Figli maggiorenni inabili al lavoro
Se il figlio è maggiorenne non studente ed è stato riconosciuto inabile al lavoro può percepire la pensione di reversibilità a condizione che alla morte del genitore risulti anche a carico di quest’ultimo.
Cosa si intende per inabilità?
Ai sensi dell’art. 2 della legge 222/1984, il concetto di inabilità è definiti come la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa dell’infermità ovvero al difetto fisico o mentale dell’interessato. La valutazione medica, quindi, non è collegata direttamente al punteggio attribuito con eventuale domanda di invalidità civile ma ad una analisi della situazione patologica del soggetto correlata ad eventuali possibilità di impiego. Chiaramente il figlio deve risultare inabile alla data del decesso del genitore e non successivamente.
Inizio di un’attività lavorativa
L’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro (dipendente o autonomo) successivamente al conseguimento della pensione di reversibilità, fa decadere il diritto alla pensione ai superstiti in quanto l’attività lavorativa non consente il cumulo con la pensione ai superstiti.
Deroga
Ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis della stessa legge 222/1984 è stata introdotta una deroga all’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro, solo nel caso in cui il figlio abbia iniziato un’attività lavorativa con orario non superiore a 25 ore settimanali svolta con finalità terapeutica presso le cooperative sociali di cui alla legge 381 del 1991, ovvero presso datori di lavoro che assumono tali soggetti con convenzione di integrazione lavorativa ai sensi della legge per il collocamento dei disabili (articolo 11 legge 68/1999) attraverso contratti di formazione e lavoro, contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per l’assunzione di disoccupati di lunga durata. In tali ipotesi la pensione è interamente cumulabile.
Cosa si intende per figlio a carico?
Oltre al requisito sanitario, per poter beneficiare della pensione ai superstiti, il figlio deve risultare anche a carico al momento del decesso. Tale requisito, da non confondere con il principio del “fiscalmente a carico” deve essere accertato attraverso il possesso di due condizioni:
- Non autosufficienza economica del figlio;
- Mantenimento abituale del figlio da parte del genitore.
Per quanto riguarda la non autosufficienza economica, viene chiarito che il reddito annuo che non deve superare il figlio deve essere inferiore a 19.461,12 € (per il 2024) lordi (se il figlio è anche titolare di indennità di accompagnamento, il limite di cui sopra deve essere aumentato dell’importo dell’indennità stessa). Tale soglia di reddito cambia annualmente in quanto è la stessa per il diritto alla pensione nei confronti degli invalidi civili totali al 100%.
Ai fini del mantenimento abituale del figlio da parte del genitore, è necessario verificare la continuità del mantenimento da parte del genitore.
I nipoti maggiorenni?
Grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2022 l’istituto di previdenza ha pubblicato la Circolare Inps n. 64/2024 che ha riconosciuto il diritto della pensione ai superstiti in favore di nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti.