14 Giugno 2025

La 14° mensilità per i pensionati nel 2025

Nel 2025 torna puntuale la 14ª mensilità per i pensionati, una misura pensata per sostenere i redditi più bassi e offrire un piccolo sollievo economico in prossimità del periodo estivo. Introdotta dal 2008 e via via rafforzata negli anni, questa somma aggiuntiva non riguarda tutti i pensionati, ma solo coloro che rispettano specifici requisiti anagrafici e reddituali. L’erogazione è automatica e viene accreditata direttamente sul cedolino, con importi che variano in base agli anni di contributi versati e alla fascia di reddito. In questo approfondimento vediamo a chi spetta, a quanto ammonta e quando viene pagata nel corso del 2025.

L’articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (convertito in legge n. 127/2007) ha previsto, a partire dal 2008, la corresponsione di una somma aggiuntiva, la cosiddetta “quattordicesima”, da erogare con la mensilità di luglio a favore di determinati pensionati.

L’importo varia a seconda dell’anzianità contributiva e dal tipo di contribuzione.

Soggetti interessati

La prestazione è riconosciuta a condizione che siano rispettati determinati requisiti reddituali, che il soggetto abbia un’età pari o superiore a 64 anni e che sia titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di:

  • Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti
  • Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
  • Gestione separata
  • Forme sostitutive ed esclusive della medesima (purché gestite dall’INPS)
  • Fondo Clero
Hanno diritto alla quattordicesima anche i titolari di:
  • Assegno ordinario di invalidità
  • Pensione di inabilità
  • Pensione ai superstiti
Sono invece esclusi dal beneficio i titolari di:
  • Assegni e pensioni sociali
  • Prestazioni assistenziali (come quelle erogate in favore degli invalidi civili).

Requisito anagrafico

Almeno 64 anni di età

Il soggetto beneficiario deve avere compiuto 64 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione. Il beneficio può essere attribuito per un periodo inferiore all’anno, in proporzione ai mesi di spettanza, nel caso di pensione con decorrenza nell’anno interessato successiva al 31 gennaio o nel caso di compimento del 64° anno nel corso dell’anno. In tale ultimo caso il beneficio spetta in tal caso anche per il mese di raggiungimento dell’età.

Requisito contributivo

Per la corresponsione viene considerata tutta la contribuzione accreditata in favore del soggetto. Per le pensioni in totalizzazione e cumulo viene presa in esame la sola contribuzione degli enti pubblici, mentre viene esclusa quella relativa agli enti privatizzati. Nel caso in cui il beneficio venga corrisposto sulla pensione ai superstiti, l’anzianità contributiva del dante causa è rapportata all’aliquota di spettanza (art. 1, c. 41, L. 335/95).

Redditi rilevanti ai fini del calcolo

Rilevano ai fini del calcolo per l’eventuale 14° i seguenti redditi:

  • Redditi da pensione italiana e eventuali pensioni estere;
  • Redditi da lavoro dipendente prestato in Italia o all’estero;
  • Redditi di lavoro autonomo al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali;
  • Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT, vincita al Lotto;
  • Redditi di terreni e fabbricati (esclusa la casa di abitazione);
  • Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di mantenimento, ecc…);
  • Rendite vitalizie o a tempo determinato;
  • Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF;
  • Prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato o altri enti pubblici o stati esteri.
  • Redditi di capitale prodotti all’estero;
  • Collaborazione coordinate e continuative.

Contrariamente a quanto avviene per le maggiorazioni sociali, per attribuire la quattordicesima si tiene conto solo del reddito personale del pensionato e non anche di quello cumulato con l’eventuale coniuge.

Redditi irrilevanti

Sono irrilevanti i seguenti redditi:

  • Indennità di accompagnamento;
  • Assegni al nucleo familiare;
  • Pensioni di guerra;
  • Casa di abitazione;
  • Trattamento di fine rapporto e somme corrisposte arretrate;
  • Sussidi comunali;
  • Indennità a favore dei ciechi parziali e dei sordi prelinguali.

CHIEDI IL TUO
CHECK-UP PENSIONE

Pianifica e conquista la tua pensione con la consulenza di un esperto Consulente del Lavoro.

Anno di riferimento del reddito

Per l’anno 2025 devono essere, quindi, valutati i seguenti redditi:

In caso di prima concessione: tutti i redditi rilevanti posseduti dal soggetto nell’anno 2025 (rientrano in tale casistica coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);

Nel caso di concessione successiva alla prima:

  • i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, conseguiti nel 2025;
  • i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2024.

Quando viene pagata?

Luglio di ogni anno

Il pagamento della prestazione verrà effettuato d’ufficio, nel mese di luglio. Per coloro che perfezionano i requisiti prescritti dal 1° agosto 2025 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2025 (pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2025, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2025, che rientrino nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima viene, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2025.

La quattordicesima viene riconosciuta in via provvisoria in presenza delle condizioni prescritte dalla legge e viene successivamente verificata sulla base dei redditi consuntivi non appena disponibili. 

Nel caso di mancata corresponsione della quattordicesima è possibile presentare apposita domanda di ricostituzione online. In questo caso, la quattordicesima, se spetta, sarà pagata nei mesi immediatamente successivi a quello della domanda.

L’importo erogato viene corrisposto in via provvisoria, e il diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.

Importo

Anni di contribuzione per lavoratori dipendenti

Anni di contribuzione per lavoratori autonomi

Pensione fino a 1,5 volte il trattamento minimo (per il 2025: 11.766,30 euro)

Pensione da1,5 a 2 volte il trattamento minimo (per il 2025: 15.688,40 euro)

Fino a 15

Fino a 18

437 euro

336 euro

Oltre 15 fino a 25

Oltre 18 fino a 28

546 euro

420 euro

Oltre 25

Oltre 28

655 euro

504 euro

In base alla clausola di salvaguardia, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo della quattordicesima viene corrisposto fino a concorrenza del limite maggiorato.

In caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi come, ad esempio, in caso di pensioni con decorrenza diversa dal 1° gennaio, ovvero di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico.

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi gratuitamente le ultime novità e gli approfondimenti in materia di pensioni e welfare

I messaggio Inps in materia di somma aggiuntiva

Il messaggio Inps per il 2025 non è ancora disponibile

Condividi o stampa
WhatsApp
LinkedIn
Facebook
Stampa