13 Giugno 2025

La pensione anticipata contributiva: guida completa al 2025

Nel complesso panorama previdenziale italiano, la pensione anticipata contributiva rappresenta una delle opzioni più rilevanti per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 e ha versato esclusivamente contributi nel sistema contributivo. Questa guida aggiornata ha l’obiettivo di fornire una panoramica chiara e approfondita della pensione anticipata contributiva, spiegando chi può accedervi e quali sono i requisiti.

In base all’art. 24, comma 11 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, i lavoratori iscritti a forme di previdenza obbligatorie e privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cosiddetti “contributivi puri”) possono accedere alla pensione anticipata all’età di 64 anni. Tale possibilità è riconosciuta, a condizione che risultino maturati almeno 20 anni di contributi effettivi e che l’importo della pensione risulti non inferiore a 3 volte l’assegno sociale (soglia ridotta a 2,8 volte fino al 31 dicembre 2023 e anche successivamente per le donne con un figlio e dal 01.01.2024 anche a 2,6 volte per le donne con due più figli).

Ai fini del calcolo dei 20 anni di contribuzione richiesti, è considerata utile esclusivamente la contribuzione effettivamente versata, ossia quella obbligatoria, volontaria o da riscatto. Sono invece escluse tutte le forme di contribuzione figurativa, indipendentemente dal titolo per cui sono state accreditate (es. disoccupazione, malattia, maternità, ecc.). Inoltre, il requisito anagrafico dei 64 anni è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita ISTAT, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Attenzione

A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’art. 1, comma 125 della Legge n. 213/2023 ha introdotto un irrigidimento delle condizioni di accesso alla pensione anticipata contributiva. Le principali novità riguardano:

  • Innalzamento della soglia di importo minimo: l’importo soglia necessario per l’accesso alla prestazione è stato elevato da 2,8 a 3 volte l’assegno sociale, pari a 1.616,07 euro mensili per il 2025.
    A partire dal 1° gennaio 2030, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 183 della Legge n. 207/2024, la soglia sarà ulteriormente innalzata a 3,2 volte l’assegno sociale, corrispondente a 1.723,81 euro (valori 2025).
  • Deroghe per le lavoratrici madri: per le sole donne con figli, sono previste soglie ridotte:
    • 2,8 volte l’assegno sociale (1.508,33 euro) con un figlio;
    • 2,6 volte l’assegno sociale (1.400,59 euro) con due o più figli.
  • Adeguamento alla speranza di vita: sia il requisito contributivo dei 20 anni sia quello anagrafico dei 64 anni sono soggetti agli adeguamenti periodici alla speranza di vita ISTAT.
  • Introduzione di una finestra mobile: è stata prevista una finestra di tre mesi tra la maturazione dei requisiti e l’erogazione del primo rateo pensionistico.
  • Limite massimo alla rendita pensionistica: fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (attualmente pari a 67 anni), la pensione anticipata contributiva non può eccedere il valore di cinque volte il trattamento minimo INPS. Per il 2025, tale soglia corrisponde a 3.017,35 euro lordi mensili.

Uno slancio alla previdenza complementare

A partire dal 1° gennaio 2025, l’art. 1, commi 181 e seguenti della Legge n. 207/2024 ha introdotto una novità rilevante per il calcolo dell’importo soglia richiesto per l’accesso alla pensione anticipata contributiva. In particolare, su richiesta dell’assicurato, sarà possibile computare, ai fini del raggiungimento del requisito di importo minimo, anche il valore di una o più prestazioni di rendita derivanti da forme di previdenza complementare, a condizione che sia stata esercitata l’opzione per la prestazione in forma di rendita (anziché in capitale).

I criteri per determinare il valore teorico della rendita complementare da considerare ai fini della verifica dell’importo soglia, nonché le modalità di certificazione del relativo valore da parte delle forme pensionistiche complementari, saranno stabiliti con apposito decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Chi intende avvalersi della facoltà di computare le rendite da previdenza complementare ai fini del raggiungimento dell’importo soglia deve tenere conto di due importanti conseguenze previste dalla normativa:

  • Innalzamento del requisito contributivo: la pensione anticipata contributiva sarà conseguibile con almeno 25 anni di contribuzione effettiva, oltre agli eventuali adeguamenti alla speranza di vita (anziché i 20 anni ordinari).
    A partire dal 1° gennaio 2030, tale requisito salirà ulteriormente a 30 anni di contribuzione effettiva, sempre soggetti ad eventuali adeguamenti.
  • Limitazioni alla cumulabilità con redditi da lavoro: dalla decorrenza della pensione e fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, la prestazione non sarà cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
    Fa eccezione il solo lavoro autonomo occasionale, entro il limite massimo di 5.000 euro lordi annui.

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Si precisa che non possono accedere alla pensione anticipata contributiva i lavoratori che, pur avendo contributi in più gestioni, optano per il calcolo della pensione con il sistema interamente contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 23 della Legge n. 335/1995. Tali soggetti, infatti, risultano in possesso di contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996 e, pertanto, non rientrano tra i “contributivi puri” ai sensi della normativa di riferimento.

Diversamente, è ammesso l’accesso alla prestazione per gli assicurati con contribuzione antecedente al 1996, qualora effettuino il computo nella Gestione Separata ai sensi del D.M. 282/1996, determinando così la liquidazione della pensione con il metodo contributivo e acquisendo lo status utile per accedere alla misura in esame.

Requisiti

Pensione anticipata n. 1

Nell’anno 2025, i requisiti contributivi sono i seguenti:

Uomini

Donne

42 anni e 10 mesi di contributi

41 anni e 10 mesi di contributi

Dal raggiungimento dei requisiti contributivi di cui sopra, sarà necessario aspettare una finestra di 3 mesi prima di vedersi corrisposta la pensione.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato. Ai sensi dell’art. 1, c. 7, L. 335/1995, non sono utili i contributi volontari, mentre i versamenti accreditati per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età sono moltiplicati per 1,5.

Novità 2025: nuove finestre per i dipendenti pubblici

Per i lavoratori la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG la pensione anticipata ordinaria (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e la pensione anticipata precoci (41 anni di contributi per donne e uomini) la finestra sarà pari a

  • 4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025;
  • 5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;
  • 7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;
  • 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi.
Attenzione
L’allungamento della finestra non riguarda il personale che accede alla pensione anticipata ordinaria o alla pensione anticipata precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.

Pensione anticipata n. 2

È possibile accedere alla pensione anticipata anche con requisiti diversi, che variano a sua volta se il lavoratore è iscritto ad un fondo pensione e utilizza la rendita mensile del fondo, al fine di raggiungere l’importo soglia:

 

Lavoratori che non utilizzano la rendita del fondo pensione

Lavoratori che utilizzano la rendita del fondo pensione

Età

64 anni

64 anni

Contributi

20 anni

25 anni

Importo soglia

Pari a 3 volte il valore dell’assegno sociale (1.616,07 €); pari a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale nei confronti delle donne con un figlio (1.508,33 €) e 2,6 volte il valore dell’assegno sociale per le donne con almeno due o più figli (1.400,59 €)

Finestra

3 mesi

3 mesi

Tetto all’importo

L’importo della pensione è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione (massimo 3.017,35 € mensili)

Possibile lavorare dopo la pensione?

Si

Non si potrà cumulare la pensione con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo il limite di 5.000 € lordi di lavoro autonomo occasionale, sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia, cioè 67 anni.

Novità dal 2030

Dal 2030 importo soglia pari a 3,2 volte l’assegno sociale (per donne con figli rimane fermo il requisito di 2,8 o 2,6 volte)

Dal 2030 requisito contributivo di 30 anni e importo soglia pari a 3,2 volte l’assegno sociale (per donne con figli rimane fermo il requisito di 2,8 o 2,6 volte)

Ai fini del requisito dei 20 o 25 anni di contribuzione è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Cos’è l’importo soglia?

L’importo soglia è l’importo minimo che una pensione, calcolata con sistema integralmente contributivo, deve raggiungere per poter essere liquidata dall’Inps. In caso in cui l’importo della pensione non raggiunga la soglia prevista nell’anno di decorrenza, pur essendo in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, la pensione non può essere liquidata.

Cos’è la finestra mobile?

La finestra mobile è il periodo che intercorre tra la data di maturazione del diritto alla pensione (ovvero i 42 anni e 10 mesi se uomini o 41 anni e 10 mesi se donne) e l’effettiva decorrenza della pensione. In questi 3 mesi non si percepisce la pensione. L’obiettivo delle finestre è quello di contenere la spesa pubblica in quanto pur acquisendo il diritto alla pensione al raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi se uomini o 41 anni e 10 mesi se donne, il pagamento della pensione decorre trascorsi 3 mesi.

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