18 Gennaio 2025

Congedo parentale e maternità: così il riscatto e l’accredito dei contributi

L’accredito dei contributi per maternità obbligatoria e congedo parentale dipendono dalla situazione lavorativa della persona interessata. In costanza di rapporto di lavoro i contributi vengono accreditati automaticamente dall’INPS. In assenza di rapporto di lavoro, spettano solo per la maternità obbligatoria se la lavoratrice può far valere almeno 5 anni di contributi, mentre per il congedo parentale è possibile procedere con un riscatto a titolo oneroso. Vediamo insieme cosa prevede la normativa.

In costanza di rapporto di lavoro

I contributi per maternità obbligatoria e congedo parentale in costanza di rapporto di lavoro, vengono accreditati automaticamente dall’INPS e vengono considerati come contributi figurativi. Se invece la maternità è avvenuta durante un periodo in cui non si prestava attività lavorativa, sono previsti requisiti e regole diverse.

La contribuzione figurativa accreditata durante la maternità obbligatoria (5 mesi) è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento.

In mancanza di un rapporto di lavoro

Riscatto del congedo parentale

I lavoratori e le lavoratrici dipen­denti del settore privato e pubblico, hanno la facoltà di ri­scattare i perio­di corrispondenti alla durata del congedo parentale (ex astensione facoltativa), an­che nel caso di maternità intervenute al di fuori di un rapporto di la­voro. Il riscatto, riconosciuto nel limite massimo di cinque anni, può essere chiesto dalla madre o dal padre e il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi dopo la nascita del bambino, è quello previsto nei casi di astensione facol­tativa in costanza di rapporto di la­voro per un periodo pari, in linea generale, a 6 mesi per ogni maternità.

Requisiti

Il riscatto è concesso a condizione che la lavoratrice o il lavoratore possa far valere almeno 5 anni di contributi da effettivo lavoro dipendente in periodi precedenti o successivi all’evento da riscattare, anche da lavoro estero (Circolare Inps 41/2011).

Inoltre, il periodo da riscattare non deve essere già coperto da altra tipologia di contribuzione.

Maternità obbligatoria

Il periodo corrispondente ai 5 mesi di maternità obbligatoria, anche se intervenuta al di fuori di un rapporto di lavoro (Art. 25, comma 2 D.Lgs 151/2001), viene accreditato gratuitamente dall’Inps previa domanda da parte dell’interessata (se ha almeno 5 anni di contributi da dipendente) in quanto coperto da contribuzione figurativa (Circolare 61/2003). Tale possibilità è prevista anche nel caso di nascita avvenuta all’estero dal momento che la disposizione legislativa non contiene limitazioni territoriali (Messaggio Inps n. 4837/2004). Il criterio è inoltre supportato, per analogia, da quanto precisato, su conforme parere del Ministero del lavoro, in materia di anticipo di età per la pensione di vecchiaia alle lavoratrici madri previsto dall’articolo 1, comma 40, lettera c) della legge n.335/95 (punto 5 della circolare n.123 del 12 giugno 1996).

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Attenzione alle lavoratrici contributive pure e al massimale

Prima di chiedere l’accredito figurativo della maternità obbligatoria intervenuta fuori da un rapporto di lavoro, è importante valutare con un check-up pensione la convenienza o meno dell’accredito, in quanto, se la lavoratrice ha contribuzione solo dopo il 31 dicembre 1995 ricade nel sistema contributivo puro. Se la maternità obbligatoria è iniziata prima di tale data, l’accredito potrebbe far perdere delle agevolazioni destinate alle sole lavoratrici che si collocano nel sistema contributivo puro. Infatti se la lavoratrice procedesse alla richiesta di accredito figurativo della maternità prima del 1996:

  • la sua pensione risulterà non più calcolata con le regole del sistema contributivo ma con quelle del sistema misto ottenendo anzianità contributiva antecedente al 1996;
  • dal mese dopo l’accredito non si potrà più applicare il massimale contributivo di cui la Legge 335/1995 con maggiori oneri per l’azienda.

Rinuncia all’accredito

La normativa prevede che sia possibile rinunciare alla valutazione di periodi di contribuzione figurativaNon è possibile esercitare tale facoltà solo nei seguenti casi (Circolare Inps n. 11/2013 e Messaggio Inps n 4987/2017):

  • nel caso in cui i periodi figurativi siano stati utilizzati per liquidare precedenti prestazioni;
  • nel caso in cui l’accredito figurativo si riferisca a periodi precedenti il 1° gennaio 1996, e il lavoratore non avesse maturato alcun contributo al 31 dicembre 1995, l’accredito figurativo attribuisce al lavoratore la qualifica di “vecchio iscritto”.

Disoccupazione NASpI e maternità

Se la data presunta del parto è all’interno del periodo indennizzato Naspi, alla lavoratrice spetterà la maternità obbligatoria erogata direttamente dall’Inps a domanda, e successivamente il periodo residuo di disoccupazione.

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