diverse a seconda che il soggetto abbia contributi entro il 31 dicembre 1995 o successivamente.
Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono accedere alla pensione anticipata di vecchiaia con:
- almeno 20 anni di assicurazione e di contribuzione (5.200 contributi giornalieri versati con la qualifica di sportivo professionista – valgono anche i contributi versati volontariamente al fondo e il periodo di accredito figurativo relativo al servizio militare)
- 54 anni di età (uomini e donne)
Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 possono accedere alla pensione anticipata di vecchiaia con:
- almeno 20 anni di anzianità assicurativa e contributiva, sulla base di tutti i contributi versati/accreditati nell’arco della carriera lavorativa con la determinazione di un montante contributivo complessivo e una quota unica di pensione (sistema di calcolo interamente contributivo)
- 67 anni di età (uomini e donne)
- Importo pensione pari ad almeno l’assegno sociale
È inoltre possibile conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in forma contributiva al ricorrere delle seguenti condizioni:
- 71 anni di età
- 5 anni di contribuzione “effettiva” (con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo)
- a prescindere dall’importo della pensione
Tabella riepilogativa
Settore dilettantistico
Fondo INPS | Trattamento previdenziale | Trattamento fiscale | |||
Lavoratore subordinato | FPSP (ex-Enpals) | Imposizione contributiva totale | Fino a 15.000,00 € annui lordi no imposizione | Da 15.001 € imposizione fiscale per quota eccedente | |
Lavoratore autonomo co.co.co. | Gestione separata Inps | Fino a 5.000,00 € annui lordi no imposizione | Da 5.001 € imposizione contributiva per quota eccedente | Fino a 15.000,00 € annui lordi no imposizione | Da 15.001 € imposizione fiscale per quota eccedente |
Lavoratore autonomo con P.IVA | Gestione separata Inps | Fino a 5.000,00 € annui lordi no imposizione | Da 5.001 € imposizione contributiva per quota eccedente | Fino a 15.000,00 € annui lordi no imposizione | Da 15.001 € imposizione fiscale per quota eccedente |
Lavoratore co.co.co. Amministrativo | Gestione separata Inps | Fino a 5.000,00 € annui lordi no imposizione | Da 5.001 € imposizione contributiva per quota eccedente | Fino a 15.000,00 € annui lordi no imposizione | Da 15.001 € imposizione fiscale per quota eccedente |
Tabella riepilogativa
Settore professionistico
Fondo INPS | Trattamento previdenziale | Trattamento fiscale | |||
Lavoratore subordinato | FPSP (ex-Enpals) | Imposizione contributiva totale | Non sono previste soglie di esenzione* | ||
Lavoratore autonomo co.co.co. | FPSP (ex-Enpals) | Imposizione contributiva totale | Non sono previste soglie di esenzione* | ||
Lavoratore autonomo con P.IVA | FPSP (ex-Enpals) | Imposizione contributiva totale | Non sono previste soglie di esenzione* | ||
Lavoratore co.co.co. Amministrativo | Gestione separata Inps | Imposizione contributiva totale | Non sono previste soglie di esenzione |
*Viene solo previsto un regime fiscale agevolato per il settore professionistico ma fino a 23 anni: le retribuzioni, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Il beneficio trova applicazione, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.