7 Marzo 2025

Opzione donna 2025: a chi spetta

La legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha prorogato la cosiddetta pensione “Opzione donna” per le lavoratrici dipendenti e autonome che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024. Nel 2025 possono accedere a Opzione donna le lavoratrici caregivers, invalide civili in misura pari o superiore al 74% e le licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Alla luce della proroga della pensione opzione donna, nel 2025 è possibile accedere a tale tipologia di pensione se al 31 dicembre 2024 si hanno almeno 35 anni di anzianità contributiva e almeno 61 anni di età. Il calcolo della pensione avviene con il sistema contributivo. Il requisito anagrafico dei 61 anni si riduce di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

Requisiti

Requisiti da raggiungere entro il 31 dicembre 2024

 

Requisito anagrafico

Requisito contributivo*

Donne senza figli

61 anni

35 anni di contributi da lavoro effettivo

Donne con 1 figlio

60 anni

35 anni di contributi da lavoro effettivo

Donne con 2 o più figli

59 anni

35 anni di contributi da lavoro effettivo

*Per il computo dei 35 anni di lavoro effettivo, valgono anche i periodi di mobilità o cassa integrazione, quelli di maternità riferiti ai permessi per utilizzo della Legge 104, da riscatto, da ricongiunzione o volontari. Sono invece esclusi i contributi in gestione separata e i contributi figurativi per malattia, infortunio non integrati dal datore di lavoro e disoccupazione, che concorrono comunque a determinare il montante contributivo su cui si calcola la pensione.

Finestre

Per la liquidazione della pensione, dalla data di maturazione dei requisiti è necessario aspettare la c.d. finestra:

Lavoratrici con tutta contribuzione da dipendenti

Lavoratrici con contribuzione da autonome

12 mesi

18 mesi

Le finestre di attesa, pari a 12 o 18 mesi, non si applicano alle lavoratrici del comparto scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). A favore di queste lavoratrici, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 59, co. 9, L. n. 449/1997, con la finestra unica di accesso, collocata rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno;  in base ai chiarimenti da parte dell’INPS (circolare n. 59/2024), la decorrenza della pensione non può essere comunque anteriore al 1° febbraio dell’anno di entrata in vigore della legge di Bilancio, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive dell’Ago (iscritte presso le gestioni Inps dipendenti pubblici, ex Ipost o ex FS).

Cosa sono le finestre?
La c.d. finestra è il periodo che intercorre tra la maturazione dei requisiti per accedere alla pensione e la prima data utile di pagamento. Si tratta di un periodo di slittamento variabile che porta un risparmio allo stato.

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Ulteriori condizioni

Inoltre, per poter accedere alla pensione opzione donna è necessario appartenere ad una delle categorie di seguito specificate.

Caregivers

Possono chiedere il beneficio Opzione Donna 2025 le lavoratrici che al momento della richiesta, assistono da almeno 6 mesi, un familiare convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92. Per familiare si intende il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Invalide civili

Possono chiedere il beneficio Opzione Donna 2025 le lavoratrici riconosciute invalidi civili di grado almeno pari al 74%.

Lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi

Possono chiedere il beneficio Opzione Donna 2025 lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (art. 1, co. 852, L. 296/2006) presso la struttura per la crisi d’impresa (art. 1, co. 852, L. n. 296/2006).

In tal caso, il requisito anagrafico delle lavoratrici sarà di 59 anni, a prescindere dal numero di figli. In merito alle lavoratrici dipendenti, il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al momento della presentazione della domanda di pensione; per coloro il cui rapporto risulta cessato, il licenziamento deve essere stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo. Queste ultime lavoratrici non devono poi aver ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

Cristallizzazione dei requisiti maturati prima del 2022

Le lavoratrici che hanno maturato 58 anni di età (59 anni se autonome) e 35 anni di contributi da lavoro effettivo entro il 31 dicembre 2021 (art. 1 co. 94 L. n. 234/2021) possono comunque accedere alla pensione con i precedenti requisiti anagrafici e contributivi, indipendentemente dalla presenza e dal numero dei figli. (Messaggio Inps n. 169/2022; Circolare Inps n. 11/2019).

Requisiti da raggiungere entro il 31 dicembre 2021:
 

Lavoratrici dipendenti

Lavoratici autonome

Requisito contributivo*

35 anni di contributi da lavoro effettivo (non è previsto il cumulo)

Requisito anagrafico

58 anni

59 anni

Finestra a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito tra contributi e età

12 mesi

18 mesi

*Requisito da raggiungere senza considerare i periodi di disoccupazione, malattia e infortunio non integrati dal datore di lavoro.

Cumulo con contributi da lavoro estero?

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, sono utili anche i periodi assicurativi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale (Stati dell’UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione internazionale previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali. Possono essere totalizzati, inoltre, anche i periodi maturati nel Regno Unito sia antecedentemente che successivamente alla data del 31 dicembre 2020 (Circolare Inps n. 53 del 6 aprile 2021).

Integrazione al trattamento minimo

La disciplina dell’opzione donna prevede l’applicazione del sistema contributivo esclusivamente per quanto attiene alle regole di calcolo della pensione.  Alla luce di questo, la pensione è integrabile al trattamento minimo.

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