19 Febbraio 2024

TFS e TFR: termini di pagamento

Alla cessazione del rapporto di lavoro i dipendenti pubblici hanno diritto a ricevere il pagamento dell'indennità di fine servizio o di fine rapporto. I tempi di erogazione della prestazione differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro. Vediamo insieme la differenza tra TFS e TFR e le loro particolari condizioni.

Chi ha diritto al TFS?

Il TFS (trattamento di fine servizio) è un’indennità simile al TFR che viene erogata ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000. A seconda del comparto presso cui si è prestato servizio (Stato, Sanità, Enti locali, ecc.) tale prestazione prende il nome di:

  • Indennità di Buonuscita (IBU), i cui destinatari sono i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell’AFAM e dell’Università);
  • Indennità Premio di Servizio (IPS), di pertinenza dei dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;
  • Indennità di Anzianità (IA), destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio.

Rimane in ogni caso in regime di TFS il personale cosiddetto “non contrattualizzato”, ovvero i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e i procuratori dello Stato; il personale militare e delle forze armate di polizia; il personale della carriera diplomatica e prefettizia; i professori e i ricercatori universitari; i dipendenti della Camera dei Deputati del Senato della Repubblica e del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica; il personale dei Vigili del Fuoco (nota operativa Inps n.35/2008); i dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività in materie contemplate dall’art. 1 del D.Lgs del CPS n. 691/1947e delle leggi n. 281/1985 e n. 287/1990 (personale della Borsa, Consob, ecc.) ed il personale delle altre authority, se previsto dai relativi ordinamenti.

Chi ha diritto al TFR?

Non rientrano nel campo di applicazione del TFS ma, hanno diritto al TFR i dipendenti pubblici assunti con:

  • contratto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000, eccetto le categorie cosiddette “non contrattualizzate”
  • contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese
  • contratto a tempo indeterminato entro il 31/12/2000 e che aderisce a un fondo di previdenza complementare (il passaggio al TFR è automatico)

Se il rapporto di lavoro a tempo determinato decorre da una data precedente al 02/06/1999 fino al 30/05/2000 (data di entrata in vigore del DPCM del 20/12/1999), si attua in ogni caso l’iscrizione TFS, che comprende l’indennità di buonuscita e il premio di servizio, poiché pari o superiore all’anno continuativo. Il valore del trattamento di fine servizio maturato fino a quel momento costituisce il montante a cui si aggiungono le quote di TFR maturate nel periodo compreso tra il 31 maggio 2000 e il termine del rapporto di lavoro.

TFR: dipendenti privati VS dipendenti pubblici

TFR DIPENDENTI PRIVATI

TFR DIPENDENTI PUBBLICI

Accantonato dal datore di lavoro

Finanziato con contributi a carico del datore di lavoro che questi versa all’istituto previdenziale

Erogato dal datore di lavoro

Erogato dall’INPS

Anticipazioni previste dall’art. 2120 del cc

No anticipazioni

Pagamento alla cessazione del rapporto di lavoro

Pagamento a determinate scadenze a seconda della causa di interruzione del rapporto di lavoro

Pagamento in unica soluzione

Pagamento rateale, per importi superiori a determinati limiti

Entro quando viene pagato il TFS/TFR?

TIPOLOGIA PENSIONE E MOTIVO CESSAZIONE

TEMPISTICA

PENSIONE DI VECCHIAIA (senza cumulo)
(per termine del contratto a tempo determinato, per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata)

Trascorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro + 90 giorni

PENSIONE ANTICIPATA, OPZIONE DONNA (senza cumulo)
(dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.)

Trascorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro + 90 giorni

PENSIONE DI VECCHIAIA, ANTICIPATA (con cumulo)

QUOTA 100, QUOTA 102, QUOTA 103, COMPUTO, ECC. (con e senza cumulo)                

Trascorsi 12 mesi dal compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia + 90 giorni

Per la pensione di inabilità o per decesso la tempistica è pari a 105 giorni dalla data di cessazione.

In quante rate viene pagato il TFS/TFR?

Dal 1° gennaio 2014 ai sensi della L. n. 147/2013 (vedi anche Circolare INPS n. 73/2014) è entrata in vigore una nuova modalità di erogazione del TFS e del TFR. Tale nuova impostazione prevede il frazionamento in più tranche dell’importo maturato se superiore ai 50.000,00 € lordi.

RATA

TERMINE

1

Fino a 50.000 € lordi

Entro il termine previsto dalla norma scelta per l’accesso alla pensione

(cumulo, opzione, ecc.).

2

Da 50.000 a 100.000 € lordi

Entro il termine di 12 mesi dalla corresponsione della 1° rata

3

Oltre 100.000 € lordi

Entro il termine di 24 mesi dalla corresponsione della 1° rata

La tassazione del TFS

Il TFS è assoggettato a tassazione separata con l’abbattimento della base imponibile in base al comparto presso cui si è prestato servizio (Stato, Sanità, Enti locali, ecc.). Per gli iscritti ex INADEL (dipendenti enti locali e sanità) ed ex ENPAS (dipendenti stato) è esclusa dalla base imponibile una quota pari al rapporto tra il contributo previdenziale a carico del lavoratore e l’aliquota complessiva del contributo versato all’ente previdenziale:

  • 40,98% per gli iscritti all’ex Inadel (2,50/6,10);
  • 26,04% per gli iscritti all’ex Enpas (2,50/9,60).

L’imponibile è diminuito di un importo pari ad euro 309,87 per ogni anno di servizio (art. 19 del TUIR)

L’imposta da applicare alla base imponibile così calcolata, viene determinata in base ad un complesso calcolo del reddito di riferimento da cui si trova l’aliquota media.

La tassazione del TFR

Il TFR è assoggettato a tassazione separata. Per quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2000 vige una tassazione separata a titolo definitivo. Per quote di TFR maturate dopo il 31 dicembre 2000 troviamo una tassazione separata provvisoria da parte dell’ente sostituto d’imposta. Infatti, il calcolo definitivo dell’imposta avviene da parte dell’agenzia delle entrate entro due anni dalla liquidazione dell’importo in base all’aliquota media Irpef degli ultimi 5 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro (D.Lgs. 47/2000). La normativa che regola la disciplina fiscale del TFR trova origine nei decreti legislativi n. 47/2000 e n. 168/2001 che hanno modificato quella vigente fino al 31.12.2000.

Pertanto, ai fini della corretta determinazione dell’IRPEF gli importi da assoggettare ad imposta vanno distinti tra quelli maturati prima e dopo dicembre 2000:

  • per le somme maturate fino al 31.12.2000 la base imponibile è costituita dall’importo lordo della prestazione ridotto di un importo pari ad € 309,87 per ogni anno utile. Tale riduzione è proporzionata in caso di servizi part-time o ad orario ridotto. Per queste somme, la tassazione è separata in via definitiva.
  • per le somme maturate a partire dal 01.01.2001 la base imponibile è costituita dall’importo lordo della prestazione ridotto delle sole rivalutazioni ex art. 2120 c.c. già assoggettate all’imposta sostitutiva annua del 17%.

Si può chiedere l’anticipo del TFS/TFR?

Il D.L. n. 4/2019 (art. 23) ha previsto la possibilità per i dipendenti pubblici di chiedere un prestito come anticipo del loro TFS/TFR fino ad un massimo di 45.000,00 € lordi. Il successivo DPCM n. 51 del 22 aprile 2020 le condizioni e gli adempimenti per l’accesso al finanziamento e le modalità di funzionamento del Fondo, gestito dall’Inps.

Novità 2023

Inoltre dal 1° febbraio 2023 i dipendenti pubblici in pensione possono chiedere l’anticipo del TFS o del TFR all’Inps con un tasso di interesse pari all’1% più uno 0,5% una tantum per le spese (Circolare n. 79/2023). Per poter chiedere tale anticipo è necessario che il soggetto sia titolare di pensione diretta e he abbia aderito al fondo credito Inps. Di regola l’iscrizione al Fondo è obbligatoria solo durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e cessa con la cessazione del rapporto lavorativo salvo che il soggetto non comunichi, entro l’ultimo giorno di lavoro, la volontà di proseguirla anche durante il pensionamento. Il contributo è pari allo 0,35% della retribuzione pensionabile per i lavoratori dipendenti e dello 0,15% per i pensionati.

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