15 Aprile 2024

Indennizzo commercianti 2024: cos’è e chi può chiederlo?

I lavoratori autonomi iscritti all’Inps in qualità di commercianti, possono chiedere una prestazione mensile denominata “indennizzo commercianti” a condizione che chiudano definitivamente la propria attività rottamando la relativa licenza. L’importo della prestazione per l’anno 2024 è pari a 598,61 € lordi al mese (ovvero pari al trattamento minimo di pensione).

Di cosa stiamo parlando?

L’indennizzo commercianti è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D. Lgs 207/1996 inizialmente in via sperimentale. A partire dal 1° gennaio 2019, grazie alla Legge n. 145/2018 è stato definitivamente reso strutturale. Per far fronte ai maggiori costi derivanti da tale prestazione, dal 1° gennaio 2022 è stato aumentato dello 0,39% il contributo aggiuntivo per il finanziamento della prestazione per gli iscritti alla gestione speciale dei lavoratori commercianti (ad oggi pari allo 0,48%).

L’indennizzo in questione è una prestazione erogata dall’INPS di importo pari al trattamento minimo di pensione nella gestione artigiani e commercianti (per il 2024 pari a € 598,61 lordi mensili) ed è erogato per tredici mensilità fino al raggiungimento del diritto anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria.

Soggetti interessati

Sono esclusi dall’indennizzo gli esercenti attività commerciali all’ingrosso (salvo l’attività sia esercitata congiuntamente ad un’attività di vendita al dettaglio a prescindere dal criterio di prevalenza); gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati (es. il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali);  gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla Legge n. 204/1985 (es. procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari).

Requisiti

Donne

Uomini

57 anni di età

62 anni di età

  • Risultare iscritti da almeno 5 anni presso la Gestione speciale Inps Commercianti, al momento di presentazione della domanda.
  • Aver chiuso l’attività, o aver richiesto la cancellazione dell’attività alla Camera di commercio e aver restituito la licenza commerciale al Comune di residenza;

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Come provare la chiusura dell’attività?
Per provare la chiusura dell’attività è necessario riconsegnare al Comune, dove ha sede l’azienda, l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto o di somministrazione di alimenti e bevande e cancellare l’attività dal registro delle imprese presso la Camera di commercio (tramite Comunica). Per gli agenti ed i rappresentanti di commercio a seguito della soppressione del Ruolo dal 2012 è stata inserita nella struttura REA (Repertorio Economico Amministrativo) un’apposita sezione, è sufficiente avere il documento comprovante la cessazione dell’attività presso la CCIAA/registro delle imprese.

Importo

L’indennizzo in questione è una prestazione erogata dall’INPS di importo pari al trattamento minimo di pensione nella gestione artigiani e commercianti (per il 2024 pari a € 598,61 lordi mensili) ed è erogato per tredici mensilità fino al raggiungimento del diritto anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria. Inoltre, l’erogazione dell’indennizzo cessa in ogni caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui abbia ripreso un’attività lavorativa, dipendente, di collaborazione o autonoma. Sulla liquidazione dell’indennizzo non è prevista la concessione di interessi legale nè rivalutazione monetaria ne l’erogazione di trattamenti di famiglia.

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Domanda

Per richiedere l’indennizzo commercianti è necessario inviare una domanda telematica all’INPS e la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino al mese precedente la data in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia.

Cumulabilità dell’indennizzo con pensioni

L’indennizzo commercianti è interamente compatibile con l’erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico sia diretto che indiretto (Circolare Inps n. 20/2002) come ad esempio la pensione anticipata, l’assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità.

Incumulabilità

L’indennizzo commercianti è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonoma e la corresponsione dell’assegno termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa.

Contributi figurativi utili al diritto alla pensione

Durante tutto il periodo in cui si percepisce l’indennizzo commercianti, vengono accreditati i contributi figurativi per il raggiungimento del diritto alla pensione (questi contributi non sono utili alla misura della pensione, ossia non ne aumentano l’assegno). Nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione anticipata venga acquisito durante la percezione dell’indennizzo (utilizzando anche la contribuzione figurativa) è possibile accedere alla prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino al mese precedente in cui si matura il diritto per la pensione di vecchiaia con la relativa età anagrafica.

Cessazione dell’indennizzo

L’indennizzo viene a cessare automaticamente nel mese in cui si compie l’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Esempio
Se vengono compiuti 67 anni il 20/05/2024, l’indennizzo viene erogato solo fino al 31/05/2024 in quanto dal 01/06/2024 si è maturato il diritto alla pensione di vecchiaia che ricordiamo, decorre dal 1° giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile prevista.

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