Di cosa stiamo parlando?
Con l’approvazione della legge di stabilità per l’anno 2023, il governo ha deciso la proroga dell’Ape sociale (Anticipo PEnsionistico) fino 31 dicembre 2023. L’Ape sociale, introdotta nel 2017, consiste in un’indennità mensile, erogata per 12 mensilità annue (non è prevista la tredicesima) fino a quando il lavoratore non ha compiuto l’età necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni di età fino al 31 dicembre 2024). Nelle prossime schede, vediamo i requisiti e le compatibilità della prestazione.
Requisito anagrafico
Per potere accedere all’APE Sociale è necessario aver compiuto almeno 63 anni di età ed essere in possesso di una delle 4 condizioni previste dalla legge (oltre al requisito contributivo minimo che va dai 30 ai 36 anni di contributi a seconda della tipologia di condizione).
L’interessato, inoltre, per ottenere l’assegno, deve cessare l’attività lavorativa e non risultare già titolare di una pensione diretta.
Le 4 categorie di lavoratori interessati
Disoccupati
Possono chiedere il beneficio dell’APE Sociale i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di contribuzione che si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (quella cioè che si attiva per le imprese che impiegano più di 15 dipendenti, ex art. 7 della legge 604/1966 a seguito ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo) ed abbiano integralmente esaurito la prestazione di disoccupazione NASpI. Sono inclusi anche i lavoratori la cui disoccupazione sia conseguenza della scadenza di un contratto a termine a condizione che nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto, abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.
Caregivers
Possono chiedere il beneficio dell’APE Sociale i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di contribuzione che, al momento della richiesta, assistono da almeno 6 mesi, un familiare convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92. Per familiare si intende il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Invalidi civili
Possono chiedere il beneficio dell’APE Sociale i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di contribuzione che sono stati riconosciuti invalidi civili di grado almeno pari al 74%.
Lavori gravosi
Possono chiedere il beneficio dell’APE Sociale i lavoratori in possesso di almeno 36 anni di contribuzione che, alla data di presentazione della domanda di accesso all’Ape sociale, abbiano svolto uno o più lavori gravosi (All. A al DPCM 88/2017, come integrato dall’All. 3 della L. 234/2021) per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci. Dal gennaio 2022, inoltre, per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell’anzianità contributiva è ridotto a 32 anni.
Bonus per le donne
Le donne hanno diritto alla riduzione del requisito contributivo dei 30, 32 o 36 anni in misura pari a 1 anno per ogni figlio, sino a un massimo di 2.
Importo
Il valore dell’Ape sociale è pari all’importo della pensione maturata alla data di accesso alla prestazione ma in ogni modo non può superare i 1.500,00 € lordi mensili, non rivalutabili ed erogata per 12 mensilità e non 13. Dal punto di vista fiscale l’indennità è assimilata al reddito di lavoro dipendente e non dà luogo all’accredito di contributi figurativi.
Compatibilità
La prestazione Ape sociale è incompatibile con la disoccupazione NASpI, con le prestazioni per disoccupazione assimilate e con qualsiasi tipologia di pensione diretta. Qualora il beneficiario dell’Ape sociale trovi un nuovo lavoro, la cumulabilità con l’indennità è ammessa:
- nel limite di 8.000,00 € annui lordi, con i redditi derivanti da lavoro subordinato o assimilati;
- nel limite di 4.800,00 € annui lordi, con i redditi derivanti da lavoro autonomo.
Due domande da presentare
Prima dell’invio della domanda vera e propria di Ape sociale, i lavoratori devono trasmettere una domanda di certificazione del diritto alla prestazione. Qualora risultino perfezionati tutti i requisiti, l’Ape sociale decorre dal primo giorno del mese successivo all’invio della domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività lavorativa. Per non perdere ratei di trattamento, coloro che, al momento della presentazione della domanda di certificazione, risultano già in possesso di tutti i requisiti, possono presentare contestualmente anche la domanda di Ape sociale (Messaggio Inps n. 163/2020). I lavoratori che matureranno i requisiti per l’Ape sociale entro dicembre 2023 possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso entro il 31 marzo 2023 o entro il15 luglio 2023 (termine ultimo dell’istanza tardiva entro il 30 novembre 2023).