5 Maggio 2025

La pensione per i consulenti del lavoro nel 2025

Il sistema previdenziale italiano si compone, oltre che dell’INPS, di una rete di casse professionali autonome, dedicate a specifiche categorie (Consulenti del Lavoro, Avvocati, Commercialisti, Ingegneri, ecc.). In tutto sono oltre 18 gli enti di previdenza che gestiscono in modo indipendente i contributi e le prestazioni pensionistiche dei liberi professionisti iscritti agli albi. Tra questi, l’ENPACL (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro). In questo articolo analizzeremo i principali aspetti del sistema pensionistico riservato ai consulenti del lavoro.

Cos’è l’ENPACL?

L’ENPACL, ovvero Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro, è una Cassa privata di previdenza che nasce con la legge n. 1100/1971 per erogare e gestire i trattamenti di previdenza ed assistenza in favore dei professionisti iscritti Consulenti del Lavoro e loro familiari. L’iscrizione all’ENPACL è obbligatoria per tutti gli iscritti agli Albi tenuti dai Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, mentre è facoltativa per quanti appartengono già ad un altro ente di previdenza per i liberi professionisti. Tutti gli iscritti sono tenuti al versamento di una quota di contributi fissi e di una quota di contributi a percentuale, fra cui il contributo soggettivo, integrativo e a finanziamento dell’indennità di maternità.

Casse di previdenza dei liberi professionisti

La previdenza obbligatoria dei liberi professionisti è disciplinata dal D.Lgs 509/1994 e dal D.Lgs 103/1996. Le casse professionali sono degli enti che gestiscono la previdenza obbligatoria per i liberi professionisti, sono dotate di autonomia (rimane sempre una sorveglianza del Ministero del Lavoro) e ogni cassa ha un proprio regolamento in materia di previdenza, contributi e iscrizione.

I contributi da versare all’ENPACL

Contributo soggettivo

Pari al 12% del reddito professionale prodotto in forma individuale o associata nell’anno 2024. Il reddito minimo e massimo imponibile è pari ad euro 20.787 e 116.161 euro. È dovuto dai Consulenti del Lavoro iscritti all’Ente, compresi i pensionati iscritti. Il contributo soggettivo minimo dell’anno 2025 è pari ad euro 2.494 (1.247 nella misura ridotta per i neo iscritti e pensionati) ed è corrisposto dagli iscritti in n. 4 rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre.

Contributo integrativo

È pari al 4% su tutti i compensi rientranti nel volume d’affari ai fini IVA. È comunque dovuto un contributo integrativo minimo (euro 362) da versare con la scadenza di settembre 2025.

Contributo di maternità

È richiesto con la rata in scadenza il 30 settembre.

Bonus per i neo iscritti e pensionati

Il Regolamento di previdenza e assistenza prevede in favore dei neo iscritti con meno di 35 anni di età, per l’anno di iscrizione e per i quattro anni solari successivi, nonché in favore dei pensionati di vecchiaia, anzianità e vecchiaia anticipata, la possibilità di versare la contribuzione soggettiva nella misura del 6% del reddito professionale.

Le pensioni con l’ENPACL

È importante fare molta attenzione quando si parla di pensioni e a maggior ragione se nella propria vita lavorativa si hanno versato contributi anche come dipendenti, artigiani, commercianti, ecc. e non si è provveduto ad effettuare la ricongiunzione L. 45/90. Questo perché è possibile chiedere all’ENPACL una pensione di diritto autonomo (solo con contributi Enpacl), una pensione in cumulo o una pensione in totalizzazione (nel caso in cui si volesse valorizzare anche la contribuzione versata in altre gestioni previdenziali).

La pensione di vecchiaia ENPACL

Requisito anagrafico

Requisito contributivo

Regolarità contributiva

70 anni

5 anni

Essere in regola con il versamento dei contributi. In caso di rateazione dei debiti contributivi, la regolarità si determina con il versamento dell’ultima rata.

La decorrenza della pensione di vecchiaia è fissata al mese successivo a quello della domanda se la posizione contributiva è regolare.

La pensione di vecchiaia anticipata ENPACL

Requisito anagrafico

Requisito contributivo

Regolarità contributiva

60 anni

40 anni

Essere in regola con il versamento dei contributi. In caso di rateazione dei debiti contributivi, la regolarità si determina con il versamento dell’ultima rata.

La pensione decorre dal mese successivo a quello della domanda, in presenza dei requisiti previsti e non è richiesta la cancellazione dall’Albo.

Calcolo della pensione

La pensione di vecchiaia è determinata in due quote. La prima, è relativa ai contributi versati fino al 31 dicembre 2012 ed è calcolata con un sistema di calcolo più favorevole (si compone di due parti):

  • una è pari a tanti trentesimi quante sono le annualità contributive accreditate dalla data di iscrizione fino al 31 dicembre 2009 (compresa l’anzianità derivante da ricongiunzione e/o riscatto) per l’importo della pensione base in essere alla stessa data;
  • l’altra è pari a tanti trentesimi quante sono le annualità contributive accreditate dall’anno 2010 a tutto il 2012 (compresa l’anzianità derivante da ricongiunzione e/o riscatto) per l’importo della pensione base in essere al 31 dicembre 2012;

L’importo è maggiorato del 7,5% dell’ammontare dei contributi per marche Russo Spena apposte fino all’anno 1991 nonché di quanto complessivamente dovuto e versato a titolo di contribuzione integrativa fino alla data di decorrenza della pensione, nella misura del 10% (fino al 31 dicembre 2002) e dell’8% (dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2012).

Per la quota di pensione maturata dal 1° gennaio 2013 la pensione viene calcolata col sistema di calcolo contributivo. Concorrono a determinare il montante la contribuzione soggettiva e le somme corrisposte a titolo di contribuzione volontaria, di riscatto e di ricongiunzione per periodi afferenti ad annualità successive all’anno 2012. Anche il contributo integrativo versato dal 2013 fa parte del montante con esclusione, dal 1° gennaio 2014, di un quarto del contributo dovuto.

Pensione in CUMULO

Per coloro che hanno versato contributi in più gestioni previdenziali, è possibile chiedere un cumulo gratuito dei periodi contributivi al fine di ottenere un’unica pensione liquidata dall’INPS ma con più quote a carico degli enti a cui si hanno versati contributi. In poche parole, l’INPS liquida la pensione ma poi si fa restituire dagli altri enti i versamenti anticipati. I periodi coincidenti concorrono a determinare la misura della quota pensionistica a carico di ogni gestione ma non vengono sommati doppiamente.

Pensione anticipata in cumulo

La decorrenza della pensione è fissata al mese successivo alla domanda. Per l’ENPACL non è richiesta la cancellazione dall’Albo.

 

Requisito contributivo

Requisito anagrafico

Finestra

Donne

41 anni e 10 mesi

Non richiesto

3 mesi

Uomini

42 anni e 10 mesi

Non richiesto

3 mesi

Cos’è la finestra?

La finestra mobile è il periodo che intercorre tra la data di maturazione del diritto alla pensione (ovvero i 42 anni e 10 mesi se uomini o 41 anni e 10 mesi se donne) e l’effettiva decorrenza della pensione. In questi 3 mesi non si percepisce la pensione. L’obiettivo delle finestre è quello di contenere la spesa pubblica in quanto pur acquisendo il diritto alla pensione al raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi se uomini o 41 anni e 10 mesi se donne, il pagamento della pensione decorre trascorsi 3 mesi.

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Pensione di vecchiaia in CUMULO

La decorrenza della pensione è fissata al mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti ovvero, a requisiti raggiunti, al mese successivo di presentazione della domanda. A differenza della pensione anticipata in cumulo, dove successivamente ai 3 mesi di finestra dal raggiungimento dei 41 anni e 10 mesi se donne (o 42 anni e 10 mesi se uomini) viene pagata subito un’unica pensione formata da più quote, la pensione di vecchiaia in cumulo invece, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse (Nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13919/2017 e Circolare Inps n. 140/2017).

In poche parole, è possibile cumulare tutti i periodi contributivi al fine di ottenere un’unica pensione ma, la liquidazione di ogni singola quota di pensione avverrà quando si raggiungono i requisiti contributivi e anagrafici di quella singola gestione.

Requisiti 

QUOTA INPS

QUOTA ENPACL

Requisito età

Requisito contributivo

Requisito età

Requisito contributivo

Importo soglia

67 anni

20 anni

70 anni

5 anni

12.470,00 €

A differenza della quota INPS, che potrà essere richiesta con 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi in cumulo, per la quota ENPACL particolare rilievo assume il raggiungimento dell’importo soglia che costituisce terzo requisito accanto a quello anagrafico e contributivo determinante, pur in presenza degli altri due, per la maturazione o meno del diritto. Detto importo soglia deve essere verificato tenendo conto di tutte le quote di pensione a carico delle singole gestioni. Per l’ENPACL è costituito dall’importo pari a 5 volte il contributo soggettivo in vigore al momento della maturazione dei requisiti anagrafico‐contributivi ovvero al momento di presentazione della domanda.

Calcolo della pensione

La pensione viene calcolata con riferimento al sistema di calcolo di ogni gestione interessata al cumulo (la quota ENPACL viene calcolata con una quota contributiva dal 2013 in poi, mentre per le anzianità maturate fino al 2012, viene salvaguardata la quota più favorevole).

Pensione in TOTALIZZAZIONE

Per coloro che hanno versato contributi in più gestioni previdenziali, è possibile chiedere oltre al cumulo gratuito dei periodi contributivi, anche una totalizzazione (sempre gratuita) dei periodi contributivi. I periodi coincidenti concorrono a determinare la misura della quota pensionistica a carico di ogni gestione ma non vengono sommati doppiamente. Anche in questo caso la pensione totalizzata è pagata direttamente dall’Inps, restando ovviamente a carico di ciascuna gestione l’onere delle singole quote.

Pensione di anzianità in totalizzazione

Requisito contributivo

Requisito anagrafico

Finestra

41 anni

Non richiesto

21 mesi

 

Pensione di vecchiaia in totalizzazione

Requisito contributivo

Requisito anagrafico

Finestra

20 anni

66 anni

18 mesi

 

Calcolo della pensione

La pensione totalizzata è di norma calcolata col sistema contributivo. Tuttavia, se l’anzianità contributiva maturata presso l’Enpacl è pari o superiore a quella minima necessaria per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia (5 anni), si applica il più favorevole sistema di calcolo previsto dalla normativa dell’Ente.

Se si continua a lavorare dopo la pensione?

I pensionati di vecchiaia e di vecchiaia anticipata che proseguono l’esercizio della professione maturano d’ufficio un supplemento di pensione al compimento di ogni 3 anni di contribuzione successivo all’anno di pensionamento. Il calcolo del supplemento è determinato col sistema contributivo per le annualità dal 2013 in poi. Il supplemento si applica anche ai trattamenti erogati in regime di totalizzazione e cumulo.

Cos’è la prosecuzione volontaria

Il Consulente del Lavoro che si cancella dall’ENPACL può effettuare versamenti volontari relativi alla contribuzione soggettiva, a condizione di aver maturato, al momento della presentazione della domanda, almeno 2 anni di contribuzione all’Ente. La prosecuzione è valida solo ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia. L’importo del versamento volontario annuo è pari al contributo soggettivo minimo in vigore dall’anno di presentazione della domanda.

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