25 Maggio 2025

Ricongiunzione dei contributi: tutto quello che devi sapere

Nel panorama previdenziale italiano è sempre più comune avere una carriera lavorativa frammentata tra diversi enti o gestioni previdenziali: INPS, ex INPDAP, casse professionali, ecc. In questi casi, il lavoratore si trova davanti alla necessità di “unire” i contributi per poter accedere a un’unica pensione. Le opzioni possibili sono: ricongiunzione, cumulo gratuito, totalizzazione nazionale e computo. Ognuno di questi strumenti ha caratteristiche, costi, vantaggi e svantaggi differenti. In questo articolo vedremo quando è utile la ricongiunzione, come funziona, un confronto con le alternative e gli effetti sui tempi di pagamento del TFS/TFR per i dipendenti pubblici.

Che cos’è la ricongiunzione

La ricongiunzione è uno strumento che consente di trasferire i contributi da una gestione previdenziale a un’altra, per ottenere un’unica pensione calcolata con le regole della gestione accentrante.
È regolata da:

La domanda di ricongiunzione va presentata alla gestione in cui si vogliono accorpare i contributi dal diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta. Una volta accolta, l’ente previdenziale effettua un calcolo del costo (se previsto) e lo comunica al lavoratore, che può accettare o rifiutare.

La principale caratteristica della ricongiunzione è che i periodi contributivi trasferiti vengono considerati a tutti gli effetti come se fossero sempre stati versati nella gestione accentrante, e pertanto danno diritto alla pensione in base ai requisiti e alle regole di quella gestione.
Questo la distingue nettamente dal cumulo dei periodi assicurativi e dalla totalizzazione nazionale, dove i contributi rimangono presso le singole gestioni di origine, che concorrono al calcolo della pensione in maniera proporzionale.

Va tuttavia sottolineato che la ricongiunzione è spesso uno strumento oneroso: il costo, a carico del lavoratore, viene determinato in funzione di vari elementi, tra cui la retribuzione, l’età anagrafica, l’anzianità contributiva complessiva e l’ammontare dei contributi da trasferire.

Alternative alla ricongiunzione

Oggi esistono strumenti alternativi meno costosi:

  • Totalizzazione: regolata dal D.Lgs 42/2006 consente di sommare gratuitamente i contributi senza trasferirli, ma la pensione decorre con finestra mobile (18 o 21 mesi) e con regole specifiche proprie della totalizzazione.
  • Cumulo gratuito: introdotto dalla Legge 228/2012 e Legge 232/2016, consente di sommare gratuitamente i periodi accreditati in più gestioni per ottenere una sola pensione e con le regole generali.
  • Computo gestione separata: regolato dall’art. 3 del D.M. 282/1996 consente il computo presso la gestione separata Inps.

Esempio pratico e tempi di erogazione del TFS (per i dipendenti pubblici)

Mario ha lavorato:

  • 15 anni nel settore privato (INPS FPLD)
  • 20 anni nel pubblico impiego (ex INPDAP)
  • 4 mesi in gestione separata INPS (non ricongiungibili)

Mario vuole andare in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi. Vediamo le alternative:

Opzione

Requisiti

Costo

Pensione

TFS

Ricongiunzione verso ex INPDAP

Trasferisce i 15 anni da INPS a ex INPDAP

Onerosa: può superare 20.000 €

Unica pensione ex INPDAP

TFS dopo 24 mesi + 90 giorni dalla cessazione

Cumulo gratuito

Tiene separati i contributi ma li somma

Gratuita

Unica pensione INPS, calcolo pro-rata

TFS dopo 12 mesi + 90 giorni dai 67 anni di età

Totalizzazione

Come il cumulo, ma decorrenza posticipata

Gratuita

Unica pensione INPS, con ricalcolo contributivo

TFS dopo 24 mesi + 90 giorni dalla cessazione

Computo in Gestione Separata

Solo se iscritto alla GS e in possesso di 15 anni di contributi

Gratuita

Pensione interamente contributiva

TFS dopo 12 mesi + 90 giorni dai 67 anni di età

Ricongiunzione nel FPLD (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti)

Ai sensi dell’art. 1 della legge 29/1979 è possibile ricongiungere presso il FPLD (Fondo pensione lavoratori dipendenti) tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presenti nelle gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria (gestione ex INPDAP, Fondo Ferrovieri, Fondo Elettrici, ecc.) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti). Circolare Inps 142/2010.

Non è possibile ricongiungere i contributi già utilizzati per la liquidazione di una pensione.

In questo caso, la ricongiunzione può essere richiesta in qualsiasi momento, anche indipendentemente dall’iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) al momento della presentazione della domanda. Inoltre, non è previsto alcun requisito minimo di contribuzione per poter accedere all’istituto.

Tuttavia, se il lavoratore intende ricongiungere periodi contributivi maturati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti o coltivatori diretti) al FPLD, deve poter far valere almeno cinque anni di contribuzione come lavoratore dipendente nel periodo immediatamente precedente la domanda. Questo requisito si considera soddisfatto anche nel caso in cui i cinque anni risultino suddivisi tra due o più gestioni previdenziali, purché sempre nell’ambito dell’attività da lavoratore dipendente, anche se diverse dall’assicurazione generale obbligatoria.

La ricongiunzione in Fondi diversi dal FPLD

L’art. 2 della Legge 29/1979 disciplina i casi in cui la ricongiunzione venga effettuata verso gestioni diverse dal Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD). In base a tale disposizione, il lavoratore può chiedere la ricongiunzione verso le gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria (quali, ad esempio, ex INPDAP, fondo elettrici, volo, telefonici, ecc.) oppure verso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), trasferendo in tali gestioni la contribuzione maturata, compresa quella accreditata nel FPLD.

Le regole applicabili sono sostanzialmente le stesse previste per la ricongiunzione al FPLD, con una precisazione importante: il lavoratore può esercitare il diritto alla ricongiunzione solo se:

  • risulta iscritto alla gestione accentrante al momento della domanda, oppure
  • può far valere in tale gestione almeno 8 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di attività lavorativa.

Inoltre, per effetto del rinvio operato dall’articolo 2, comma 1, alla disciplina prevista dall’articolo 1, comma 4, della medesima legge, i lavoratori autonomi che intendano ricongiungere i contributi (o parte di essi) in un fondo diverso da quello di attuale iscrizione, devono poter far valere almeno cinque anni di contribuzione immediatamente antecedente alla domanda presso il fondo ricevente, oppure possedere tale requisito in due o più gestioni diverse dalla gestione accentrante.

Quanto costa la ricongiunzione?

Fino al 30 luglio 2010, le domande di ricongiunzione presentate dai fondi alternativi al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) ai sensi dell’art. 1 della Legge 29/1979 erano gratuite, mentre le ricongiunzioni verso altre gestioni previdenziali prevedevano il versamento di un onere a carico dell’assicurato.

Con l’entrata in vigore del Decreto-Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, la disciplina è stata modificata: a decorrere dal 31 luglio 2010, tutte le domande di ricongiunzione comportano un onere economico per il richiedente.

Attualmente, infatti, l’assicurato è tenuto a versare una somma pari al 50% della differenza tra:

  • l’importo dell’onere di ricongiunzione, calcolato secondo i criteri dell’art. 2, commi da 3 a 5 del D.lgs. 184/1997, e
  • l’ammontare dei contributi trasferiti, maggiorato di un tasso di interesse annuo composto del 4,5%.

Come si calcola l’onere?

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 184/1997, l’onere di ricongiunzione è determinato in modo diverso a seconda che i periodi da trasferire rientrino nel calcolo retributivo o contributivo della futura pensione:

  • Per i periodi retributivi, l’onere è determinato in termini di riserva matematica, sulla base della quota di pensione corrispondente al periodo ricongiunto, utilizzando i coefficienti contenuti nelle Tabelle del D.M. 31 agosto 2007 (per lavoratori dipendenti) o del D.M. 6 maggio 2008 (per lavoratori autonomi).
  • Per i periodi contributivi, l’onere è calcolato in base alla retribuzione di riferimento (ovvero la retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla domanda) e all’aliquota IVS vigente alla data della domanda.

In ogni caso, l’onere può essere rateizzato. Se le somme trasferite dalla gestione di provenienza risultano sufficienti a coprire interamente il costo della ricongiunzione, il lavoratore non dovrà versare alcun importo aggiuntivo, ma non potrà ottenere la restituzione di eventuali eccedenze (Corte Costituzionale, sentenza n. 374/1997 e Cass. Civile, sentenza n. 740/1989).

Gli oneri sostenuti per la ricongiunzione, dal 01/01/2001, sono integralmente deducibili dal reddito complessivo.

Cos’è la riserva matematica

Nel sistema della previdenza pubblica obbligatoria, la riserva matematica rappresenta l’importo che il lavoratore è tenuto a versare all’ente previdenziale per procedere al riscatto o alla ricongiunzione di determinati periodi contributivi rientranti nel sistema retributivo.

Si applica, in particolare, ai periodi antecedenti il 2012 (in generale), oppure al 1996 per coloro che non possedevano almeno 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. In questi casi, il calcolo della pensione segue le regole retributive, e di conseguenza l’onere della ricongiunzione o del riscatto viene quantificato tramite il metodo della riserva matematica.

La riserva matematica corrisponde al valore attuale delle prestazioni pensionistiche future spettanti al lavoratore, oppure, alternativamente, all’ammontare dei contributi versati fino alla data del calcolo, opportunamente rivalutati.
Tale valore viene calcolato in funzione di vari parametri:

  • Età e speranza di vita del lavoratore o del beneficiario;
  • Importo stimato della pensione futura;
  • Tasso tecnico di interesse e condizioni economiche generali.

In linea generale, più lunga è la speranza di vita, più alta sarà la riserva matematica, poiché maggiori saranno le prestazioni che l’ente dovrà erogare nel tempo.

Quando si applica la riserva matematica

Il metodo della riserva matematica è utilizzato nei seguenti casi:

  1. Riscatto del corso di laurea;
  2. Riscatto dei periodi di lavoro all’estero (non coperti da convenzione internazionale);
  3. Costituzione di rendita vitalizia per regolarizzare periodi di lavoro per i quali è intervenuta la prescrizione contributiva;
  4. Riscatto dei periodi coperti dal D.lgs. 564/1996, quali la maternità facoltativa e i periodi non lavorati;
  5. Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della Legge 29/1979 (lavoratori dipendenti) e della Legge 45/1990 (liberi professionisti).

L’onere derivante da un’operazione di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi rientranti nel sistema retributivo viene determinato, ai sensi dell’articolo 13 della Legge 1338/1962, moltiplicando l’incremento della quota retributiva di pensione per un coefficiente di capitalizzazione (o tariffa di conversione), scelto in base all’età anagrafica e all’anzianità contributiva del lavoratore.

I coefficienti applicabili sono contenuti:

Per le domande presentate anteriormente si applicavano invece i seguenti riferimenti normativi:

  • D.M. 19 febbraio 1981 (lavoratori dipendenti),
  • D.M. 29 febbraio 1988 (autonomi),
  • D.M. 27 gennaio 1964 (per domande fino al 12 maggio 1981),
  • D.M. 20 febbraio 2003, con tariffe specifiche per gli assicurati al Fondo volo (domande dal 1° luglio 1997).
Ricongiunzione e riserva matematica

Nel caso della ricongiunzione, l’onere non coincide con la riserva matematica pura: come stabilito dall’art. 1, comma 2 della Legge 29/1979, dall’importo lordo della riserva occorre sottrarre il valore dei contributi effettivamente versati e trasferiti alla gestione accentrante, rivalutati al tasso annuo composto del 4,5%.
I contributi figurativi, invece, non sono oggetto di rivalutazione.
L’importo così ottenuto deve poi essere ulteriormente ridotto del 50%, come previsto dalla medesima norma.

Gestione dell’onere nelle gestioni esclusive del pubblico impiego

Nelle gestioni esclusive (ex INPDAP e altri fondi pubblici), le domande di riscatto presentate fino all’11 luglio 1997 erano soggette a criteri di calcolo più favorevoli rispetto a quelli adottati per i lavoratori del settore privato.
Per quanto riguarda invece le domande di ricongiunzione, si segnala che i coefficienti attuariali sono stati armonizzati con quelli dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) solo a partire dalle domande presentate dal 31 luglio 2010.
Questa armonizzazione ha comportato un significativo aumento dei costi delle operazioni di ricongiunzione nelle gestioni pubbliche rispetto al passato.

Periodi coincidenti e contributi volontari

L’articolo 8 della Legge 29/1979 disciplina i casi in cui siano presenti periodi di contribuzione coincidenti nel tempo:

  • Si considerano utili solo i periodi relativi a prestazioni effettive di lavoro.
  • In assenza di attività lavorativa effettiva, è riconosciuto un solo periodo utile, scegliendo quello con importo contributivo più elevato.
Nel caso di contributi volontari:
  • Se si tratta di contributi volontari versati nel FPLD e coincidenti con contributi provenienti da altra gestione, devono essere annullati e rimborsati.
  • Se invece sono contributi volontari trasferiti dalla gestione alternativa e coincidenti con altri contributi già presenti, questi devono essere detratti dall’onere di ricongiunzione a carico del lavoratore.

Infine, si segnala che l’autorizzazione ai versamenti volontari concessa nella gestione da cui si effettua il trasferimento perde efficacia con la ricongiunzione, anche ai fini delle eventuali deroghe pensionistiche, come quelle relative all’applicazione delle regole previgenti alla Riforma Fornero del 2011 (Messaggio INPS n. 10000/2012).

Modalità di presentazione e procedimento della ricongiunzione

La domanda di ricongiunzione deve essere presentata dal lavoratore direttamente alla sede competente dell’ente, istituto, cassa, fondo o gestione previdenziale presso cui si intende accentrarne i periodi contributivi.
In linea generale, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta.
È tuttavia ammessa una seconda ricongiunzione solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

  • siano trascorsi almeno 10 anni di ulteriore contribuzione, di cui almeno 5 derivanti da attività lavorativa effettiva, oppure
  • al momento del pensionamento, a condizione che la nuova ricongiunzione sia effettuata nella stessa gestione presso cui è avvenuta la precedente.
Tempistiche e iter amministrativo

Una volta ricevuta la domanda, la gestione accentrante deve, entro 60 giorni, richiedere alle gestioni coinvolte tutti gli elementi utili alla costituzione della posizione assicurativa e alla determinazione dell’onere di ricongiunzione.
Le gestioni interpellate sono tenute a rispondere entro 90 giorni dalla data della richiesta.

Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda, la gestione accentrante comunica all’interessato:

  • l’ammontare dell’onere a suo carico,
  • le modalità di pagamento,
  • e le eventuali possibilità di rateizzazione previste dal proprio regolamento.
Termini per il versamento e irrevocabilità della domanda

Se l’interessato non provvede al pagamento – totale o almeno pari alle prime tre rateentro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, o non presenta domanda di rateazione entro lo stesso termine, si intende che abbia rinunciato alla facoltà di ricongiunzione.

In caso contrario, qualsiasi versamento (anche parziale) effettuato nei termini rende irrevocabile la domanda, e vincola il procedimento al completamento dell’operazione.

Le modalità di rateizzazione dell’onere sono definite autonomamente da ciascuna gestione previdenziale, secondo la propria disciplina interna.

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Costituzione della Posizione Assicurativa: disciplina vigente e abrogazioni

La Legge 122/2010 ha abrogato la possibilità, per i lavoratori iscritti a fondi speciali, di trasferire gratuitamente la contribuzione al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) in caso di cessazione dell’attività lavorativa senza diritto a pensione. La Costituzione della Posizione Assicurativa era un istituto, previsto dall’art. 1 della Legge 322/1958, che consentiva ai lavoratori dipendenti iscritti a gestioni esclusive o sostitutive dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) e non titolari di diritto a pensione al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di trasferire gratuitamente i contributi al FPLD dell’INPS. Si trattava di una forma speciale e distinta rispetto alla ricongiunzione ex Legge 29/1979, applicabile solo nei casi di cessazione dal servizio senza diritto a pensione, e destinata esclusivamente al FPLD.

A differenza della ricongiunzione:

  • non era necessario essere iscritti ad almeno due gestioni previdenziali,
  • non era richiesto il possesso di requisiti anagrafici o contributivi minimi,
  • e l’operazione era completamente gratuita.

Per alcune categorie di lavoratori, il diritto alla costituzione della posizione assicurativa continua ad applicarsi se la cessazione dal servizio è avvenuta entro il 30 luglio 2010:

  1. Dipendenti statali (Cassa Stato – CTPS): trasferimento d’ufficio;
  2. Dipendenti pubblici non statali (CPDEL, CPS, CPI, CPUG): trasferimento su domanda, anche se presentata dopo il 30 luglio 2010 (art. 1, co. 238, Legge 228/2012; Circ. INPS 120/2013);
  3. Lavoratori del Fondo Ferrovie dello Stato: trasferimento d’ufficio.

Messaggio Inps 2802/2024; Circolare Inps 120/2013; Circolare Inps 97/2011; Messaggio Inps 20476/2011; Circolare Inps 142/2010; Circolare Inps 126/2010; Nota operativa INPDAP 56/2010; Circolare INPDAP 38/2010.

Ricongiunzione per i professionisti iscritti alle rispettive Casse di previdenza

La Legge 45/1990 riconosce anche ai liberi professionisti la possibilità di attivare la ricongiunzione contributiva, sia in uscita dalle Casse professionali verso l’INPS, sia in entrata verso una Cassa previdenziale professionale.

Ricongiunzione da e verso le Casse professionali

In particolare, l’articolo 1 della Legge 45/1990 attribuisce:

  • al lavoratore dipendente pubblico o privato o al lavoratore autonomo che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, la facoltà di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi contributivi maturati presso tali casse verso la gestione presso cui risulta attualmente iscritto;
  • allo stesso modo, al libero professionista che sia stato iscritto in passato a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti (pubblici o privati) o per lavoratori autonomi, la possibilità di trasferire tali contributi verso la Cassa professionale presso cui risulta attualmente iscritto;
  • infine, sono ricongiungibili anche i periodi di contribuzione maturati presso diverse casse professionali, consentendo l’unificazione all’interno della gestione attuale.
Regole applicabili e differenze rispetto alle altre gestioni

La disciplina della ricongiunzione per i professionisti ricalca, nella sostanza, quella prevista per gli altri lavoratori. Tuttavia, sussistono alcune differenze significative:

  • L’onere di ricongiunzione per i professionisti non beneficia della riduzione del 50% prevista invece dall’art. 1, comma 2, della Legge 29/1979 per i lavoratori dipendenti e autonomi. Ne consegue che i costi possono risultare più elevati.
  • I superstiti dell’assicurato possono presentare domanda di ricongiunzione entro due anni dal decesso del titolare, mentre per i lavoratori dipendenti e autonomi non è previsto alcun termine specifico per l’esercizio di tale facoltà da parte degli eredi.

La ricongiunzione dalle Casse Professionali all’Inps

L’art. 1 della Legge 45/1990 disciplina specifici casi di ricongiunzione tra le casse previdenziali dei liberi professionisti e le gestioni INPS, distinguendo le situazioni in base al raggiungimento o meno dell’età pensionabile nella gestione accentrante.

  1. Lavoratore che non ha ancora maturato l’età pensionabile (67 anni)

In questo caso, la ricongiunzione può essere esercitata solo verso la gestione previdenziale presso cui il lavoratore risulta iscritto al momento della domanda.
Ad esempio, un professionista attualmente iscritto a una cassa ordinistica (es. Cassa forense, CNPADC, Inarcassa, ecc.) può chiedere la ricongiunzione solo presso tale cassa, salvo abbia raggiunto l’età pensionabile.

  1. Lavoratore che ha raggiunto l’età pensionabile

Se il lavoratore ha già raggiunto l’età pensionabile, può scegliere la gestione accentrante, a condizione che in essa possa far valere almeno 10 anni di contribuzione continuativa obbligatoria derivante da attività effettiva.
Ad esempio:

Un avvocato di 67 anni, attualmente iscritto alla Cassa forense con soli 6 anni di contribuzione, ma che in passato ha maturato 18 anni di contributi nel FPLD (INPS), può chiedere la ricongiunzione verso l’INPS, ricorrendone i requisiti.

  1. Ricongiunzione post-pensionamento per supplemento di pensione

Un ulteriore caso è previsto dall’art. 1, comma 5 della Legge 45/1990.
Se il libero professionista è titolare di pensione di anzianità (o anticipata) a carico dell’INPS, può chiedere di trasferire all’AGO o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi i contributi maturati presso la cassa professionale successivamente alla pensione, al fine di ottenere un supplemento di pensione.

Ad esempio, un avvocato che, dopo aver ottenuto la pensione anticipata dall’INPS, continua a esercitare l’attività forense e versa contributi alla Cassa forense, può, al termine dell’attività, trasferire tali contributi all’INPS e chiedere un supplemento sulla pensione già in godimento.

Questa facoltà, tuttavia, è molto limitata, perché:

  • può essere esercitata una sola volta;
  • riguarda solo i contributi successivi alla pensione INPS;
  • va esercitata entro un anno dalla cessazione dell’attività professionale.

È quindi un’opzione da valutare solo se la Cassa professionale non consente di valorizzare il periodo contributivo maturato successivamente.

Ricongiunzione dall’Inps alle Casse professionali

Regole analoghe a quelle precedentemente esposte valgono anche per l’ipotesi inversa, ovvero per il libero professionista che sia stato iscritto in passato a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti (pubblici o privati) o autonomi.

In questo caso, il professionista può chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi contributivi maturati in tali gestioni verso la Cassa professionale cui risulta attualmente iscritto.

Se, tuttavia, l’età pensionabile è stata già raggiunta nella gestione accentrante (di norma 67 anni), è ammessa una facoltà alternativa: la ricongiunzione può essere effettuata anche verso una gestione diversa da quella di ultima iscrizione, purché il lavoratore possa far valere almeno 10 anni di contribuzione effettiva derivante da attività lavorativa continuativa.

Ad esempio: un avvocato di 67 anni, attualmente iscritto all’INPS con 5 anni di contribuzione, ma con 30 anni di contribuzione maturata in passato presso la Cassa Forense, può chiedere la ricongiunzione verso la Cassa Forense, ricorrendone i presupposti.

Sono inoltre ricongiungibili tra loro anche i periodi contributivi accreditati presso diverse casse professionali, come previsto dagli articoli 1, commi 2 e 3 della Legge 45/1990.

Ricongiunzione post-pensionamento per supplemento a carico delle Casse

Analogamente a quanto previsto per l’INPS, anche il libero professionista già titolare di pensione a carico della propria Cassa può chiedere la ricongiunzione di contributi successivamente maturati presso:

  • l’INPS (FPLD o Gestione Separata),
  • oppure un’altra Cassa professionale.

Tale ricongiunzione ha l’obiettivo di ottenere, presso l’ente erogatore della pensione originaria, un supplemento di pensione commisurato alla contribuzione trasferita.

In questa fattispecie:

  • la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta;
  • la domanda deve essere presentata entro un anno dalla cessazione della contribuzione successiva.

Limiti alla facoltà di ricongiunzione L. 45/1990

La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, salvo che l’interessato, successivamente alla data da cui ha avuto effetto la prima ricongiunzione, possa far valere:

  • almeno 10 anni di assicurazione aggiuntiva,
  • di cui almeno 5 anni di contribuzione continuativa derivante da effettiva attività lavorativa in regime obbligatorio.

Esempio: un Consulente del Lavoro che nel febbraio 2003 ha ricongiunto presso la Cassa ENPACL i contributi maturati nel FPLD, cessa successivamente l’attività da Consulente del Lavoro e avvia un’attività di lavoro autonomo con iscrizione alla Gestione Commercianti, svolgendo attività effettiva per almeno 5 anni. Nel 2017 può chiedere la ricongiunzione presso la Gestione Commercianti della posizione contributiva accreditata nella Cassa ENPACL.

La ricongiunzione può essere nuovamente esercitata anche al momento del pensionamento, ma solo presso la gestione nella quale è stata effettuata la prima ricongiunzione.

Il calcolo dell’onere nella ricongiunzione dei liberi professionisti

Ai sensi dell’art. 2 della Legge 45/1990, le regole per il calcolo e il versamento degli oneri sono comuni, con distinzioni legate al sistema pensionistico applicabile:

  • Se i periodi da ricongiungere rientrano nel sistema retributivo, l’onere è calcolato secondo il metodo della riserva matematica.
  • Se i periodi ricadono nel sistema contributivo, si utilizza la formula:
    aliquota IVS vigente × retribuzione di riferimento.

L’onere così determinato viene diminuito dell’importo della contribuzione trasferita, maggiorato di un tasso annuo composto del 4,5%.

A differenza della Legge 29/1979, però, in questo caso non si applica l’ulteriore abbattimento del 50%.
Ne deriva che, in via generale, la ricongiunzione ex Legge 45/1990 è più onerosa rispetto a quella prevista per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’INPS.

Agevolazioni previste da alcune casse professionali

Alcune casse, nell’ambito della propria autonomia statutaria, hanno previsto forme di ricongiunzione gratuita in entrata, anche per periodi che di norma sarebbero soggetti a riserva matematica. Ad esempio, Inarcassa consente la ricongiunzione gratuita dei periodi antecedenti al 2013, a condizione che il professionista accetti che tali contributi vengano valorizzati con il sistema contributivo anziché retributivo.

Ricongiunzione gratuita nelle casse contributive (D.lgs. 103/1996)

L’art. 6 del D.lgs. 42/2006 ha previsto che, nel caso in cui la ricongiunzione avvenga verso una delle nuove casse professionali (quelle che operano esclusivamente in regime contributivo, ai sensi del D.lgs. 103/1996), l’operazione è priva di oneri. Ciò si giustifica con la natura stessa del sistema contributivo: la pensione è strettamente correlata all’ammontare dei contributi versati, e quindi il trasferimento dei contributi risulta sufficiente a garantire l’erogazione del trattamento pensionistico, senza necessità di ulteriori versamenti.

Contributi esclusi dalla ricongiunzione

Non possono formare oggetto di ricongiunzione i seguenti periodi o tipologie contributive:

  1. I periodi di lavoro prestato all’estero con iscrizione a forme di previdenza di Paesi legati all’Italia da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale;
  2. Le contribuzioni versate all’ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio);
  3. I contributi versati al Fondo Clero;
  4. Le contribuzioni accreditate nella Gestione Separata INPS da parte di lavoratori parasubordinati o liberi professionisti privi di una Cassa previdenziale di categoria;
  5. I contributi versati nel “Fondo Casalinghe” (Fondo di previdenza per i lavoratori senza attività lavorativa retribuita).

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