19 Giugno 2024

Contributi in più gestioni previdenziali?

Sempre più lavoratori possiedono contributi in diverse casse o gestioni previdenziali. Ma cosa fare in questi casi per ottenere un unico trattamento pensionistico?

Oltre alla ricongiunzione dei contributi disciplinata dalla L. 29/79 e L. 45/90 (a seconda che la contribuzione sia accreditata solo presso gestioni Inps o presso Casse professionali (es. Cassa Consulenti del Lavoro, Cassa Forense, ecc.)) esistono varie possibilità di “unire”, sommando gratuitamente la contribuzione posseduta nelle diverse gestioni per acquisire il diritto ad un unico trattamento pensionistico:

  • computo nella gestione separata;
  • totalizzazione dei periodi assicurativi;
  • cumulo dei periodi assicurativi per chi è in possesso di contribuzione prima del 1.1.1996;
  • cumulo dei periodi assicurativi per chi non ha alcun contributo alla data del 31.12.1995.

Computo nella gestione separata (Art. 3 del D.M. 282/1996)

Il computo consente l’utilizzo dei periodi di lavoro versati in più gestioni previdenziali (in questo caso sono escluse le casse professionali) per chiedere un’unica pensione in gestione separata Inps regolata dalla L. 335/1995. Per avvalersi del computo è necessario possedere almeno 1 mese di contribuzione nella gestione separata e le seguenti condizioni :

  • un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995;
  • almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 dopo il 31.12.1995.

In questo caso la pensione di vecchiaia si consegue al compimento dei 67 anni di età (nel periodo 2019-2026), con almeno 20 anni di contributi, a condizione di aver maturato un importo di pensione pari ad almeno il valore dell’assegno sociale (€ 534,41mensili nel 2024).
Se non si raggiungono i requisiti di cui sopra, la pensione di vecchiaia si può ottenere a 71 anni di età e con 15 anni di contribuzione, indipendentemente dall’importo maturato.
Il diritto alla pensione anticipata si matura con il possesso di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini (nel periodo 2016-2026). Per l’erogazione del trattamento, dal 1° gennaio 2019, è prevista la cosiddetta “finestra”, ovvero l’attesa di 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo.
La pensione anticipata si può conseguire anche a 64 anni di età (nel 2019-2026), con 20 anni di contribuzione “effettiva” (non viene considerata la contribuzione figurativa), a condizione di aver maturato un importo di pensione pari ad almeno 3 volte quello dell’assegno sociale per la generalità dei lavoratori (€ 1603,23 mensili nel 2024). Importo soglia pari a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale nei confronti delle donne con un figlio (minimo € 1.496,35 lordi mensili); Importo soglia pari a 2,6 volte il valore dell’assegno sociale per le donne con almeno due figli (minimo € 1.389,46 lordi mensili). Inoltre dal 2024, è necessario attendere un periodo di 3 mesi di finestra. In questo caso, sempre dal 2024, il trattamento di pensione è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione (2.993,05 € mensili per il 2024) e fino a quando il soggetto non ha compiuto l’età minima per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni). Inoltre, il requisito contributivo dei 20 anni sarà adeguato biennalmente (dal 2027) in base all’aspettativa di vita. Tutte le quote del trattamento pensionistico vengono calcolate con il sistema contributivo.

Totalizzazione dei periodi assicurativi (D.Lgs. n. 42/2006)

La totalizzazione consente di sommare gratuitamente i periodi di lavoro versati in più gestioni, al fine di conseguire un’unica pensione. Per il diritto alla pensione di vecchiaia sono richiesti 66 anni di età sia per gli uomini che per le donne (nel periodo 2019-2026) e 20 anni di contribuzione. Inoltre, prima di vedersi corrisposto l’assegno pensionistico, bisogna attendere un periodo di 18 mesi di finestra.

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Per la pensione di anzianità, le lavoratrici e i lavoratori devono maturare 41 anni di contribuzione (nel periodo 2019-2026); per questa prestazione, ai fini del diritto, l’Inps non considera la contribuzione figurativa per malattia, disoccupazione NASpI. Inoltre, prima di vedersi corrisposto l’assegno pensionistico, bisogna attendere un periodo di 21 mesi di finestra.

Cumulo dei periodi assicurativi per chi è in possesso di contributi prima del 1° gennaio 1996 (L. 228/2012 e L. 232/2016)

Dal 2016 è stata introdotta una nuova possibilità di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti per gli iscritti a diverse gestioni pensionistiche.
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento di 67 anni di età (periodo 2019-2026), con il possesso di almeno 20 anni di contribuzione. Inoltre, nei casi in cui l’ultima contribuzione sia stata versata nella gestione separata, l’Inps richiede anche la maturazione di un importo minimo del trattamento, pari ad almeno l’importo dell’assegno sociale.
Nei casi di presenza di contribuzione versata presso una cassa dei liberi professionisti, il cui Regolamento preveda requisiti minimi per la pensione di vecchiaia più elevati rispetto ai 67 anni di età sopra indicati e ai 20 anni di contribuzione, tali periodi della cassa (quelli non coincidenti) sono validi per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, ma saranno valorizzati ed erogati (insieme a quelli coincidenti) solo quando saranno perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla stessa cassa. In sostanza, in queste situazioni, il trattamento pensionistico viene liquidato in “forma progressiva a quote crescenti” (Circolare Inps 140/2017).

Per il diritto alla pensione anticipata in cumulo le donne devono maturare 41 anni e 10 mesi di contribuzione mentre gli uomini 42 anni e 10 mesi. Per chi matura il requisito contributivo a partire dal 1° gennaio 2019 è prevista la cosiddetta “finestra”, ovvero l’attesa di 3 mesi dal perfezionamento di tale requisito.
Inoltre, a determinate condizioni espressamente stabilite dalla legge (caregivers, invalidi, ecc.) è possibile ottenere la pensione anticipata in cumulo con 41 anni di contribuzione se lavoratrice/lavoratore “precoce”, ovvero se si è in possesso di 12 mesi di lavoro effettivo prima del compimento del 19° anno di età.

Cumulo dei periodi assicurativi per chi non è in possesso di contributi al 31 dicembre 1995 (D.Lgs. 184/1997)

I lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione a partire dal 1° gennaio 1996, possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi posseduti in diverse gestioni.
Per questi lavoratori, è possibile accedere alla pensione di vecchiaia con almeno 67 anni di età, 20 anni di contributi e importo soglia pari al valore dell’assegno sociale. In mancanza dei requisiti di cui sopra, è possibile accedere alla pensione di vecchiaia con 71 anni di età e almeno 5 anni di contributi da lavoro effettivo.
Inoltre è possibile accedere alla pensione anticipata con 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini a cui vanno aggiunti 3 mesi di finestra. La pensione anticipata si può conseguire anche a 64 anni di età (nel 2019-2026), con 20 anni di contribuzione “effettiva” (non viene considerata la contribuzione figurativa), a condizione di aver maturato un importo di pensione pari ad almeno 3 volte quello dell’assegno sociale per la generalità dei lavoratori (€ 1603,23 mensili nel 2024). Importo soglia pari a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale nei confronti delle donne con un figlio (minimo € 1.496,35 lordi mensili); Importo soglia pari a 2,6 volte il valore dell’assegno sociale per le donne con almeno due figli (minimo € 1.389,46 lordi mensili). Inoltre dal 2024, è necessario attendere un periodo di 3 mesi di finestra. In questo caso, sempre dal 2024, il trattamento di pensione è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione (2.993,05 € mensili per il 2024) e fino a quando il soggetto non ha compiuto l’età minima per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni). Inoltre, il requisito contributivo dei 20 anni sarà adeguato biennalmente (dal 2027) in base all’aspettativa di vita.

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