Cos’è?
La pensione anticipata (ex pensione di anzianità) è un trattamento pensionistico che può essere conseguito a prescindere dall’età anagrafica, al raggiungimento di un determinato numero di anni di lavoro. Sino al 31 dicembre 2026 è sufficiente avere un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne (a cui devono essere aggiunti 3 mesi di finestra) in quanto i requisiti sono «congelati». Da gennaio 2027, salvo interventi legislativi, riprende l’adeguamento biennale in base all’aspettativa di vita.
Requisiti per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1996
Per i lavoratori con contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 (anche da lavoro estero, servizio militare, ecc.) è possibile accedere alla pensione anticipata al raggiungimento dei requisiti di cui la seguente tabella e indipendentemente dall’età anagrafica.
Anno | Requisito età | Requisito contributi | Finestra | |
Uomini | Donne | |||
2023 | Non necessario | 42 anni + 10 mesi | 41 anni + 10 mesi | 3 mesi |
2024 | Non necessario | 42 anni + 10 mesi | 41 anni + 10 mesi | 3 mesi |
2025 | Non necessario | 42 anni + 10 mesi | 41 anni + 10 mesi | 3 mesi |
2026 | Non necessario | 42 anni + 10 mesi | 41 anni + 10 mesi | 3 mesi |
2027 | Non necessario | 42 anni + 10 mesi* | 41 anni + 10 mesi* | 3 mesi |
2028 | Non necessario | 42 anni + 10 mesi* | 41 anni + 10 mesi* | 3 mesi |
*Dal 2027 il requisito contributivo è incrementato in via previsionale in base all’aspettativa di vita.
Cos’è la finestra mobile?
La finestra mobile è il periodo che intercorre tra la data di maturazione del diritto alla pensione (ovvero i 42 anni e 10 mesi se uomini o 41 anni e 10 mesi se donne) e l’effettiva decorrenza della pensione. In questi 3 mesi non si percepisce la pensione. L’obiettivo delle finestre è quello di contenere la spesa pubblica in quanto pur acquisendo il diritto alla pensione al raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi se uomini o 41 anni e 10 mesi se donne, il pagamento della pensione decorre trascorsi 3 mesi.
Esempio
Uomo che matura 42 anni + 10 mesi di contribuzione il 30/09/2023.
Decorrenza pensione anticipata: 01/01/2024 in quanto bisogna aggiungere i 3 mesi di finestra (dal 01/10/2023 al 31/12/2023).
Attenzione
Le finestre non si applicano ai lavoratori del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) in quanto possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre di ogni anno.
Requisiti per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (anche da lavoro estero, servizio militare, ecc.) ci sono due tipologie di pensione anticipata: una collegata unicamente al requisito contributivo come i lavoratori con contribuzione al 31.12.1995, ed una collegata sia ad un requisito anagrafico, contributivo e di importo soglia (pari a 1.409,19 € lordi mensili per l’anno 2023).
Pensione anticipata: tipologia n. 1
Anno | Requisito età | Requisito contributi | Finestra | |
Uomini | Donne | |||
2023 | Non necessario | 42 anni + 10 mesi | 41 anni + 10 mesi | 3 mesi |
2024 | Non necessario | 42 anni + 10 mesi | 41 anni + 10 mesi | 3 mesi |
2025 | Non necessario | 42 anni + 10 mesi | 41 anni + 10 mesi | 3 mesi |
2026 | Non necessario | 42 anni + 10 mesi | 41 anni + 10 mesi | 3 mesi |
2027 | Non necessario | 42 anni + 10 mesi* | 41 anni + 10 mesi* | 3 mesi |
2028 | Non necessario | 42 anni + 10 mesi* | 41 anni + 10 mesi* | 3 mesi |
*Dal 2027 il requisito contributivo è incrementato in via previsionale in base all’aspettativa di vita.
Pensione anticipata: tipologia n. 2
Anno | Requisito età | Requisito contributi | Importo soglia |
2023 | 64 anni | 20 anni | Almeno 2,8 volte importo dell’assegno sociale |
2024 | 64 anni | 20 anni | Almeno 3 volte importo dell’assegno sociale |
2025 | 64 anni + 3 mesi* | 20 anni | Almeno 3 volte importo dell’assegno sociale |
2026 | 64 anni + 3 mesi* | 20 anni | Almeno 3 volte importo dell’assegno sociale |
2027 | 64 anni* | 20 anni | Almeno 3 volte importo dell’assegno sociale |
2028 | 64 anni* | 20 anni | Almeno 3 volte importo dell’assegno sociale |
*Dal 2027 il requisito contributivo è incrementato in via previsionale in base all’aspettativa di vita.
+ 3 mesi di finestra dal 2024
Donne
Importo soglia che viene ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.
CHECK-UP PENSIONE
Cumulo gratuito dei periodi contributivi
Per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1996
Grazie alla Legge n. 228/2012 e Legge n. 232/2016, dal 1° gennaio 2017 è possibile chiedere il cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti per la liquidazione di un unico trattamento pensionistico. Il cumulo è un meccanismo che permette di valorizzare la contribuzione mista, ovvero quella contribuzione accreditata in più casse della previdenza obbligatoria frutto di carriere lavorative discontinue. A differenza della ricongiunzione, il cumulo non opera alcun trasferimento della contribuzione da una gestione previdenziale all’altra e, a differenza di quanto accade normalmente con la totalizzazione nazionale, il cumulo non prevede il passaggio al sistema contributivo.
Il cumulo è esercitabile dai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria IVS:
- lavoratori dipendenti
- lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri)
- lavoratori iscritti alla gestione separata Inps
- lavoratori pubblici ex-Inpdap
- lavoratori dello sport e dello spettacolo ex-Enpals
- lavoratori iscritti al Fondo Volo, Fondo Elettrici, Fondo Telefonici ecc.
- lavoratori iscritti alle casse professionali (es. Cassa Geometri, Cassa forense, Cassa dei Dottori Commercialisti, ecc.
Per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995
La normativa applicabile a questi lavoratori è il D.Lgs 184/1997 che consente di utilizzare gratuitamente i contributi versati in tutte le diverse gestioni previdenziali e per tutti i periodi di lavoro, non coincidenti, ricadenti nel regime contributivo.
Obbligo di cessazione dell’attività lavorativa
Per i lavoratori dipendenti che al momento della maturazione dei requisiti pensionistici, svolgono attività lavorativa subordinata, vige l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro il mese precedente alla decorrenza di pensione.
I lavoratori autonomi invece non hanno questo obbligo, possono continuare la loro attività senza dover cessare la partita iva.
Cumulabilità con altri redditi dopo la pensione
Sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi, in caso di percezione della pensione anticipata, è prevista la possibilità di cumulo dei redditi sia da lavoro dipendente che autonomo.
Il supplemento di pensione
Il supplemento di pensione, o ricalcolo, è un aumento della propria pensione che può essere richiesto da coloro che hanno versato contributi in periodi successivi alla data di decorrenza della pensione. La domanda può essere presentata ogni 5 anni dalla decorrenza di pensione o dal precedente supplemento. È prevista, inoltre, la facoltà di richiedere per una sola volta nel corso della vita, al raggiungimento dei 67 anni di età, la liquidazione del supplemento quando siano trascorsi anche solo 2 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento.