16 Giugno 2025

Incentivo al posticipo del pensionamento: guida anno 2025

Con la circolare n. 102 del 16 giugno 2025, l’INPS ha fornito chiarimenti sull’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 161, L. 207/2024) per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata, decidono di posticipare l’uscita dal lavoro.

L’incentivo al posticipo del pensionamento è una misura rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico, che entro il 31 dicembre 2025 scelgano di non pensionarsi e di proseguire l’attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile (62 anni e 41 anni di contributi).

La legge di bilancio 2025 ha introdotto due novità:
  • Ha esteso il beneficio anche ai lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi le donne) nel corso del 2025;
  • Ha previsto che le somme erogate al lavoratore sono esenti da imposizione fiscale oltre che contributiva.

Ai fini della decorrenza della misura valgono le regole già impartite dall’Inps. L’incentivo spetta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e, comunque, non prima dell’apertura della finestra mobile della relativa prestazione (es. chi ha maturato i requisiti per la pensione anticipata a gennaio 2025 potrà ottenere l’incentivo dal 1° maggio 2025). Rimane valido sino al compimento dell’età pensionabile (67 anni) salvo l’interessato non rinunci all’incentivo o scelga di pensionarsi in anticipo.

La facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:
  • il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
  • gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame – sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali.

Trova le differenze

 

Posticipo al pensionamento Legge di bilancio 2023

Posticipo al pensionamento Legge di bilancio 2025

Tipologie di pensione che permettono l’incentivo

Pensione anticipata quota 103

Pensione anticipata quota 103 e pensione anticipata ordinaria

Esenzione fiscale

No

Si

Di cosa si tratta

L’incentivo consiste nella restituzione in busta paga della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore, che normalmente sarebbe versata all’INPS. In pratica, chi rinuncia a pensionarsi appena maturati i requisiti potrà ricevere direttamente in busta paga le somme che avrebbe versato come contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti), totalmente esenti da imposte.

Decreto del Ministero del Lavoro del 21 marzo 2023

CHIEDI IL TUO
CHECK-UP PENSIONE

Pianifica e conquista la tua pensione con la consulenza di un esperto Consulente del Lavoro.

A chi è rivolto

Possono beneficiare dell’incentivo i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che:

  • entro il 31 dicembre 2025 maturano i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne) o per la pensione anticipata flessibile (quota 103: 62 anni d’età e 41 di contributi);
  • non hanno ancora raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia (67 anni);
  • non percepiscono già una pensione diretta (escluso l’assegno ordinario di invalidità).

Come funziona l’incentivo

  • Il lavoratore deve presentare domanda all’INPS, che verificherà i requisiti.
  • Una volta autorizzato, il datore di lavoro non versa più i contributi IVS a carico del lavoratore, ma li eroga direttamente in busta paga.
  • L’importo ricevuto non è soggetto a tassazione né a contribuzione.
  • L’incentivo dura fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, alla revoca della scelta o al conseguimento di un’altra pensione diretta.

Effetti sulla pensione futura

Poiché i contributi del lavoratore non vengono più versati all’INPS, il montante contributivo utile alla pensione contributiva si riduce. Tuttavia, la retribuzione pensionabile per la quota retributiva non viene intaccata.

Quota contributiva della pensione

Per coloro i quali optino per tale beneficio, si vedranno calcolare un montante contributivo inferiore per tutta la durata dell’incentivo in quanto il lavoratore si vedrà accreditati sulla posizione assicurativa non più il 33% della retribuzione pensionabile ma il 23,81%. Questo perché la quota di contributiva a carico del lavoratore (generalmente del 9,19%) gli sarà erogata dal datore di lavoro direttamente in busta paga.

Quota retributiva della pensione

La fruizione del beneficio non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico. Questo significa che per le anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995 (o sino al 31 dicembre 2011 se l’assicurato vanta almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) il calcolo della pensione non subirà decurtazioni.

Compatibilità con altri incentivi

L’incentivo è compatibile con le agevolazioni contributive a carico del datore di lavoro, ma non con altri esoneri a carico del lavoratore.

Settore domestico e agricolo

Anche per i lavoratori domestici e agricoli l’incentivo è applicabile, con specifiche modalità operative per il versamento dei contributi e la gestione degli avvisi di pagamento PagoPA.

In caso di accoglimento della domanda, il datore di lavoro domestico – ricevuta la comunicazione dell’esito da parte dell’Istituto – può generare dal “Portale dei pagamenti” gli avvisi di pagamento “PagoPA”, con l’importo ricalcolato della contribuzione dovuta senza la quota a carico del lavoratore. Nel caso in cui la decorrenza dell’esonero cada all’interno di un trimestre solare, il datore di lavoro deve generare due distinti avvisi di pagamento “PagoPA”, uno per i mesi precedenti alla decorrenza dell’esonero (con importo comprensivo della quota a carico del lavoratore) e uno per il periodo successivo (senza quota a carico del lavoratore). È necessario generare due distinti avvisi di pagamento “PagoPA” anche in caso di revoca della facoltà di rinuncia da parte del lavoratore.

Importo dell’incentivo

L’incentivo consiste in un aumento della busta paga per i lavoratori che decidono di ritardare il pensionamento, pari alla quota di contribuzione a loro carico, ovvero generalmente il 9,19%.

Tale incentivo si applica a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata Quota 103 o pensione anticipata ordinaria.

Nulla cambia per il datore di lavoro che dovrà continuare a versare all’Inps la quota di contribuzione a suo carico.

Chiaramente per quei lavoratori che hanno un’aliquota contribuita a loro carico inferiore, il beneficio andrà calcolato su quella percentuale e non sul 9,19%.

Attenzione alla convenienza

L’importo della futura pensione subirà una diminuzione (quota contributiva, ovvero quella maturata dal 1° gennaio 1996 in poi per i soggetti che avevano meno di 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995) poiché l’aliquota di computo sulle retribuzioni percepite dalla data di accesso al beneficio, viene diminuita dal 33% al 23,81% della retribuzione pensionabile.

Durata dell’incentivo

L’incentivo spetta fino al raggiungimento del primo tra i seguenti requisiti:

  • Conseguimento di una pensione diretta (ovvero il soggetto decide di accedere alla pensione Quota 103 o accede con altra tipologia di pensione);
  • Raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia (67 anni) indipendentemente dall’accesso o meno alla pensione;
Nel caso in cui il soggetto percepisca anche una pensione di reversibilità, l’incentivo in parola è comunque applicabile.

Revoca

L’opzione revocabile in qualsiasi momento e gli effetti decorreranno dal mese successivo alla data di revoca.

Domande all’Inps

La domanda andrà trasmessa all’INPS che avrà poi 30 giorni di tempo per comunicare l’accoglimento al datore di lavoro.

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi gratuitamente le ultime novità e gli approfondimenti in materia di pensioni e welfare