Cos’è?
La riduzione contributiva per gli over 65, prevista a decorrere dal 1° gennaio 1998, consiste in un abbattimento del 50% della contribuzione dovuta all’istituto di previdenza da parte dei lavoratori autonomi titolari di pensione nelle gestioni Inps (lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni artigiani, esercenti attività commerciale, coltivatori diretti, mezzadri e coloni ) rispetto ai quali la legge prevede la possibilità di liquidare un supplemento per la contribuzione versata, come lavoratore autonomo, successivamente alla decorrenza della pensione.
Tale incentivo è stato introdotto originariamente dall’art. 59, c. 15 della L. n. 449/97 (Circolare Inps n. 69/1998 e Messaggio Inps n. 5002/2014). Possono chiedere tale beneficio anche i titolari di assegno d’invalidità, mentre devono ritenersi esclusi dall’ammissione al beneficio i titolari di pensione di reversibilità (Circolare Inps n. 33/2009).
Attenzione
Per gli artigiani ed esercenti attività commerciali la riduzione ha ad oggetto i contributi dovuti sia sul minimale di reddito che sulla quota eccedente il minimale, siano essi titolari d’impresa o collaboratori familiari. Per i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri la riduzione si applica sulla fascia di reddito di appartenenza.
Se il soggetto pensionato è titolare di pensione contributiva (es. opzione donna, computo gestione separata D.M. 282/96, ecc.) non è possibile chiedere la riduzione contributiva.
Il beneficio è incompatibile, inoltre, con il godimento di altre agevolazioni di tipo contributivo.
Decorrenza dello sgravio
La richiesta di agevolazione ha effetto a decorrere dalla data di presentazione e sino alla sua eventuale revoca, non deve pertanto essere ripresentata negli anni successivi.
Il beneficio può essere riconosciuto anche per periodi contributivi precedenti la data di presentazione della domanda solo a seguito di formale richiesta da parte degli interessati ed a condizione che non si sia già provveduto alla liquidazione di supplementi di pensione.
Pensionati ex Ipost – ex Inpdap – ex Enpals – ex Inpdai
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 29/0005868/L del 15 novembre 2012, su conforme parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto non applicabile il beneficio della riduzione contributiva al 50% ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che abbiano compiuto 65 anni. Pertanto, la contribuzione dovuta da tali soggetti non subisce riduzioni.
Dal 1° gennaio 2003, anche i pensionati ex INPDAI possono beneficiare della riduzione del 50% della contribuzione a loro carico se lavoratori autonomi.
Il ricalcolo della pensione
Per coloro che dopo la pensione hanno continuato a versare i contributi all’Inps, la legge permette un ricalcolo della pensione con il c.d. supplemento. Il supplemento è un incremento della propria pensione che può essere richiesto ogni 5 anni dalla decorrenza di pensione o dal precedente supplemento (possibile chiedere il supplemento trascorsi 2 anni dalla decorrenza di pensione o dal precedente supplemento, se si sono compiuti i 67 anni di età. Tale possibilità può essere esercitata una sola volta nella vita).
Come avviene il ricalcolo della pensione
Il supplemento di pensione erogato ai lavoratori per i quali la pensione è liquidata, in tutto o in parte, con il sistema retributivo è corrispondentemente ridotto della metà (Circolare Inps n. 175/1998 e Circolare Inps n. 98/2003).